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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 26622/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato conosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge penale in riferimento al riconoscimento dell'aggravante della destrezza non ascritta all'imputato nel capo f) dell'imputazione, è manifestamente infondato poiché, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019 Rv. 279335).

In particolare, nel capo d'imputazione l'aggravante della destrezza è descritta in fatto: "aver commesso il fatto con destrezza: per eludere la vigilanza del commesso, uno si avvicinava al bancone chiedendo la disponibilità di un farmaco mentre l'altro rimaneva vicino alla merce asportata così provocando la momentanea distrazione della vittima".

Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino).

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore -Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato conosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge penale in riferimento al riconoscimento dell'aggravante della destrezza non ascritta all'imputato nel capo f) dell'imputazione, è manifestamente infondato poiché, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019 Rv. 279335). In particolare, nel capo d'imputazione l'aggravante della destrezza è descritta in fatto: "aver commesso il fatto con destrezza: per eludere la vigilanza del commesso, uno si avvicinava al bancone chiedendo la disponibilità di un farmaco mentre l'altro rimaneva vicino alla merce asportata così provocando la momentanea distrazione della vittima". Chiarito che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore -Il P
Sentenza Cassazione n. 26622/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris