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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05139/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando la violazione delle disposizioni di cui all’art. 663 e 656 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rispettivamente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.1.

Ad avviso del difensore sia l’ufficio della Procura generale, sia la Corte di appello, hanno errato nel considerare che, a seguito del cumulo delle due condanne, risultasse una pena finale superiore ai limiti di cui al comma 5 dell’art. 655, ossia anni quattro e giorni ventotto, in quanto dalla pena ancora da espiare, al momento della notifica dell’ordine di esecuzione, si sarebbero dovuti detrarre tre mesi di pena espiata in detenzione domiciliare, ovvero dal 6 maggio 2025 al 6 agosto 2025.

Pertanto, ad avviso della difesa, la pena residua da espiare, pari a anni tre, mesi nove e giorni ventotto di reclusione, sarebbe rientrata nel limite previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in relazione all’art. 47 ord. pen., con la conseguente possibilità di sospendere l’ordine di esecuzione, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla istanza di affidamento in prova ai servizi sociali.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] .

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

2. La Corte di appello di Catanzaro, nel provvedimento censurato, muove dal presupposto che la pena residua che il ricorrente deve espiare sia pari a anni quattro e giorni ventotto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa omettendo di fornire una chiara spiegazione delle ragioni del diniego, in ordine alla misura della pena residua, a fronte della circostanza che alla data del 6 agosto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva già scontato tre mesi di detenzione domiciliare sofferti a decorrere dal 6.05.2025, sicché la pena, come risulta dall’ordine di esecuzione, risultava essere pari ad anni tre, mesi nove e giorni ventotto di reclusione.

3. Alla luce delle esposte considerazioni si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando la violazione delle disposizioni di cui all’art. 663 e 656 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rispettivamente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. 2.1. Ad avviso del difensore sia l’ufficio della Procura generale, sia la Corte di appello, hanno errato nel considerare che, a seguito del cumulo delle due condanne, risultasse una pena finale superiore ai limiti di cui al comma 5 dell’art. 655, ossia anni quattro e giorni ventotto, in quanto dalla pena ancora da espiare, al momento della notifica dell’ordine di esecuzione, si sarebbero dovuti detrarre tre mesi di pena espiata in detenzione domiciliare, ovvero dal 6 maggio 2025 al 6 agosto 2025. Pertanto, ad avviso della difesa, la pena residua da espiare, pari a anni tre, mesi nove e giorni ventotto di reclusione, sarebbe rientrata nel limite previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in relazione all’art. 47 ord. pen., con la conseguente possibilità di sospendere l’ordine di esecuzione, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine alla istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] . Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. La Corte di appello di Catanzaro, nel provvedimento censurato, muove dal presupposto che la pena residua che il ricorrente deve espiare sia pari a anni quattro e giorni ventotto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa omettendo di fornire una chiara spiegazione delle ragioni del diniego, in ordine alla misura della pena residua, a fronte della circostanza che alla data del 6 agosto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva già scontato tre mesi di detenzione domiciliare sofferti a decorrere dal 6.05.2025, sicché la pena, come risulta dall’ordine di esecuzione, risultava essere pari ad anni tre, mesi nove e giorni ventotto di reclusione. 3. Alla luce delle esposte considerazioni si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro. Così
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