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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 34934/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio di Censo; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce la nullità della sentenza di appello per omessa citazione dell'imputato detenuto, è manifestamente infondato "in fatto" risultando, dagli atti, l'avvenuta notifica del decreto di citazione tramite l'ufficio matricola del carcere per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] celebrata in forma cartolare con conseguente irrilevanza dello stato detentivo dell'imputato; ritenuto che il reato, alla data in cui era stato definito il giudizio di appello, non era affatto prescritto avendo la difesa omesso di considerare un anno complessivo di sospensione del corso della prescrizione, come segnalato nella stessa sentenza qui impugnata (cfr., pag. 1) di cui il ricorso non ha tenuto alcun conto; rilevato che il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto la contestata aggravante della minorata difesa in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 01; Sez. 5 , n. 19265 del 21/02/2019, Russo, Rv. 275918 - 01) e di una ricostruzione in fatto non suscettibile di essere qui ridiscussa; ritenuto che il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce della pur sintetica motivazione con cui la Corte territoriale ha sorretto la propria decisione, essendo appena il caso di ribadire che se è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che abbia tenuto conto di questa condotta che, valutata unitamente alla mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio di Censo; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce la nullità della sentenza di appello per omessa citazione dell'imputato detenuto, è manifestamente infondato "in fatto" risultando, dagli atti, l'avvenuta notifica del decreto di citazione tramite l'ufficio matricola del carcere per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] celebrata in forma cartolare con conseguente irrilevanza dello stato detentivo dell'imputato; ritenuto che il reato, alla data in cui era stato definito il giudizio di appello, non era affatto prescritto avendo la difesa omesso di considerare un anno complessivo di sospensione del corso della prescrizione, come segnalato nella stessa sentenza qui impugnata (cfr., pag. 1) di cui il ricorso non ha tenuto alcun conto; rilevato che il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto la contestata aggravante della minorata difesa in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 - 01; Sez. 5 , n. 19265 del 21/02/2019, Russo, Rv. 275918 - 01) e di una ricostruzione in fatto non suscettibile di essere qui ridiscussa; ritenuto che il quarto motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce della pur sintetica motivazione con cui la Corte territoriale ha sorretto la propria decisione, essendo appena il caso di ribadire che se è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che abbia tenuto conto di questa condotta che, valutata unitamente alla mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 28.388, Leo). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere e