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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03428/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8841/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3178/2020, depositata il 21/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cas- sazione avverso la sentenza n. 3178/2020 della Corte d’appello di Napoli di rigetto del gravame interposto in relazione alla pronunzia n. 9125/2017 del Tribunale di Napoli di inefficacia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., limitatamente ai beni di proprietà della Liguori, dell’atto di incremento del foglio patrimoniale del 7 novembre 2018 e dell’atto di donazione effettuato a favore della figlia Rullo, nonché di inefficacia, limitatamente alle quote del marito della Liguori sig. [OSCURATO:PERSONA], degli stessi atti dispositivi nei confronti della curatela del [OSCURATO:PERSONA], con declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere limitatamen- te al rapporto processuale tra le appellanti e il [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation che agisce tramite la sua mandataria società doValue S.p.A., già doBank S.p.A.; La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha svolta attivi- tà difensiva in questa sede; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1) con il primo motivo -rubricato “’Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ. e dell’art. 18 cod.proc.civ. in relazione all’art.360 c.p.c. comma 2’ anche per travisamento dei fatti di causa”- le ricorrenti si dolgono della mancata pronunzia in ordine alla solleva- ta eccezione di incompetenza territoriale del giudice di prime cure “per essere competente ai sensi e per gli effetti degli art. 18 e 20 cod.proc.civ. la sezione distaccata di Frattamaggiore dell’adito Tri- bunale essendo ivi residenti i convenuti e ivi allocati i beni oggetto di trasferimento, o quello di [OSCURATO:PERSONA] per essere ivi stipulati gli atti revocandi”; lamentano non essersi altresì pronunziato altresì sulla eccezione di litispendenza tra il giudizio Rg. 26176/2009 (quello promosso da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria di nul- lità e/o di simulazione o di revocazione ex art. 2901 cod.civ.) e quello Rg. 28238/2010 (attivato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la revocatoria ex art. 64 l. fall.) né su quella di continenza tra le due cause; infatti, nonostante nel giudizio di appello avessero eccepito la vio- lazione dell’art. 277 cod.proc.civ., la Corte d’appello, applicando un principio inconferente e travisando il motivo di gravame, lo ha ri- gettato, ritenendo competente il Tribunale di Napoli quale forum destinatae solutionis ex art. 20 cod.proc.civ., nonostante la do- manda di [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata proposta in assenza di alcun rappor- to obbligatorio con le odierne ricorrenti; 2) con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.; sostengono che la motivazione della sentenza impugnata “è insuf- ficiente anche nella parte in cui ritiene raggiunta la prova dei pre- supposti dell’azione revocatoria”, perché, non avendo [OSCURATO:PERSONA]- guori trasferito né la proprietà né il possesso di beni, ma avendoli solo assoggettati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, fa- rebbe difetto l’eventus danmi; neppure ricorrerebbe la scientia damni, individuata dalla Corte d’appello nella circostanza che beni di rilevante valore erano stati sottoposti a vincolo senza contropar- tita, procurando una notevole riduzione del patrimonio a garanzia della obbligazione, perché la prestazione della garanzia fideiussoria risaliva al 24 agosto 2007 - mentre il credito della banca era sorto l’1 settembre 2007, quando non vi era alcun indizio che indicasse le difficoltà patrimoniali del coniuge - peraltro, era relativa a debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge che non possono presumersi conosciuti dalla moglie casalinga ignara degli affari del marito; negano che i beni di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva di- sposto fossero di rilevante valore e si dolgono del fatto che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che il debito assunto rientrava tra quelli necessari ai bisogni della famiglia; 3) pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei motivi è l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dalla controricorrente; le ricorrenti deducono che la sentenza d’appello non è stata notifi- cata e che, essendo stata pubblicata in data 21 settembre 2020, il termine per proporre ricorso per cassazione è scaduto il 22 marzo 2021; risulta, al contrario, che la sentenza di appello è stata notificata tramite pec dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation, all’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]- ri e [OSCURATO:PERSONA], in data 2 ottobre 2020: sono allegati agli atti del controricorso sia la relata di notifica del 2 ottobre 2020, ore 11.51, completa dell’attestazione di conformità relativa alla sentenza alle- gata in file pdf, sia la ricevuta di accettazione del 2 ottobre 2020, ore 11.52; 4) l’eccezione va, dunque, accolta e ilricorso deve essere dichia- rato inammissibile per tardiva proposizione in relazione al decorso del termine breve, ex art. 352, 2° comma, cod.proc.civ., di sessan- ta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata il 2 ottobre 2020, essendo stato ilricorso notificato, a mezzo PEC, in data 20 marzo 2021 e, dunque, oltre il predetto termine, scadente il 1° dicembre 2020; 5) le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation ( che agisce tramite la sua mandataria società doValue S.p.A., già doBank S.p.A. ), seguono la soccombenza.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che li- quida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 5.600,00 per onora- ri, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8841/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3178/2020, depositata il 21/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cas- sazione avverso la sentenza n. 3178/2020 della Corte d’appello di Napoli di rigetto del gravame interposto in relazione alla pronunzia n. 9125/2017 del Tribunale di Napoli di inefficacia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., limitatamente ai beni di proprietà della Liguori, dell’atto di incremento del foglio patrimoniale del 7 novembre 2018 e dell’atto di donazione effettuato a favore della figlia Rullo, nonché di inefficacia, limitatamente alle quote del marito della Liguori sig. [OSCURATO:PERSONA], degli stessi atti dispositivi nei confronti della curatela del [OSCURATO:PERSONA], con declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere limitatamen- te al rapporto processuale tra le appellanti e il [OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation che agisce tramite la sua mandataria società doValue S.p.A., già doBank S.p.A.; La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha svolta attivi- tà difensiva in questa sede; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1) con il primo motivo -rubricato “’Violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ. e dell’art. 18 cod.proc.civ. in relazione all’art.360 c.p.c. comma 2’ anche per travisamento dei fatti di causa”- le ricorrenti si dolgono della mancata pronunzia in ordine alla solleva- ta eccezione di incompetenza territoriale del giudice di prime cure “per essere competente ai sensi e per gli effetti degli art. 18 e 20 cod.proc.civ. la sezione distaccata di Frattamaggiore dell’adito Tri- bunale essendo ivi residenti i convenuti e ivi allocati i beni oggetto di trasferimento, o quello di [OSCURATO:PERSONA] per essere ivi stipulati gli atti revocandi”; lamentano non essersi altresì pronunziato altresì sulla eccezione di litispendenza tra il giudizio Rg. 26176/2009 (quello promosso da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la declaratoria di nul- lità e/o di simulazione o di revocazione ex art. 2901 cod.civ.) e quello Rg. 28238/2010 (attivato dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la revocatoria ex art. 64 l. fall.) né su quella di continenza tra le due cause; infatti, nonostante nel giudizio di appello avessero eccepito la vio- lazione dell’art. 277 cod.proc.civ., la Corte d’appello, applicando un principio inconferente e travisando il motivo di gravame, lo ha ri- gettato, ritenendo competente il Tribunale di Napoli quale forum destinatae solutionis ex art. 20 cod.proc.civ., nonostante la do- manda di [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata proposta in assenza di alcun rappor- to obbligatorio con le odierne ricorrenti; 2) con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.; sostengono che la motivazione della sentenza impugnata “è insuf- ficiente anche nella parte in cui ritiene raggiunta la prova dei pre- supposti dell’azione revocatoria”, perché, non avendo [OSCURATO:PERSONA]- guori trasferito né la proprietà né il possesso di beni, ma avendoli solo assoggettati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, fa- rebbe difetto l’eventus danmi; neppure ricorrerebbe la scientia damni, individuata dalla Corte d’appello nella circostanza che beni di rilevante valore erano stati sottoposti a vincolo senza contropar- tita, procurando una notevole riduzione del patrimonio a garanzia della obbligazione, perché la prestazione della garanzia fideiussoria risaliva al 24 agosto 2007 - mentre il credito della banca era sorto l’1 settembre 2007, quando non vi era alcun indizio che indicasse le difficoltà patrimoniali del coniuge - peraltro, era relativa a debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge che non possono presumersi conosciuti dalla moglie casalinga ignara degli affari del marito; negano che i beni di cui [OSCURATO:PERSONA] aveva di- sposto fossero di rilevante valore e si dolgono del fatto che la Corte d’appello non abbia tenuto conto che il debito assunto rientrava tra quelli necessari ai bisogni della famiglia; 3) pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei motivi è l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dalla controricorrente; le ricorrenti deducono che la sentenza d’appello non è stata notifi- cata e che, essendo stata pubblicata in data 21 settembre 2020, il termine per proporre ricorso per cassazione è scaduto il 22 marzo 2021; risulta, al contrario, che la sentenza di appello è stata notificata tramite pec dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation, all’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]- ri e [OSCURATO:PERSONA], in data 2 ottobre 2020: sono allegati agli atti del controricorso sia la relata di notifica del 2 ottobre 2020, ore 11.51, completa dell’attestazione di conformità relativa alla sentenza alle- gata in file pdf, sia la ricevuta di accettazione del 2 ottobre 2020, ore 11.52; 4) l’eccezione va, dunque, accolta e ilricorso deve essere dichia- rato inammissibile per tardiva proposizione in relazione al decorso del termine breve, ex art. 352, 2° comma, cod.proc.civ., di sessan- ta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata il 2 ottobre 2020, essendo stato ilricorso notificato, a mezzo PEC, in data 20 marzo 2021 e, dunque, oltre il predetto termine, scadente il 1° dicembre 2020; 5) le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 Securitisation ( che agisce tramite la sua mandataria società doValue S.p.A., già doBank S.p.A. ), seguono la soccombenza. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che li- quida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 5.600,00 per onora- ri, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm
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