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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 maggio 2024

Cassazione n. 40331/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 12 dicembre 2023, ha rigettato la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 314 (:ad. proc. pen., diretta alla riparazione dell'ingiusta detenzione, subita in regime di custodia tautelare in carcere, a cui il medesimo è stato sottoposto dal 13/3/2015 - data di esecuzione dell ordii' anza cautelare del GIP presso il Tribunale di Palermo- fino al 9 maggio 2018, per i reati di onicidio, tentato omicidio e detenzione e porto illegali di armi, dai quali è stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto", con sentenza pronunciata dalla Corte d'assise d Pak rmo in data 9 maggio 2018, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello, e divenuta irrevocabile l 30 novembre 2021.

La Corte territoriale ha premesso che l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo in data 12 marzo 2015 era stata integralmente confermata dal Tribumile del riesame di Palermo con ordinanza del 1 aprile 2015, e che il ricorso per cassazione avve so la suddetta ordinanza era stato dichiarato inammissibile con sentenza del 13 luglio 2015.

Il giudice della riparazione ha rigettato la domanda, ritenendo sussistere una condotta gravemente colposa dell'indagato, in considerazione dei seguenti elementi: a) l'astio tra le due famiglie dei presunti aggressori e delle vittime, generatu dalla "fuitina" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) la presenza del motociclo intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma nella disponibilità i: i tutti i fratelli, all'interno del perimetro nel quale si trovavano le vittime, in orario compatibile cc i la sparatoria. c) la mancata risposta a numerose telefonate ricevute sull'apparecchio di [OSCURATO:PERSONA], nell'intervallo, compreso tra le ore 10:59 e le ore 11:09, coincidente con l'orano dell'agguato (dall'acquisizione dei tabulati telefonici veniva rilevata la mancata risposta ad undici telefonate ricevute nel periodo tra le 10,54 e le 11,09 ) ; d) l'assenza di un alibi; e) il movente delletrappresaglia conseguente ad una lite intercorsa, nello sti:sso giorno, tra la moglie di [OSCURATO:PERSONA] ed un'altra donna legata da rapporti di parentela con le vittime; f) i risultati dei prelievi eseguiti dalla polizia giudiziaria sulla persona di Marr3 Marcello, alle ore 13.20 dello stesso giorno dell'agguato, che rilevavano la presenza di una particella caratteristica (cd.tricomponente) dell'avvenuta esplosione di un corpo d'armi da fuoco su entrambe le mani di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad un corteo di particelle non care teristiche, ma comunque ritenute significative di residui di polvere da sparo.

2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione, a mez del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limi strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp.

Att., cod. proc. Pen.Il ricorrente sottolinea che la stessa Corte d'appello di Palermo, con tre dis inte ordinanze ormai irrevocabili, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzior e nei confronti di altri tre fratelli, a cui erano stati contestati gli stessi reati; - eccepisce l'illogicità del riferimento al movente del delitto, costituito dai contrasti con la famiglia delle vittime, non ravvisandosi in ciò una condotta gravemente colposa ascrivibile al cautelato, tanto più che i contrasti riguardavano altri componenti della sua I amiglia e non direttamente lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva neppure presenziato allí i lite, avvenuta nello stesso giorno dell'agguato, tra la propria moglie ed altra donna legata da rapporti di parentela con le vittime; - deduce che l'ordinanza sarebbe viziata da travisamento in relazione al a ritenuta presenza di [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dei luoghi dove si erano verificati i fatti, ricavata C131 passaggio di una motocicletta nella disponibilità dei fratelli Marra, essendo stato pera tro accertato, nella sentenza di assoluzione, che quel giorno la stesso veicolo era condotto dei 1 ..atelli Enrico e Lorenzo; - contesta il dato costituito dal rinvenimento di tracce di polvere da sparo, sia perché potenzialmente riconducibili anche alla partecipazione, la sera prima, ad uno speti acolo di fuochi pirotecnici e sia perché nella sentenza di assoluzione era stato ritenuto che la pre;enza di quelle particelle non fosse sufficiente ad individuare chi effettivamente avesse compii. to la condotta omicidiaria; - censura, per illogicità, l'argomento relativo alla mancanza di un alibi, e cusì pure il non aver risposto ad una serie di telefonate nell'arco di tempo coincidente con 'azicie omicidiaria, non potendosi desumere da tali circostanze un rimprovero di colpa grave.

3. Il P.G. presso questa Corte Suprema, in data 27 maggio 2024, ha raSsegr ato ex art.611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi sopra illustrati sono fondati.

2. E' opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittim tà.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valut mione ex ante — e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quel) seguito nel processo di merito — non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solc se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'aut rità )rocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostltivo ,31Ia insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la nalutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nel 'erro -e dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illecit ogg ?tto d'indagine (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 Clel 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 2789).

Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilinabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa r i dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autíanorrio e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di Iggi ) regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, ? incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).

Va infatti certamente ribadita l'autonomia tra i due giudizi (di cognizione e della riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni diffe - enti; diverso è l'oggetto dell'accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell' 31 di là di ogni ragionevole dubbio).

Nondimeno, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente I giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come Jimostrate, il condizionamento di tale valutazione derivando dal divieto di superare l'accertamento storico degli elementi valorizzati; e, su un piano metodologico, il compendio fattuale Che il giudice della riparazione dovrà esaminare, mettendo a confronto gli elementi erroneamente ritenuti come gravemente indiziari dal giudice della cautela con quelli entrati a far parte delle prove esaminate dal giudice della assoluzione, è costituito proprio da tale compendio probatorio iEnche se non è ad esso limitato, la sentenza di assoluzione ponendosi dunque come necessario e invalicabile, nei termini sopra chiariti, punto di riferimento (sui rapporti tra giudizio di cogn zione e quello della riparazione, tra le altre, Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]; n. 43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1996, Samataro; sez. 4, n. 34438 del 2/7/2019, Messina, Rv. ?.76859-01).

Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può ceitam ,E nte consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contigdità (.ez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abb a intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali coi r volti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione nella loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e )1Ia qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di cmcausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274498).

A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alli incolpazione, purche essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondan -ento del titolo cautelare erroneamente emesso dall'A.G. (sez. 4, n. 850 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], de. 20 2, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle "frequentazoni ambigue").

Tuttavia, si ribadisce, una volta individuata la colpa, è pur sempre necessai io che emerga una concausalità rispetto all'adozione del provvedimento applicativo della custod a cautelare.

Infatti, la condotta di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce condizic ne ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un appreZzabiLa collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautElare (sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680).

3. Alla luce dei predetti criteri, devono quindi essere esaminate le censura sollevate dal ricorrente che appaiono fondate.

Effettivamente, la Corte d'appello si è limitata a ripercorrere la vicenda ca utelare, senza dedicare all'esame della vicenda processuale la stessa attenzione.

Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice della riparazione deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato.

Infatti, solo da un effettivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almend netti loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini.

Cauta lomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che iò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto a sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi pro t atori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione.

La Corte d'appello di Palermo non si è confrontata con le statuizioni contenute nelle sentenze assolutorie, con riferimento alle stesse circostanze ritenute ostative alla rip razio le.

In particolare, in ordine alla conflittualità tra le famiglie degli imputati del e vittime, non risulta precisato quale sia stato l'atteggiamento gravemente colposo, specif camnte riferibile a [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce dell'affermazione, contenuta a pagina 29 'iena sentenza assolutoria, secondo cui i motivi di risentimento erano riferibili piuttosto al nOcleo familiare delle vittime.Con riferimento alla riscontrata presenza del motociclo intestato a Marra E rico all'interno del perimetro nel quale si trovavano le vittime, in orario compatibile con la sprato la, la sentenza assolutoria ha attestato come unico dato certo, l'intestazione e la detenzione de mezzo, anche nel giorno dell'agguato, in capo a [OSCURATO:PERSONA]; nessun elemento si ricava in or line alla coeva disponibilità del mezzo da parte di [OSCURATO:PERSONA], sicchè non è dato comprehderE il fondamento logico-giuridico del profilo di colpa connesso all'ipotizzato impiego del mezzo da parte dei sicari.

In ordine all'assenza di alibi, si è già detto che, in astratto, possono asume .e rilievo, quali condizioni concorrenti ad ostacolare la riparazione per ingiusta detenzion , l'a ibi falso che il : cautelato avrebbe potuto spiegare; tali connotazioni non sono invece r vvisdbili nella sola mancanza di alibi che, evidentemente, di per sé, non equivale a condotta ccilposE .

Lo stesso rilievo vale in ordine al fatto che, in concomitanza del delitto,, [OSCURATO:PERSONA] non abbia risposto ad alcune chiamate effettuate sul suo cellulare, non essendo Chiarii o perché in ciò debba ravvisarsi macroscopica negligenza.

L'elemento della presenza di tracce di polvere da sparo sulla person3 di larra Marcello avrebbe dovuto essere considerato alla luce dell'accertamento contem.i' to nella sentenza assolutoria, secondo la quale non è stata raggiunta la prova della identità degli sp3ratori (pagina 15); il giudice della riparazione, avrebbe dovuto tener conto della suddétta circostanza, ed eventualmente spiegare come la contaminazione con residui di polvere da sparo assumesse, nella particolare vicenda, valenza di condotta colposa sinergica all'adozione del govvedimento restrittivo. 3.1 In sintesi, la Corte distrettuale, nell'ordinanza di rigetto, ha sostanzialmeilte evidenziato che, al momento di adozione della misura, il quadro indiziario a carico dell'allor3 indagato era alquanto grave, data la concordanza di una serie di elementi che conducevano univocamente ai fratelli Marra.

Al riguardo, la denuncia di una errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. )en. coglie nel segno.

L'ordinanza impugnata si discosta dalla corretta interpretazione della d sciplina che è stata chiamata ad applicare, errando nella identificazione della condotta che può legittimamente essere assunta a base della valutazione in merito alla dolosità o colposità (gravo o lieve) della stessa e, di conseguenza, nella impostazione del giudizio di correlazione causale tra quella ed il mantenimento della limitazione della libertà personale.

Quanto al primo aspetto, nel ricercare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell'errore del giudice della cautela, la Corte di appello ha focalizzato la pròpria attenzione sul quadro cautelare come ricostruito dal GIP, anziché tener conto - come avrebbe dovuto - anche della ricostruzione della vicenda come acquisita all'esito del giudizio assolutQrio. i Ben diversamente, la Corte di appello avrebbe dovuto muovere dal cOmpc tamento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] quale emergente dalla ricostruzione della vicenda valide :a dal giudizio assolutorio sui fatti accertati dal giudice della cognizione.Ed invece, ha proceduto ad una interpretazione non corretta della giuriSprucenza di questa Corte che, quando richiama il giudice della riparazione a valutare la còndccta dell'istante ponendosi in una prospettiva ex ante (secondo un insegnamento che può farsi ri5alire almeno a Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263), intende sì riferirsi alla necess tà che detto giudice non faccia coincidere la propria valutazione con quella che ex post ha comi: iuto il giudice dell'assoluzione (pena l'automatica ricorrenza del diritto all'indennizzo), ma non alla possibilità di una valutazione ex ante circoscritta all'orizzonte del giudice della cautela al momento di adozione dell'ordinanza restrittiva, Seguendo questa diversa impostazione, speculare a quella ripudiata dalle S ,?zioni Unite, la valutazione del giudice della riparazione finisce con il ripercorrere il giudizio afficliito al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, perché si riduce ad una sorta di rinnova1:3 verifica della legittimità del provvedimento cautelare.

Basti considerare la seguente affermazione dell'ordinanza in esame, ern: lematica della sequenza argomentativa da questa esibita dopo l'elencazione degli elementi valorizzati dal GIP: "E, però, tali elementi - si ribadisce - ben hanno potuto condurre, legittimamente, all'emanazione dell'ordinanza applicativa della misura custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ciò si ravvisa l'incompletezza della impostazione che ha condotto a valuti ire la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal giudice della cautela, senzii verificare se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussist ?nza o l'avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo. 3.2 Ne è disceso un ulteriore errore, questa volta nella valutazion a del diverso comportamento asseritamente colposo, ovvero nel non aver fornito il Marra un alibi, nel corso dell'interrogatorio al Gip.

Ancora una volta il termine di raffronto è tra quanto affermato dall inda dato e quanto risultante dagli atti di indagine sottoposti al giudice della cautela; laddove si sarebbe dovuto valutare il ricorrere di una reticenza o di un mendacio [sulla rilevanza degli stes; ;i "anche dopo la modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. adopera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.11; s. 8 novembre 2021, n. 188 si veda Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581].

4. Per quanto sin qui esposto il provvedimento impugnato deve essere 'anni.] lato con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

Il giudice del rinvio accedei à la eventuale ricorrenza delle condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo definendo pieliminarmente quale siano i fatti pertinenti, come accertati nel giudizio di assoluzione; quind valuterà se il comportamento dell'istante, che in tale quadro fattuale si inserisce come componente, abbia avuto connotato doloso o gravemente colposo.

Al giudice del rinvio va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 12 dicembre 2023, ha rigettato la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 314 (:ad. proc. pen., diretta alla riparazione dell'ingiusta detenzione, subita in regime di custodia tautelare in carcere, a cui il medesimo è stato sottoposto dal 13/3/2015 - data di esecuzione dell ordii' anza cautelare del GIP presso il Tribunale di Palermo- fino al 9 maggio 2018, per i reati di onicidio, tentato omicidio e detenzione e porto illegali di armi, dai quali è stato assolto con la formula "per non aver commesso il fatto", con sentenza pronunciata dalla Corte d'assise d Pak rmo in data 9 maggio 2018, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello, e divenuta irrevocabile l 30 novembre 2021. La Corte territoriale ha premesso che l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo in data 12 marzo 2015 era stata integralmente confermata dal Tribumile del riesame di Palermo con ordinanza del 1 aprile 2015, e che il ricorso per cassazione avve so la suddetta ordinanza era stato dichiarato inammissibile con sentenza del 13 luglio 2015. Il giudice della riparazione ha rigettato la domanda, ritenendo sussistere una condotta gravemente colposa dell'indagato, in considerazione dei seguenti elementi: a) l'astio tra le due famiglie dei presunti aggressori e delle vittime, generatu dalla "fuitina" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) la presenza del motociclo intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma nella disponibilità i: i tutti i fratelli, all'interno del perimetro nel quale si trovavano le vittime, in orario compatibile cc i la sparatoria. c) la mancata risposta a numerose telefonate ricevute sull'apparecchio di [OSCURATO:PERSONA], nell'intervallo, compreso tra le ore 10:59 e le ore 11:09, coincidente con l'orano dell'agguato (dall'acquisizione dei tabulati telefonici veniva rilevata la mancata risposta ad undici telefonate ricevute nel periodo tra le 10,54 e le 11,09 ) ; d) l'assenza di un alibi; e) il movente delletrappresaglia conseguente ad una lite intercorsa, nello sti:sso giorno, tra la moglie di [OSCURATO:PERSONA] ed un'altra donna legata da rapporti di parentela con le vittime; f) i risultati dei prelievi eseguiti dalla polizia giudiziaria sulla persona di Marr3 Marcello, alle ore 13.20 dello stesso giorno dell'agguato, che rilevavano la presenza di una particella caratteristica (cd.tricomponente) dell'avvenuta esplosione di un corpo d'armi da fuoco su entrambe le mani di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad un corteo di particelle non care teristiche, ma comunque ritenute significative di residui di polvere da sparo. 2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione, a mez del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limi strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. Att., cod. proc. Pen.Il ricorrente sottolinea che la stessa Corte d'appello di Palermo, con tre dis inte ordinanze ormai irrevocabili, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzior e nei confronti di altri tre fratelli, a cui erano stati contestati gli stessi reati; - eccepisce l'illogicità del riferimento al movente del delitto, costituito dai contrasti con la famiglia delle vittime, non ravvisandosi in ciò una condotta gravemente colposa ascrivibile al cautelato, tanto più che i contrasti riguardavano altri componenti della sua I amiglia e non direttamente lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva neppure presenziato allí i lite, avvenuta nello stesso giorno dell'agguato, tra la propria moglie ed altra donna legata da rapporti di parentela con le vittime; - deduce che l'ordinanza sarebbe viziata da travisamento in relazione al a ritenuta presenza di [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dei luoghi dove si erano verificati i fatti, ricavata C131 passaggio di una motocicletta nella disponibilità dei fratelli Marra, essendo stato pera tro accertato, nella sentenza di assoluzione, che quel giorno la stesso veicolo era condotto dei 1 ..atelli Enrico e Lorenzo; - contesta il dato costituito dal rinvenimento di tracce di polvere da sparo, sia perché potenzialmente riconducibili anche alla partecipazione, la sera prima, ad uno speti acolo di fuochi pirotecnici e sia perché nella sentenza di assoluzione era stato ritenuto che la pre;enza di quelle particelle non fosse sufficiente ad individuare chi effettivamente avesse compii. to la condotta omicidiaria; - censura, per illogicità, l'argomento relativo alla mancanza di un alibi, e cusì pure il non aver risposto ad una serie di telefonate nell'arco di tempo coincidente con 'azicie omicidiaria, non potendosi desumere da tali circostanze un rimprovero di colpa grave. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema, in data 27 maggio 2024, ha raSsegr ato ex art.611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi sopra illustrati sono fondati. 2. E' opportuno premettere, con estrema sintesi, l'indicazione delle linee portanti della disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittim tà. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valut mione ex ante — e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quel) seguito nel processo di merito — non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solc se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'aut rità )rocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostltivo ,31Ia insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la nalutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nel 'erro -e dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illecit ogg ?tto d'indagine (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 Clel 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 2789). Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilinabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa r i dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autíanorrio e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di Iggi ) regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, ? incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). Va infatti certamente ribadita l'autonomia tra i due giudizi (di cognizione e della riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni diffe - enti; diverso è l'oggetto dell'accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell' 31 di là di ogni ragionevole dubbio). Nondimeno, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente I giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come Jimostrate, il condizionamento di tale valutazione derivando dal divieto di superare l'accertamento storico degli elementi valorizzati; e, su un piano metodologico, il compendio fattuale Che il giudice della riparazione dovrà esaminare, mettendo a confronto gli elementi erroneamente ritenuti come gravemente indiziari dal giudice della cautela con quelli entrati a far parte delle prove esaminate dal giudice della assoluzione, è costituito proprio da tale compendio probatorio iEnche se non è ad esso limitato, la sentenza di assoluzione ponendosi dunque come necessario e invalicabile, nei termini sopra chiariti, punto di riferimento (sui rapporti tra giudizio di cogn zione e quello della riparazione, tra le altre, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]; n. 43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1996, Samataro; sez. 4, n. 34438 del 2/7/2019, Messina, Rv. ?.76859-01). Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può ceitam ,E nte consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contigdità (.ez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abb a intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali coi r volti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione nella loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e )1Ia qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di cmcausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274498). A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alli incolpazione, purche essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondan -ento del titolo cautelare erroneamente emesso dall'A.G. (sez. 4, n. 850 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], de. 20 2, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle "frequentazoni ambigue"). Tuttavia, si ribadisce, una volta individuata la colpa, è pur sempre necessai io che emerga una concausalità rispetto all'adozione del provvedimento applicativo della custod a cautelare. Infatti, la condotta di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce condizic ne ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un appreZzabiLa collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautElare (sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680). 3. Alla luce dei predetti criteri, devono quindi essere esaminate le censura sollevate dal ricorrente che appaiono fondate. Effettivamente, la Corte d'appello si è limitata a ripercorrere la vicenda ca utelare, senza dedicare all'esame della vicenda processuale la stessa attenzione. Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice della riparazione deve seguire allorquando verifichi l'esistenza di una condotta dell'istante idonea ad atteggiarsi come comportamento ostativo all'insorgenza del diritto azionato. Infatti, solo da un effettivo raffronto tra il provvedimento cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almend netti loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini. Cauta lomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che iò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto a sindacato del giudice di merito, una rivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi pro t atori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione. La Corte d'appello di Palermo non si è confrontata con le statuizioni contenute nelle sentenze assolutorie, con riferimento alle stesse circostanze ritenute ostative alla rip razio le. In particolare, in ordine alla conflittualità tra le famiglie degli imputati del e vittime, non risulta precisato quale sia stato l'atteggiamento gravemente colposo, specif camnte riferibile a [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce dell'affermazione, contenuta a pagina 29 'iena sentenza assolutoria, secondo cui i motivi di risentimento erano riferibili piuttosto al nOcleo familiare delle vittime.Con riferimento alla riscontrata presenza del motociclo intestato a Marra E rico all'interno del perimetro nel quale si trovavano le vittime, in orario compatibile con la sprato la, la sentenza assolutoria ha attestato come unico dato certo, l'intestazione e la detenzione de mezzo, anche nel giorno dell'agguato, in capo a [OSCURATO:PERSONA]; nessun elemento si ricava in or line alla coeva disponibilità del mezzo da parte di [OSCURATO:PERSONA], sicchè non è dato comprehderE il fondamento logico-giuridico del profilo di colpa connesso all'ipotizzato impiego del mezzo da parte dei sicari. In ordine all'assenza di alibi, si è già detto che, in astratto, possono asume .e rilievo, quali condizioni concorrenti ad ostacolare la riparazione per ingiusta detenzion , l'a ibi falso che il : cautelato avrebbe potuto spiegare; tali connotazioni non sono invece r vvisdbili nella sola mancanza di alibi che, evidentemente, di per sé, non equivale a condotta ccilposE . Lo stesso rilievo vale in ordine al fatto che, in concomitanza del delitto,, [OSCURATO:PERSONA] non abbia risposto ad alcune chiamate effettuate sul suo cellulare, non essendo Chiarii o perché in ciò debba ravvisarsi macroscopica negligenza. L'elemento della presenza di tracce di polvere da sparo sulla person3 di larra Marcello avrebbe dovuto essere considerato alla luce dell'accertamento contem.i' to nella sentenza assolutoria, secondo la quale non è stata raggiunta la prova della identità degli sp3ratori (pagina 15); il giudice della riparazione, avrebbe dovuto tener conto della suddétta circostanza, ed eventualmente spiegare come la contaminazione con residui di polvere da sparo assumesse, nella particolare vicenda, valenza di condotta colposa sinergica all'adozione del govvedimento restrittivo. 3.1 In sintesi, la Corte distrettuale, nell'ordinanza di rigetto, ha sostanzialmeilte evidenziato che, al momento di adozione della misura, il quadro indiziario a carico dell'allor3 indagato era alquanto grave, data la concordanza di una serie di elementi che conducevano univocamente ai fratelli Marra. Al riguardo, la denuncia di una errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. )en. coglie nel segno. L'ordinanza impugnata si discosta dalla corretta interpretazione della d sciplina che è stata chiamata ad applicare, errando nella identificazione della condotta che può legittimamente essere assunta a base della valutazione in merito alla dolosità o colposità (gravo o lieve) della stessa e, di conseguenza, nella impostazione del giudizio di correlazione causale tra quella ed il mantenimento della limitazione della libertà personale. Quanto al primo aspetto, nel ricercare la condotta che avrebbe fatto da presupposto dell'errore del giudice della cautela, la Corte di appello ha focalizzato la pròpria attenzione sul quadro cautelare come ricostruito dal GIP, anziché tener conto - come avrebbe dovuto - anche della ricostruzione della vicenda come acquisita all'esito del giudizio assolutQrio. i Ben diversamente, la Corte di appello avrebbe dovuto muovere dal cOmpc tamento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] quale emergente dalla ricostruzione della vicenda valide :a dal giudizio assolutorio sui fatti accertati dal giudice della cognizione.Ed invece, ha proceduto ad una interpretazione non corretta della giuriSprucenza di questa Corte che, quando richiama il giudice della riparazione a valutare la còndccta dell'istante ponendosi in una prospettiva ex ante (secondo un insegnamento che può farsi ri5alire almeno a Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263), intende sì riferirsi alla necess tà che detto giudice non faccia coincidere la propria valutazione con quella che ex post ha comi: iuto il giudice dell'assoluzione (pena l'automatica ricorrenza del diritto all'indennizzo), ma non alla possibilità di una valutazione ex ante circoscritta all'orizzonte del giudice della cautela al momento di adozione dell'ordinanza restrittiva, Seguendo questa diversa impostazione, speculare a quella ripudiata dalle S ,?zioni Unite, la valutazione del giudice della riparazione finisce con il ripercorrere il giudizio afficliito al Tribunale per il riesame delle misure cautelari, perché si riduce ad una sorta di rinnova1:3 verifica della legittimità del provvedimento cautelare. Basti considerare la seguente affermazione dell'ordinanza in esame, ern: lematica della sequenza argomentativa da questa esibita dopo l'elencazione degli elementi valorizzati dal GIP: "E, però, tali elementi - si ribadisce - ben hanno potuto condurre, legittimamente, all'emanazione dell'ordinanza applicativa della misura custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ciò si ravvisa l'incompletezza della impostazione che ha condotto a valuti ire la colposità del comportamento quale era stato ritenuto dal giudice della cautela, senzii verificare se l'accertamento culminato nel giudizio assolutorio ne avesse dimostrato l'insussist ?nza o l'avesse ridefinito con effetti anche sul profilo riparativo. 3.2 Ne è disceso un ulteriore errore, questa volta nella valutazion a del diverso comportamento asseritamente colposo, ovvero nel non aver fornito il Marra un alibi, nel corso dell'interrogatorio al Gip. Ancora una volta il termine di raffronto è tra quanto affermato dall inda dato e quanto risultante dagli atti di indagine sottoposti al giudice della cautela; laddove si sarebbe dovuto valutare il ricorrere di una reticenza o di un mendacio [sulla rilevanza degli stes; ;i "anche dopo la modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. adopera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.11; s. 8 novembre 2021, n. 188 si veda Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581]. 4. Per quanto sin qui esposto il provvedimento impugnato deve essere 'anni.] lato con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio accedei à la eventuale ricorrenza delle condizioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo definendo pieliminarmente quale siano i fatti pertinenti, come accertati nel giudizio di assoluzione; quind valuterà se il comportamento dell'istante, che in tale quadro fattuale si inserisce come componente, abbia avuto connotato doloso o gravemente colposo. Al giudice del rinvio va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap
Sentenza Cassazione n. 40331/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris