CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20248/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controSo.g.e.t. [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Comm. trib. reg. sez. dist. di Salerno n.3056/2021 depositata il 08/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ingiunzione di pagamento notificataledalla [OSCURATO:SOCIETA] relativo alla TARSU 2012 per Euro 43.584,00, eccependoil difetto assoluto di motivazione dell’atto impugnato, l’omessaNumero registro generale 29224/2021Numero sezionale 3184/2026Numero di raccolta generale 20248/2026Data pubblicazione 16/06/2026notificazione del prodromico avviso di accertamento n.13449 del 2014,l’intervenuta prescrizione. Eccepiva, altresì, la violazione del giudicato conriferimento alla sentenza n.787/2016 con cui la Commissione TributariaProvinciale di Salerno aveva rideterminato la superfice tassabile in4.840,32 mq, di cui 57,65, per uffici in ragione dell’impugnazione da partedella contribuente degli avvisi di accertamento notificati in data 2settembre 2015, anche relativi all’annualità 2012, con cui il Comune avevapreteso di recuperare a tassazione 8.184 mq per l’albergo e 100 mq peruffici.2. La CTP adita accoglieva il ricorso sulla scorta di tale predettasentenza, annullando l’ingiunzione di pagamento impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) accoglieva gli appelli delComune e della SOGET sul diverso presupposto che l’atto prodromicorelativo all’annualità 2012 (l’avviso di accertamento 13449 del 2014), perla minore superficie di 3933 mq non fosse stato impugnato e che,pertanto, esso non fosse stato travolto dal giudicato della predettasentenza che aveva accertato le superfici tassabili in misura maggiore(4840,32) rispetto a quelle oggetto dell’atto presupposto.4. In particolare, la CTR riteneva che l’avviso di accertamento n.13449relativo all’annualità 2012 -che a sua volta faceva riferimento alla notificaall’amministratore di data 13/4/13 del prodromico avviso di pagamento dacui si evinceva il riferimento alla superficie iscritta a ruolo di mq. 3933-fosse stato ritualmente notificato, con conseguente consolidamento dellapretesa per mancata impugnazione di tale avviso posto alla basedell’ingiunzione di pagamento impugnata. Riteneva, in particolare, che ilgiudicato della sentenza della CTP n.787/2016 -che aveva accertato lasuperficie tassabile in mq.4840,23 producesse effetti solo per la differenzarispetto ai 3933 mq dell’avviso di accertamento definitivo- posto che gliaccertamenti oggetto di quel giudizio riguardavano la pretesa del Comunedi recuperare a tassazione superfici maggiori rispetto a quelle di mq 3933Numero registro generale 29224/2021Numero sezionale 3184/2026Numero di raccolta generale 20248/2026Data pubblicazione 16/06/2026dichiarate dalla stessa società.5. Ricorre in cassazione contro la decisione del giudice di rinvio lacontribuente che si affida a tre motivi di censura.6. La concessionaria SOGET e il Comune di Salerno resistono concontroricorso.7. In prossimità dell’adunanza camerale la concessionaria hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7della legge 212/200, dell'art. 3 della legge 241/1990 e del comma 162dell'art. 1 della legge 296/2006, dell’art. 112 del c.p.c. in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c., assumendo che il giudice di appello, sulla basedell’affermazione che “l’avviso di accertamento n°13449 risultaregolarmente notificato”, avesse erroneamente tratto la fondatezzadell’appello del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. anzichéconsiderare che la società ricorrente aveva impugnato con motivi aggiuntiil detto avviso di accertamento, eccependo non solo la nullità/inesistenzadelle notificazione ma anche e soprattutto il suo difetto di motivazione,perché in esso non veniva indicata la maggiore superficie accertata, nè ladiversa tariffa o categoria ritenuta applicabile di modo che la societàricorrente non veniva posta nella condizione di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali.1.1. Il motivo risulta inammissibile.1.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamentosecondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devonoavere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza aldecisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiestadall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o inparte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n.Numero registro generale 29224/2021Numero sezionale 3184/2026Numero di raccolta generale 20248/2026Data pubblicazione 16/06/20269450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n.17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).1.3. Nel caso di specie, il motivo non si confronta con la ratio decisoriadella sentenza impugnata che ha ritenuto che l’avviso di accertamenton.13349, quale atto presupposto, fosse stato notificato ritualmente, conconseguente consolidamento della pretesa tributaria, il cui effetto haassorbito ogni questione circa il preteso vizio di motivazione di cui essofosse stato eventualmente affetto (Cass. SS.UU., 17 novembre 2016, n.23397 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass.,18 maggio 2018, n. 12200; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800).2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art.116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n° 5, c.p.c., quale viziodi motivazione della sentenza impugnata, sostenendo, quanto all’eccepitamancata notifica degli atti prodromici all’impugnata ingiunzione, che ilGiudice di appello avesse erroneamente affermato che “da riscontri edall’accertata notifica del prodromico avviso di pagamento ricevutodall’Amministratore in data 13 aprile 2013 risulta con evidenza che taleavviso – peraltro divenuto definitivo per mancata impugnazione – afferivaalla superficie di mq 3933 tant’è che tale avviso costituiva il titolo per ilrecupero coattivo tramite la opposta ingiunzione”, nonostante dalla stessasentenza impugnata emergerebbe il titolo posto alla base dell’ingiunzioneè il diverso titolo notificato in data 8 gennaio 2018.2.1. Il motivo è inammissibile perché il canone censorio utilizzato dallaricorrente, vale a dire l’omesso esame di un fatto decisivo, censurabile exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può riguardare “l’erroneavalutazione della prova offerta” (v. pagina n. 8 del ricorso), come dedottodalla contribuente.Attraverso il paradigma dell’art.360 primo comma n.5 c.p.c. non è, infatti,denunciabile l’eventuale cattivo esercizio del potere di apprezzamentodella documentazione prodotta a supporto della notificazione dell’attoNumero registro generale 29224/2021Numero sezionale 3184/2026Numero di raccolta generale 20248/2026Data pubblicazione 16/06/2026presupposto, dal cui esame la CTR ha tratto il convincimento della ritualenotificazione dello stesso e la conseguente definitività dell’avviso diaccertamento posto alla base dell’ingiunzione per omessa impugnazionedello stesso da parte della contribuente.Ciò senza trascurare di considerare che il riferimento alla notifica dell’attoeseguita in data 8 gennaio 2018 è stata riferita – secondo l’esposizione deifatti riferita dalla Soget – al diverso documento (rispetto all’atto n. 13449,costituito dall’avviso di accertamento) che concerneva il preavviso dipagamento.2.2. Come pure inconferente è il richiamo alla dedotta violazione dell’art.116 c.p.c., giacchè la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova non abbia operato - in assenza diuna diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", attribuendo al risultato di prova il valore che il legislatorequelle aventi valore di prova legale), oppure quando il giudice abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,laddove la prova sia, invece, soggetta ad una specifica regola divalutazione (cfr. Cass., Sez. U, n. 20867/2020).3. Con il terzo motivo, la contribuente lamenta la violazione di leggedell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n° 3, c.p.c.,sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto che ilgiudicato rappresentato dalla sentenza della C.T.P. di Salerno n° 787/16,relativo anch’esso all’annualità 2012, non avesse travolto l’accertamentooggetto dell’atto presupposto.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. E’ inammissibile per difetto di specificità per mancato rispetto deglioneri di allegazione del giudicato (vedi Cass.18655/2023) tramitel’illustrazione dei suoi contenuti rilevanti in rapporto a quelli dell’avvisoesaminato dal giudice regionale, che precludono alla Corte di verificare laNumero registro generale 29224/2021Numero sezionale 3184/2026Numero di raccolta generale 20248/2026Data pubblicazione 16/06/2026sua effettiva portata rispetto all’oggetto del presente giudizio, nonché peromessa confutazione specifica della valutazione della CTR nella parte incui ha rappresentato la differenza di oggetto tra la predetta sentenzarispetto all’avviso di accertamento impugnato, vale a dire la differenza trai mq 4.840,23 accertati in sentenza e i 3933, dichiarati dalla contribuentee di cui all’avviso.3.3. Il motivo è sotto tale profilo anche infondato nella parte in cui laCommissione ha stabilito che predetta sentenza aveva accertato solo lamaggiore differenza di area recuperata a tassazione rispetto a quellaoggetto dell’atto presupposto, perché ciò esclude in radice qualsivogliaduplicazione di imposta.4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascun controricorrente, inEuro 5.500,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese generali e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Numero registro generale 29224/2021Numero sezionale 3184/2026Numero di raccolta generale 20248/2026Data pubblicazione 16/06/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 16/4/2026.IL PRESIDENTEUgo Candia