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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23353/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 81 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

La Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto la sussistenza dei reati a carico dell'imputato in considerazione della condotta posta in essere dal predetto che non si è limitato, come dedotto nel ricorso, a trovarsi all'interno della vettura sul sedile anteriore del passeggero, ma ha usato violenza e minaccia nei confronti degli operanti, aprendo ripetutamente ed intenzionalmente lo sportello per evitare che la macchina di servizio potesse raggiungere la vettura in fuga, creando così pericolo per il traffico veicolare e per l'incolumità degli operanti.

Condotta, questa, che è consistita quindi in una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità, chiaramente rientrante nel concetto di resistenza a pubblico ufficiale (in termini, v.

Sez. 2, n. 44869 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il , nsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]rATA Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 81 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. La Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto la sussistenza dei reati a carico dell'imputato in considerazione della condotta posta in essere dal predetto che non si è limitato, come dedotto nel ricorso, a trovarsi all'interno della vettura sul sedile anteriore del passeggero, ma ha usato violenza e minaccia nei confronti degli operanti, aprendo ripetutamente ed intenzionalmente lo sportello per evitare che la macchina di servizio potesse raggiungere la vettura in fuga, creando così pericolo per il traffico veicolare e per l'incolumità degli operanti. Condotta, questa, che è consistita quindi in una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità, chiaramente rientrante nel concetto di resistenza a pubblico ufficiale (in termini, v. Sez. 2, n. 44869 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il , nsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]rATA Il P
Sentenza Cassazione n. 23353/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris