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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 28205/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che ButovRostayantyniricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che, dichiarando di non doversi procedere per due episodi di furto aggravato, in quanto estinti per remissione di querela, ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la responsabilità penale dell'imputato per altro episodio di furto pluriaggravato ( capo A); Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancanza di legittimazione a proporre querela per il reato di cui al capo A) con conseguente dichiarazione di improcedibilità, è manifestamente infondato, atteso che la querela veniva formalizzata da [OSCURATO:PERSONA], viceresponsabile dell'esercizio commerciale e, quindi, persona offesa del reato, in ragione del principio di diritto secondo cui "il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela" (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e falsa applicazione della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, ritenendo che le "placche antitaccheggio" non consentano di asportare la refurtiva fuori dalla sfera di custodia del soggetto possessore - in quanto predisposte per attivare l'allarme una volta superati i rilevatori magnetici posti dopo le casse - è manifestamente infondato, atteso che costante e prevalente giurisprudenza ritiene che «integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede» (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 (dep. /2020) Rv. 278383); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 fIl consigliere estensore aria Tef,sa Belm te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che ButovRostayantyniricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che, dichiarando di non doversi procedere per due episodi di furto aggravato, in quanto estinti per remissione di querela, ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la responsabilità penale dell'imputato per altro episodio di furto pluriaggravato ( capo A); Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancanza di legittimazione a proporre querela per il reato di cui al capo A) con conseguente dichiarazione di improcedibilità, è manifestamente infondato, atteso che la querela veniva formalizzata da [OSCURATO:PERSONA], viceresponsabile dell'esercizio commerciale e, quindi, persona offesa del reato, in ragione del principio di diritto secondo cui "il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela" (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975); Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e falsa applicazione della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, ritenendo che le "placche antitaccheggio" non consentano di asportare la refurtiva fuori dalla sfera di custodia del soggetto possessore - in quanto predisposte per attivare l'allarme una volta superati i rilevatori magnetici posti dopo le casse - è manifestamente infondato, atteso che costante e prevalente giurisprudenza ritiene che «integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede» (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 (dep. /2020) Rv. 278383); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 fIl consigliere estensore aria Tef,sa Belm te [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28205/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris