CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso: lette le conclusioni scritte depositate dal difensore dell'imputato, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. A e è [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando sul rinvio della Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Mantova del 30 settembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto colpevole dei reati previsti e puniti dagli articoli 186, commi 2, lett. e), 2 bis e 2 sexies, e 187 commi 1 e quater, D.Igs. 285/1992, e condannato alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 4.000 di ammenda, previa concessione di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di aver cagionato un sinistro stradale. La riforma ha riguardato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e, conseguentemente, la revoca della sostituzione della pena dell'arresto con la semidetenzione. Il fatto è stato così ricostruito: il 25 aprile 2018, alle ore 4,25 i Carabinieri di Suzzara, intervenuti a seguito della segnalazione di un sinistro stradale, avevano riscontrato che [OSCURATO:PERSONA], aveva perso il controllo della motocicletta [OSCURATO:PERSONA] targata CX 87057 da lui condotta ed era finito fuori strada, in un campo adiacente alla corsia di marcia; all'arrivo dei militari, lo stesso aveva manifestato segni di ebbrezza, costituiti da difficoltà di equilibrio, alito fortemente alcolico e occhi lucidi; sottoposto all'alcoltest, aveva presentato, alla prima prova, un tasso alcolemico pari a 1,88 gr/I, e alla seconda, pari a 1,79 gni; condotto presso l'ospedale di Suzzara, era stato sottoposto, su richiesta dei carabinieri, ad esami del sangue delle urine, e dal campione ematico era emersa la presenza di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e cannabinoidi. La Corte di merito, ha confermato la sentenza di primo grado, quanto all'accertamento di responsabilità ed alle statuizioni di condanna, ritenendo infondati i motivi concernenti l'erronea determinazione del tasso alcolemico, l'inutilizzabilità dei risultati del prelievo ematico, l'esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., il bilanciamento delle circostanze e l'entità della pena inflitta. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazione di legge, con riferimento all'articolo 548, comma 2, cod. proc. pen, osservando che la sentenza d'appello era stata depositata oltre il termine (di giorni 60) indicato in dispositivo ai sensi dell'articolo 544, comma 3, cod. proc. pen, e che il necessario avviso di deposito non era stato notificato ad uno dei difensori fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed all'imputato, il quale nell'atto di appello aveva eletto domicilio presso la propria residenza. 2.2 Con il secondo motivo, reitera la censura, già avanzata dinanzi alla corte d'appello, sotto il profilo del vizio di motivazione, in relazione al mancato accertamento del regolare funzionamento dell'etilometro, non essendo stata dimostrata la considerazione del margine di tolleranza indicato al punto 4.1 dell'allegato al decreto ministeriale n. 196 del 22 maggio 1990.I- 2.3 Con il terzo motivo, contesta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuta del fatto, applicabile alle fattispecie criminose contestate, pur ricorrendone -a suo avviso- i presupposti. 2.4 Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge, in relazione agli articoli 62 bis, 69 e 133 del codice penale, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze ed alla determinazione della pena, ritenendo che, in considerazione della non particolare gravità del fatto, delle modalità dell'azione, dell'entità del danno, della intensità del dolo, delle condizioni personali del reo e della condotta processuale, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche e contenere la pena nei minimi edittali. 3.11 Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile. In proposito questa Corte ha evidenziato che la funzione dell'avviso di deposito, previsto dall'art. 548, commi 2 e 3, cod. proc. pen., è quella di rendere conoscibile la sentenza all'imputato per la proposizione della impugnazione; quindi, la mancata o irregolare notificazione dello stesso avviso produce il solo effetto di non far decorrere il termine per la impugnazione. Tuttavia, laddove sia proposto un tempestivo ricorso per Cassazione, come nel caso di specie, la nullità risulta sanata. (Sez. 4, n. 46540 del 29/09/2004, Proietti, Rv. 230572; Sez. 6, n. 3720 del 14/11/2013, dep. 2014, Agosti, non massimata; Sez. 6, n. 1258 del 03/11/2003, dep. 2004, Gualà, Rv. 228416; Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, Palmegiani, Rv. 215586). 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. L'allegato al D.M. 22 .maggio 1990, n. 196, riguardante le verifiche e prove relative all'omologazione dei tipi di apparecchi per la misura della concentrazione di alcol nell'aria respirata, al punto 4.1, stabilisce gli "Errori massimi tollerati" al fine, appunto, della omologazione -e delle successive revisioni periodiche- dell'apparecchio. L'omologazione pertanto deve tener conto dei margini ivi indicati, che pertanto sono già considerati nel risultato fornito dall'apparecchio ([OSCURATO:PERSONA]. Sez. 4, n.50980 del 2017, in motivazione). Sotto il profilo dell'onere della prova, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, CDS, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 8 282550; Sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020, dep. 2021, Dennma, Rv. 280937; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Ry. 278032). Si è altresì precisato che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura -, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilonnetro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni, non massimata; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Tanto premesso in via generale, il ricorrente non risulta aver dimostrato l'assenza o l'inattualità dei controlli o, quantomeno, la sussistenza di un dubbio di natura tale da rendere necessario un accertamento tecnico sull'etilometro. 3 Il terzo motivo è manifestamente infondato Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta discrasie di ordine logico. Dall'intera motivazione emergono, all'evidenza, elementi ostativi alla invocata applicazione della causa di non punibilità costituiti dalla guida, in orario notturno, in grave stato di alterazione, dovuto all'uso congiunto di alcol, corrispondete ad un tasso elevato, e droga di tipo cocaina; dati ritenuti indicativi di indifferenza per il pericolo derivato dalla propria condotta alla pubblica incolumità. 4. Manifestamente infondato è pure il quarto motivo. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Nella fattispecie, la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha giustificato il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, evidenziando la gravità del fatto e le modalità della condotta, come sopra già indicate (guida sotto l'effetto di alcol e droga di tipo cocaina, tasso alcolemico elevato, manifesta alterazione dell'equilibrio psico-fisico, causazione di un sinistro stradale). Il ricorrente, invece, non ha prospettato elementi significativi, valutabili positivamente dall'organo giudicante. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro