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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 43526/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 gennaio 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, in accoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra i reati da lui commessi ed accertati con cinque condanne irrevocabili e rideterminato la pena complessiva in quattro anni, un mese e dieci giorni di reclusione e 1.228 euro di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali denuncia violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione irrogato una pena complessiva di fatto equivalente a quella applicabile in virtù del cumulo materiale, in quanto inferiore di soli quattro giorni di reclusione e quattro euro di multa rispetto a quest'ultima, così frustrando la ratio della disciplina della continuazione.

Con il secondo motivo, lamenta mancanza di motivazione in ordine agli incrementi di pena operati per i reati satellite, ritenendo mera formula di stile l'affermazione del giudice dell'esecuzione relativa alla mitezza della pena inflitta in sede di cognizione, perciò inidonea ad assolvere allo specifico onere motivazionale in punto di aumenti di pena.

3. Il Procuratore generale, ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, suscettibile di accoglimento.

2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice — in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. — è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena- base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (in questo senso cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01).

Ed ancora, in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) hanno precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, è tenuto a calcolare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione ed hanno, ulteriormente, chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato alla loro entità e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Laddove, quindi, gli aumenti operati per i reati satellite siano prossimi, per la loro entità, alle pene inflitte in sede di cognizione è necessario che la statuizione del giudice dell'esecuzione sia sorretta da più analitica motivazione delle ragioni di tale scelta, in sé legittima ma necessitante di specifica spiegazione alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., come richiesto da questa Corte, nella sua espressione più autorevole.

3. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei criteri sopra richiamati.

Invero, il giudice dell'esecuzione, dopo avere correttamente individuato il reato più grave in quello giudicato dalla sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara il 21 gennaio 2021, ha determinato i singoli aumenti di pena per i reati satellite senza argomentarne la congruità sia in rapporto alla pena base, che in relazione agli altri incrementi di pena apportati a titolo di continuazione, limitandosi ad esprimere, per ciascun fatto, un generico rilievo concernente la mitezza della pena applicata in sede di cognizione.

Così facendo, ha, da un canto, operato — nel quantificare le riduzioni di pena in misura minima, sia in termini assoluti che in rapporto al quantum di sanzione stabilito all'esito del processo di cognizione — la sostanziale sterilizzazione dell'effetto che il legislatore ha inteso attribuire all'istituto della continuazione, costituito dal contenimento del complessivo trattamento sanzionatorio in conseguenza dell'unicità del disegno criminoso del quale le diverse manifestazioni antisociali costituiscono espressione.

Dall'altro, ha offerto una motivazione stereotipata, che supporta una decisione che, nel fissare, invariabilmente, in un giorno di reclusione ed un giorno di multa la differenza tra la pena irrogata, per ciascuno dei reati satellite, in sede di cognizione e quella applicata a seguito del riconoscimento della continuazione, non è adeguatamente parametrata alla specificità dei sin goli illeciti, la cui commissione è valsa a Valerio sanzioni di diversa entità, che spaziano da un minimo di quindici giorni di reclusione e cento euro di multa ad un massimo di otto mesi di reclusione e duecentosei euro di multa.

4. Le precedenti considerazioni impon gono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara — in diversa persona fisica, in osse quio a quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 2013 — cui spetterà il compito di provvedere ad una nuova determinazione, nel rispetto dei principi sopra indicati, del trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento della continuazione tra i reati de quibus agitur.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, in accoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra i reati da lui commessi ed accertati con cinque condanne irrevocabili e rideterminato la pena complessiva in quattro anni, un mese e dieci giorni di reclusione e 1.228 euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali denuncia violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione irrogato una pena complessiva di fatto equivalente a quella applicabile in virtù del cumulo materiale, in quanto inferiore di soli quattro giorni di reclusione e quattro euro di multa rispetto a quest'ultima, così frustrando la ratio della disciplina della continuazione. Con il secondo motivo, lamenta mancanza di motivazione in ordine agli incrementi di pena operati per i reati satellite, ritenendo mera formula di stile l'affermazione del giudice dell'esecuzione relativa alla mitezza della pena inflitta in sede di cognizione, perciò inidonea ad assolvere allo specifico onere motivazionale in punto di aumenti di pena. 3. Il Procuratore generale, ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, suscettibile di accoglimento. 2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice — in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. — è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena- base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (in questo senso cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01). Ed ancora, in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) hanno precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, è tenuto a calcolare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione ed hanno, ulteriormente, chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato alla loro entità e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Laddove, quindi, gli aumenti operati per i reati satellite siano prossimi, per la loro entità, alle pene inflitte in sede di cognizione è necessario che la statuizione del giudice dell'esecuzione sia sorretta da più analitica motivazione delle ragioni di tale scelta, in sé legittima ma necessitante di specifica spiegazione alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., come richiesto da questa Corte, nella sua espressione più autorevole. 3. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei criteri sopra richiamati. Invero, il giudice dell'esecuzione, dopo avere correttamente individuato il reato più grave in quello giudicato dalla sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara il 21 gennaio 2021, ha determinato i singoli aumenti di pena per i reati satellite senza argomentarne la congruità sia in rapporto alla pena base, che in relazione agli altri incrementi di pena apportati a titolo di continuazione, limitandosi ad esprimere, per ciascun fatto, un generico rilievo concernente la mitezza della pena applicata in sede di cognizione. Così facendo, ha, da un canto, operato — nel quantificare le riduzioni di pena in misura minima, sia in termini assoluti che in rapporto al quantum di sanzione stabilito all'esito del processo di cognizione — la sostanziale sterilizzazione dell'effetto che il legislatore ha inteso attribuire all'istituto della continuazione, costituito dal contenimento del complessivo trattamento sanzionatorio in conseguenza dell'unicità del disegno criminoso del quale le diverse manifestazioni antisociali costituiscono espressione. Dall'altro, ha offerto una motivazione stereotipata, che supporta una decisione che, nel fissare, invariabilmente, in un giorno di reclusione ed un giorno di multa la differenza tra la pena irrogata, per ciascuno dei reati satellite, in sede di cognizione e quella applicata a seguito del riconoscimento della continuazione, non è adeguatamente parametrata alla specificità dei sin goli illeciti, la cui commissione è valsa a Valerio sanzioni di diversa entità, che spaziano da un minimo di quindici giorni di reclusione e cento euro di multa ad un massimo di otto mesi di reclusione e duecentosei euro di multa. 4. Le precedenti considerazioni impon gono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara — in diversa persona fisica, in osse quio a quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 2013 — cui spetterà il compito di provvedere ad una nuova determinazione, nel rispetto dei principi sopra indicati, del trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento della continuazione tra i reati de quibus agitur. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tri
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