CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 23955/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5555-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sottoposta alla misura della confisca definitiva ex art. 12-sexies Legge n. 356 del 1992, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4147/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2022 R.G.N. 2163/2019; Oggetto RINUNCIA R.G.N.5555/2023 Cron. Rep. Ud.18/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (subentrata nell’appalto di servizio di igiene urbana banditi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Vesuvio) di assunzione sin dal settembre 2015 e, in applicazione dell’art 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], ha accertato il diritto di assunzione presso la suddetta società (confiscata definitivamenteex art. 45 d.lgs. n. 159 del 2011, Codice delle leggi antimafia). 2. Avverso questa decisione la società propone ricorso in Cassazione affidato a due motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., parte ricorrente ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizioai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal suo difensore munito di procura speciale. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con i relativi difensori. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in