Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 05749/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ordine al vizio di motivazione sulla disposta confisca della somma in euro è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione di merito che ha escluso che la somma provenisse da regali di matrimonio avvenuto in Albania, sulla base della insufficenza delle dichiarazioni rese dai parenti della ricorrente e della divisa corrente in Albania ed alle divise - diverse dagli euro - indicate dai testi, oltre che dalla risalenza del matrimonio rispetto al momento di rinvenimento della somma; Ritenuto che alla conclusioni non osta la memoria difensiva depositata, volta ad una inaccessibile rivalutazione in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ordine al vizio di motivazione sulla disposta confisca della somma in euro è inammissibile perché manifestamente infondato oltrechè genericamente proposto rispetto alla incensurabile valutazione di merito che ha escluso che la somma provenisse da regali di matrimonio avvenuto in Albania, sulla base della insufficenza delle dichiarazioni rese dai parenti della ricorrente e della divisa corrente in Albania ed alle divise - diverse dagli euro - indicate dai testi, oltre che dalla risalenza del matrimonio rispetto al momento di rinvenimento della somma; Ritenuto che alla conclusioni non osta la memoria difensiva depositata, volta ad una inaccessibile rivalutazione in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024
Sentenza Cassazione n. 05749/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris