CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27309/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 24/04/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Roma convalidava l'arresto e disponeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto la richiesta di consegna dell'imputato da parte dell'autorità giudiziaria francese, ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69 sul mandato di arresto europeo, in esecuzione della sentenza del Tribunale giudiziario di Parigi che lo ha condannato alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate, commesso a Parigi nella notte tra il 9 e il 10/08/2015. 2. Nelle more della trattazione del presente procedimento è pervenuta istanza del difensore del ricorrente, in cui si rappresenta che la Corte d'Appello (con sentenza del 9 maggio 2023), accogliendo la richiesta presentata in quella sede, ha riconosciuto la sentenza di condanna francese, ha disposto che la pena residua sia eseguita in Italia e ha contestualmente revocato la misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come indicato nella memoria dianzi indicata, il ricorrente ha perso interesse all'accoglimento del ricorso, sicché quest'ultimo deve ritenersi inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 2. Poiché l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è venuto meno dopo la sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non configurandosi, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, cit.; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). P . Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interess