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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09838/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e le memorie della difesa di [OSCURATO:PERSONA] del 7 gennaio 2025 con cui la difesa insiste per la fondatezza del ricorso con richiesta di fissazione del procedimento per la trattazione orale dinanzi alla Sezione Sesta OSSERVA Ritenuto che quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo con cui si censura la motivazione della sentenza anche in punto di travisamento delle dichiarazioni dei testi è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto dei motivi per cui i testi qualificati, esperti nei servizi di ordine pubblico e che ben conoscevano i soggetti poi identificati, compreso [OSCURATO:PERSONA], avessero dato conto sia del contributo causale che dell'identificazione agilmente operata anche per la andatura assunta dal ricorrente, evidenziandone i particolari contesti di luogo e di tempo (pagg. 6 e 7 e, in particolare, 8 della sentenza); il secondo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio è riproduttivo di censura confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza il violento contesto di contrasto con le forze dell'ordine e l'incidenza sull'evento sportivo utilizzato quale pretesto per veicolare condotte violente (il ricorrente cita e censura la parte della decisione che fa riferimento "al merito"); il terzo motivo, con cui si censura la mancata risposta in merito all'accesso alla giustizia riparativa, in uno al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (comunque motivate con quanto osservato per il secondo motivo), risulta generico in quanto invero privo di effettiva critica rispetto ad una istanza, formulata senza alcuna motivazione a sostegno, all'udienza del 9 ottobre 2023 e non più coltivata nelle successive udienze; ritenuto che il ricorso formulato [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura la motivazione della quanto a pur possibile pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. è inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, infatti, il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta e che il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la cùngruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e le memorie della difesa di [OSCURATO:PERSONA] del 7 gennaio 2025 con cui la difesa insiste per la fondatezza del ricorso con richiesta di fissazione del procedimento per la trattazione orale dinanzi alla Sezione Sesta OSSERVA Ritenuto che quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo con cui si censura la motivazione della sentenza anche in punto di travisamento delle dichiarazioni dei testi è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto dei motivi per cui i testi qualificati, esperti nei servizi di ordine pubblico e che ben conoscevano i soggetti poi identificati, compreso [OSCURATO:PERSONA], avessero dato conto sia del contributo causale che dell'identificazione agilmente operata anche per la andatura assunta dal ricorrente, evidenziandone i particolari contesti di luogo e di tempo (pagg. 6 e 7 e, in particolare, 8 della sentenza); il secondo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio è riproduttivo di censura confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza il violento contesto di contrasto con le forze dell'ordine e l'incidenza sull'evento sportivo utilizzato quale pretesto per veicolare condotte violente (il ricorrente cita e censura la parte della decisione che fa riferimento "al merito"); il terzo motivo, con cui si censura la mancata risposta in merito all'accesso alla giustizia riparativa, in uno al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (comunque motivate con quanto osservato per il secondo motivo), risulta generico in quanto invero privo di effettiva critica rispetto ad una istanza, formulata senza alcuna motivazione a sostegno, all'udienza del 9 ottobre 2023 e non più coltivata nelle successive udienze; ritenuto che il ricorso formulato [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura la motivazione della quanto a pur possibile pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. è inammissibile, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, infatti, il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta e che il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la cùngruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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