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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 17324/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27513/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2478/2017 depositata il 15/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Impiego pubblico – inclusione indennità di coordinamento ai fini deltrattamento di fine servizio R.G.N. 27513/2017 Pag.Rilevatoche:

1. con sentenza n. 2478/2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione dell’INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso del Passaro e accertato e dichiarato che l’indennità di coordinamento centrale corrisposta al ricorrente per il relativo incarico doveva essere computata e compresa nella base di calcolo del trattamento pensionistico a carico del [OSCURATO:PERSONA] di previdenza per i dipendenti dell’INPS e condannato l’Istituto a corrispondere al predetto il trattamento pensionistico così spettante con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre agli interessi legali;

2. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, aveva svolto ininterrottamente, dall’aprile 1992 alla cessazione del rapporto, le funzioni di responsabile prima e di coordinatore dopo di vari settori di specializzazione dell’avvocatura generale dell’INPS; nel periodo settembre 1998 – maggio 1999, per lo svolgimento dell ’ incarico di coordinamento centrale del settore “Pensioni di Invalidità e Inabilità”, aveva anche percepito la relativa indennità; aveva, pertanto, chiesto l’inclusione della stessa nella base di calcolo per la determinazione del trattamento pensionistico;

3. tanto il Tribunale quanto la Corte territoriale, respinta l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS per essere, nella specie, applicabile il termine decennale, avevano riconosciuto il carattere della fissità e continuità della indennità in questione, come previsto dall’art. 5 del Regolamento del fondo INPS che definisce la nozione di “retribuzione” su cui calcolare la misura del trattamento pensionistico (art. 27) e, facendo applicazione del principio affermato da Cass., Sez.

Un., 25 marzo 2010, n. 7154, avevano così ritenuto fondata la domanda dell’originario ricorrente;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi;

5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria.

Consideratoche: 1.con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 83 e 85 del c.c.n.l. del personale con qualifica dirigenziale del personale dipendente dalla Amministrazioni pubbliche degli Enti pubblici non economici relativo al quadriennio 1994/1998, sottoscritto il giorno 11 ottobre 1996, nonché dell’art. 108 (“Conferma di discipline precedenti”) del c.c.n.l. personale dirigente dell’Area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 1° agosto 2006 e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 27 del Regolamento per il R.G.N. 27513/2017 Pag.trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego con l’INPS; sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha riconosciuto i caratteri della fissità e continuità nell’indennità corrisposta al Passaro; rileva che tale indennità era stata attribuita in via provvisoria e non a seguito dell’espletamento della procedura prevista dalle disposizioni pattizie per l’attribuzione dell’incarico di coordinamento; assume che la indennità corrisposta all’attuale controricorrente sia “una mera indennità compensativa” e quindi “non utile” al fine della determinazione della misura del trattamento pensionistico;

2. il motivo è infondato; lo stesso, infatti, non intercetta il decisum della sentenza impugnata là dove è stata accertata l’avvenuta corresponsione dell’indennità de quo con i caratteri della fissità e continuità; per quanto si evince dalla sentenza impugnata la stessa era stata attribuita in rapporto di collegamento causale con l’incarico di coordinamento legale centrale - funzione/posizione specificamente prevista nell’organigramma dell’Istituto (art. 19 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 346) e la stessa non può non essere connotata dal carattere di fissità e continuità e così rientrare nell’ambito di operatività della disposizione regolamentare pacificamente includente nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza gli “assegni personali e le altre competenze di carattere fisso e continuativo”; questa Corte, decidendo a composizione di un contrasto di giurisprudenza, (Cass., Sez.

Un. n. 7154 del 25 marzo 2010) ha affermato che “In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con delibera del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dall’art. 64 della legge 17 maggio 1999 n. 144) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione” ed ancora che: “Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto”; R.G.N. 27513/2017 Pag.la fattispecie oggetto di detta decisione era relativa all’indennità mensile ex art. 15, comma 2, della legge n. 88 del 1989 e al salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione (il principio è stato ripreso da Cass. n. 9285 del 22 aprile 2011 con riferimento alla indennità per ispettore di vigilanza); come chiarito nella successiva Cass. n. 3740 del 15 febbraio 2011, secondo l’originaria dizione del regolamento INPS per il trattamento di previdenza e di quiescenza, approvato con Delib. consiliare 12 giugno 1970, n. 54, la "retribuzione" sia agli effetti della pensione integrativa, sia agli effetti dell’indennità di buonuscita, era comprensiva delle competenze a carattere fisso e continuativo riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Ministero del lavoro; tale previsione fu modificata proprio dall’INPS con Delib. 30 aprile 1982, n. 99, (alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 120/80) eliminando l’ultima parte, di talché non fu più necessario il provvedimento del Consiglio di Amministrazione affinché le voci retributive venissero considerate pensionabili e quiescibili, essendo sufficiente a tale scopo che le medesime fossero fisse e continuative; indi, com’è noto, i fondi integrativi esistenti presso gli enti pubblici non economici di cui alla L. n. 70 del 1975, furono soppressi dal primo ottobre 1999, ad opera della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 2, prevedendosi però (comma 3, del medesimo articolo), che in favore degli iscritti veniva riconosciuto l’importo del trattamento pensionistico integrativo, calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi, che restavano a tal fine confermate anche ai fini delle anzianità contributive maturate alla data del primo ottobre 1999; ne consegue che fino all’ottobre 1999 sono rimaste in vigore, quanto alla pensione integrativa, le norme del regolamento INPS sopra indicato, ancorché la sua maturazione si sia arrestata alla data suddetta; alla luce del suddetto quadro normativo, con riguardo allaquestione da decidere {se la voce di cui si chiede il computo sia fissa e continuativa) va osservato che i Giudici d’appello hanno accertato che essa era stata percepita con continuità per tutto il periodo dell’espletamento delle corrispondenti mansioni; invero, l’accertamento del carattere fisso e continuativo di una voce stipendiale, questione che di frequente si pone nel diritto del lavoro e della previdenza, va condotto attraverso un percorso articolato che tenga conto essenzialmente di due elementi: le modalità della sua concreta erogazione ed il tenore della fonte che lo prevede; la reiterazione del pagamento per un apprezzabile lasso di tempo, non è irrilevante, giacché nessuna voce retributiva può considerarsi attribuita in perpetuo, R.G.N. 27513/2017 Pag.essendo al contrario sempre passibile - anche quelle irreversibilmente connesse all’aumento della professionalità acquisita - di soppressione (se del caso con sostituzione di altri emolumenti) modifiche, di talché l’unico dato certo finisce con l’essere la sua ripetizione nel tempo e fino al momento in cui la prestazione che dovrebbe includerlo, nella specie la pensione integrativa, deve essere erogata; non vi è dubbio poi che anche la reiterazione del compenso potrebbe precluderne il carattere di fissità e continuità ove il tenore della disposizione che lo introduce lo preveda espressamente come temporaneo, in quanto intrinsecamente collegato ad eventi di durata limitata (come il raggiungimento di specifici risultati o obiettivi), di qui la rilevanza del tenore della fonte che lo introduce; nella specie resta il dato relativo alla reiterazione della indennità dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/5/1999, né rileva che la indennità di coordinamento fosse stata attribuita in via provvisoria, in attesa della selezione da fare tra gli aspiranti, come previsto dal c.c.n.l., perché questo può influire sulla revocabilità del compenso, ma non ne elimina la continuità di fatto, in corrispondenza peraltro alla continuità dell’espletamento delle corrispondenti mansioni (si veda anche, con riguardo all’indennità di funzione, Cass.n. 4716 del 4 gennaio 2016), indennità da considerare dunque “fissa” e “continuativa”, ancorché revocabile (e poi di fatto non fu mai revocata); insomma, ciò che è provvisorio è l’incarico di coordinamento ma rispetto a questo l’indennità è corrisposta in via fissa e continuativa;

3. con il secondo motivo l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2948 cod. civ.; censura la sentenza impugnata per l’avvenuta applicazione del termine di prescrizione decennale; sostiene che, nella specie, trova applicazione il termine quinquennale avendo il trattamento pensionistico a carico del Fondo INPS natura di retribuzione differita;

4. anche tale motivo è infondato; la prestazione integrativa per cui è causa è del tutto analoga a quella dell’assicurazione generale obbligatoria di origine legislativa e non vi sono ragioni per un trattamento differenziato della disciplina della prescrizione; si aggiunga che l’originaria natura negoziale della prestazione a carico del fondo è venuta meno a seguito di successivi e sempre più incisivi interventi legislativi; già con l’art. 14 della legge n. 70 del 1975viene previsto che: «Finchè non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordino con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale stesso è disciplinato dalla legge sull’assicurazione obbligatoria…» e poi, con l’art. 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997 n. 449, «A decorrere dal 1 Gennaio 1998 … per tutti i soggetti … inclusi quelli R.G.N. 27513/2017 Pag.alle dipendenze degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 … il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e della decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza»; quindi, dal 1° gennaio 1998 (la pensione per cui è causa ha decorrenza 1° giugno 1999), il trattamento pensionistico a carico del Fondo ha perso definitivamente la sua natura negoziale - come invece sostiene la difesa dell ’ INPS - perché si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti previsti nell’AGO; peraltro, questo processo di unificazione/omogeneizzazione dei vari trattamenti pensionistici si è venuto a realizzare attraverso numerosi interventi legislativi che hanno previso la medesima disciplina dell’AGO anche per le pensioni integrative (come quella a carico del fondo INPS): stesso divieto di cumulo con la retribuzione (art. 59, comma 4, legge n. 449 del 1997); stesso sistema di adeguamento del trattamento, con la soppressione della c.d.

“clausola oro”; stessa riduzione per la pensione di importo superiore a 100.000,00 euro (art. 1, comma 261, lelle n. 145 del 2018); ed allora la medesima disciplina va applicata anche per la prescrizione; tanto più che l’unica norma - si potrebbe definire di carattere generale - che si rinviene nell’ordinamento previdenziale in materia di prescrizione è quella dell’art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 secondo cui si prescrivono in cinque anni soltanto i ratei di pensione liquidati; in mancanza di una specifica previsione per la pensione integrativa a carico del fondo INPS, necessariamente occorre fare ricorso all’applicazione della norma di cui al citato articolo che prevede/conferma il principio generale della prescrizione decennale;

6. il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

7. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27513/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2478/2017 depositata il 15/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Impiego pubblico – inclusione indennità di coordinamento ai fini deltrattamento di fine servizio R.G.N. 27513/2017 Pag.Rilevatoche: 1. con sentenza n. 2478/2017 la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione dell’INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso del Passaro e accertato e dichiarato che l’indennità di coordinamento centrale corrisposta al ricorrente per il relativo incarico doveva essere computata e compresa nella base di calcolo del trattamento pensionistico a carico del [OSCURATO:PERSONA] di previdenza per i dipendenti dell’INPS e condannato l’Istituto a corrispondere al predetto il trattamento pensionistico così spettante con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre agli interessi legali; 2. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, aveva svolto ininterrottamente, dall’aprile 1992 alla cessazione del rapporto, le funzioni di responsabile prima e di coordinatore dopo di vari settori di specializzazione dell’avvocatura generale dell’INPS; nel periodo settembre 1998 – maggio 1999, per lo svolgimento dell ’ incarico di coordinamento centrale del settore “Pensioni di Invalidità e Inabilità”, aveva anche percepito la relativa indennità; aveva, pertanto, chiesto l’inclusione della stessa nella base di calcolo per la determinazione del trattamento pensionistico; 3. tanto il Tribunale quanto la Corte territoriale, respinta l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS per essere, nella specie, applicabile il termine decennale, avevano riconosciuto il carattere della fissità e continuità della indennità in questione, come previsto dall’art. 5 del Regolamento del fondo INPS che definisce la nozione di “retribuzione” su cui calcolare la misura del trattamento pensionistico (art. 27) e, facendo applicazione del principio affermato da Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7154, avevano così ritenuto fondata la domanda dell’originario ricorrente; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria. Consideratoche: 1.con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ., l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 83 e 85 del c.c.n.l. del personale con qualifica dirigenziale del personale dipendente dalla Amministrazioni pubbliche degli Enti pubblici non economici relativo al quadriennio 1994/1998, sottoscritto il giorno 11 ottobre 1996, nonché dell’art. 108 (“Conferma di discipline precedenti”) del c.c.n.l. personale dirigente dell’Area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 1° agosto 2006 e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 27 del Regolamento per il R.G.N. 27513/2017 Pag.trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego con l’INPS; sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha riconosciuto i caratteri della fissità e continuità nell’indennità corrisposta al Passaro; rileva che tale indennità era stata attribuita in via provvisoria e non a seguito dell’espletamento della procedura prevista dalle disposizioni pattizie per l’attribuzione dell’incarico di coordinamento; assume che la indennità corrisposta all’attuale controricorrente sia “una mera indennità compensativa” e quindi “non utile” al fine della determinazione della misura del trattamento pensionistico; 2. il motivo è infondato; lo stesso, infatti, non intercetta il decisum della sentenza impugnata là dove è stata accertata l’avvenuta corresponsione dell’indennità de quo con i caratteri della fissità e continuità; per quanto si evince dalla sentenza impugnata la stessa era stata attribuita in rapporto di collegamento causale con l’incarico di coordinamento legale centrale - funzione/posizione specificamente prevista nell’organigramma dell’Istituto (art. 19 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 346) e la stessa non può non essere connotata dal carattere di fissità e continuità e così rientrare nell’ambito di operatività della disposizione regolamentare pacificamente includente nella base di calcolo ai fini della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza gli “assegni personali e le altre competenze di carattere fisso e continuativo”; questa Corte, decidendo a composizione di un contrasto di giurisprudenza, (Cass., Sez. Un. n. 7154 del 25 marzo 2010) ha affermato che “In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con delibera del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dall’art. 64 della legge 17 maggio 1999 n. 144) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione” ed ancora che: “Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto”; R.G.N. 27513/2017 Pag.la fattispecie oggetto di detta decisione era relativa all’indennità mensile ex art. 15, comma 2, della legge n. 88 del 1989 e al salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione (il principio è stato ripreso da Cass. n. 9285 del 22 aprile 2011 con riferimento alla indennità per ispettore di vigilanza); come chiarito nella successiva Cass. n. 3740 del 15 febbraio 2011, secondo l’originaria dizione del regolamento INPS per il trattamento di previdenza e di quiescenza, approvato con Delib. consiliare 12 giugno 1970, n. 54, la "retribuzione" sia agli effetti della pensione integrativa, sia agli effetti dell’indennità di buonuscita, era comprensiva delle competenze a carattere fisso e continuativo riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, approvata dal Ministero del lavoro; tale previsione fu modificata proprio dall’INPS con Delib. 30 aprile 1982, n. 99, (alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 120/80) eliminando l’ultima parte, di talché non fu più necessario il provvedimento del Consiglio di Amministrazione affinché le voci retributive venissero considerate pensionabili e quiescibili, essendo sufficiente a tale scopo che le medesime fossero fisse e continuative; indi, com’è noto, i fondi integrativi esistenti presso gli enti pubblici non economici di cui alla L. n. 70 del 1975, furono soppressi dal primo ottobre 1999, ad opera della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 2, prevedendosi però (comma 3, del medesimo articolo), che in favore degli iscritti veniva riconosciuto l’importo del trattamento pensionistico integrativo, calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi, che restavano a tal fine confermate anche ai fini delle anzianità contributive maturate alla data del primo ottobre 1999; ne consegue che fino all’ottobre 1999 sono rimaste in vigore, quanto alla pensione integrativa, le norme del regolamento INPS sopra indicato, ancorché la sua maturazione si sia arrestata alla data suddetta; alla luce del suddetto quadro normativo, con riguardo allaquestione da decidere {se la voce di cui si chiede il computo sia fissa e continuativa) va osservato che i Giudici d’appello hanno accertato che essa era stata percepita con continuità per tutto il periodo dell’espletamento delle corrispondenti mansioni; invero, l’accertamento del carattere fisso e continuativo di una voce stipendiale, questione che di frequente si pone nel diritto del lavoro e della previdenza, va condotto attraverso un percorso articolato che tenga conto essenzialmente di due elementi: le modalità della sua concreta erogazione ed il tenore della fonte che lo prevede; la reiterazione del pagamento per un apprezzabile lasso di tempo, non è irrilevante, giacché nessuna voce retributiva può considerarsi attribuita in perpetuo, R.G.N. 27513/2017 Pag.essendo al contrario sempre passibile - anche quelle irreversibilmente connesse all’aumento della professionalità acquisita - di soppressione (se del caso con sostituzione di altri emolumenti) modifiche, di talché l’unico dato certo finisce con l’essere la sua ripetizione nel tempo e fino al momento in cui la prestazione che dovrebbe includerlo, nella specie la pensione integrativa, deve essere erogata; non vi è dubbio poi che anche la reiterazione del compenso potrebbe precluderne il carattere di fissità e continuità ove il tenore della disposizione che lo introduce lo preveda espressamente come temporaneo, in quanto intrinsecamente collegato ad eventi di durata limitata (come il raggiungimento di specifici risultati o obiettivi), di qui la rilevanza del tenore della fonte che lo introduce; nella specie resta il dato relativo alla reiterazione della indennità dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/5/1999, né rileva che la indennità di coordinamento fosse stata attribuita in via provvisoria, in attesa della selezione da fare tra gli aspiranti, come previsto dal c.c.n.l., perché questo può influire sulla revocabilità del compenso, ma non ne elimina la continuità di fatto, in corrispondenza peraltro alla continuità dell’espletamento delle corrispondenti mansioni (si veda anche, con riguardo all’indennità di funzione, Cass.n. 4716 del 4 gennaio 2016), indennità da considerare dunque “fissa” e “continuativa”, ancorché revocabile (e poi di fatto non fu mai revocata); insomma, ciò che è provvisorio è l’incarico di coordinamento ma rispetto a questo l’indennità è corrisposta in via fissa e continuativa; 3. con il secondo motivo l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.2948 cod. civ.; censura la sentenza impugnata per l’avvenuta applicazione del termine di prescrizione decennale; sostiene che, nella specie, trova applicazione il termine quinquennale avendo il trattamento pensionistico a carico del Fondo INPS natura di retribuzione differita; 4. anche tale motivo è infondato; la prestazione integrativa per cui è causa è del tutto analoga a quella dell’assicurazione generale obbligatoria di origine legislativa e non vi sono ragioni per un trattamento differenziato della disciplina della prescrizione; si aggiunga che l’originaria natura negoziale della prestazione a carico del fondo è venuta meno a seguito di successivi e sempre più incisivi interventi legislativi; già con l’art. 14 della legge n. 70 del 1975viene previsto che: «Finchè non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordino con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale stesso è disciplinato dalla legge sull’assicurazione obbligatoria…» e poi, con l’art. 59, comma 3, legge 27 dicembre 1997 n. 449, «A decorrere dal 1 Gennaio 1998 … per tutti i soggetti … inclusi quelli R.G.N. 27513/2017 Pag.alle dipendenze degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 … il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e della decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza»; quindi, dal 1° gennaio 1998 (la pensione per cui è causa ha decorrenza 1° giugno 1999), il trattamento pensionistico a carico del Fondo ha perso definitivamente la sua natura negoziale - come invece sostiene la difesa dell ’ INPS - perché si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti previsti nell’AGO; peraltro, questo processo di unificazione/omogeneizzazione dei vari trattamenti pensionistici si è venuto a realizzare attraverso numerosi interventi legislativi che hanno previso la medesima disciplina dell’AGO anche per le pensioni integrative (come quella a carico del fondo INPS): stesso divieto di cumulo con la retribuzione (art. 59, comma 4, legge n. 449 del 1997); stesso sistema di adeguamento del trattamento, con la soppressione della c.d. “clausola oro”; stessa riduzione per la pensione di importo superiore a 100.000,00 euro (art. 1, comma 261, lelle n. 145 del 2018); ed allora la medesima disciplina va applicata anche per la prescrizione; tanto più che l’unica norma - si potrebbe definire di carattere generale - che si rinviene nell’ordinamento previdenziale in materia di prescrizione è quella dell’art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 secondo cui si prescrivono in cinque anni soltanto i ratei di pensione liquidati; in mancanza di una specifica previsione per la pensione integrativa a carico del fondo INPS, necessariamente occorre fare ricorso all’applicazione della norma di cui al citato articolo che prevede/conferma il principio generale della prescrizione decennale; 6. il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; 7. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
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