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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 02866/2023

Testo disponibile della fonte

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SENTENZA sto,,,Tra tii) ;, sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Savona nel proce mento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aggius il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Savona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 30 maggio 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Savona ha accolto il ricorso presentato avverso l'ordine di demolizione, impartito dal Pubblico ministero in esecuzione della sentenza n. 971 del 2010, passata in giudicato il 15 gennaio 2013, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alle pene di legge per il reato dell'art. 113 cod. pen. e 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, e ha revocato l'ordine di demolizione.

2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero che eccepisce la violazione di legge poiché il permesso a costruire in sanatoria n. 12/2007 era stato già vagliato dal Tribunale di Savona e ritenuto inidoneo ad escludere la punibilità degli imputati e la pronuncia di demolizione.

Pur a voler ammettere l'ottemperanza delle prescrizioni, ricorda che non ig-L9, ammissibile la cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria".

Pertanto, l'ordine di demolizione non era revocabile. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

E' pacifico in giurisprudenza che sia illegittimo e non determini l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la "ratio" della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (tra le più recenti, Sez. 3, n. 28666 del 07/07/2020, Murra, Rv. 280281 - 01).

Più precisamente, la revoca dell'ordine di demolizione non può conseguire alla sanatoria cosiddetta "giurisprudenziale", ma solo a quella dell'art. 36 d.P.R. 380 del 2001, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria (amplius, Sez. 3, n. 45485 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265-01).

Nel caso in esame, il Giudice non ha accertato né con precisione quali interventi siano stati effettuati, a esempio per il ripristino delle pendenze è stato espresso all'esito di un giudizio induttivo, né in che epoca siano stati realizzati ,e quindi, in definitiva, se ricorrano le condizioni del citato art. 36 della "doppia conformità".

Per tale motivo, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Savona, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto.

P .

Q .

M .

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Savona in funzione del giudice dell'esecuzione per nuovo esame.

Così deciso, il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sto,,,Tra tii) ;, sul ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Savona nel proce mento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aggius il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Savona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 maggio 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Savona ha accolto il ricorso presentato avverso l'ordine di demolizione, impartito dal Pubblico ministero in esecuzione della sentenza n. 971 del 2010, passata in giudicato il 15 gennaio 2013, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alle pene di legge per il reato dell'art. 113 cod. pen. e 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, e ha revocato l'ordine di demolizione. 2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero che eccepisce la violazione di legge poiché il permesso a costruire in sanatoria n. 12/2007 era stato già vagliato dal Tribunale di Savona e ritenuto inidoneo ad escludere la punibilità degli imputati e la pronuncia di demolizione. Pur a voler ammettere l'ottemperanza delle prescrizioni, ricorda che non ig-L9, ammissibile la cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria". Pertanto, l'ordine di demolizione non era revocabile. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. E' pacifico in giurisprudenza che sia illegittimo e non determini l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la "ratio" della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (tra le più recenti, Sez. 3, n. 28666 del 07/07/2020, Murra, Rv. 280281 - 01). Più precisamente, la revoca dell'ordine di demolizione non può conseguire alla sanatoria cosiddetta "giurisprudenziale", ma solo a quella dell'art. 36 d.P.R. 380 del 2001, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria (amplius, Sez. 3, n. 45485 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265-01). Nel caso in esame, il Giudice non ha accertato né con precisione quali interventi siano stati effettuati, a esempio per il ripristino delle pendenze è stato espresso all'esito di un giudizio induttivo, né in che epoca siano stati realizzati ,e quindi, in definitiva, se ricorrano le condizioni del citato art. 36 della "doppia conformità". Per tale motivo, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Savona, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto. P . Q . M . Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Savona in funzione del giudice dell'esecuzione per nuovo esame. Così deciso, il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estenso
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