CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato ;ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo di contenuto meramente confutativo privo della puntuale enunciazione delle ra gioni di diritto che lo giustificano e dei correlati con grui riferimenti alla motivazione dell'atto impu gnato;ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conse gue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M