CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03523/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania - per quanto qui rileva - ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA], commesso in violazione delle norme del codice della strada. In particolare, si contesta all'imputato di avere - mentre procedeva alla guida della sua autovettura - colposamente investito la persona offesa, che stava camminando sul margine destro della strada (extraurbana), nella stessa direzione del veicolo, non avvedendosi della presenza del pedone; il tutto per non avere tenuto una velocità adeguata che gli consentisse di avvistare ed evitare il pedone medesimo (fatto avvenuto il 26.9.2011). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Errata valutazione della velocità del veicolo, pur in presenza di puntuale specifica critica in ordine ai metodi di calcolo della stessa. Si deduce che non vi è stata risposta dalla Corte d'appello sulla specifica critica ai metodi adottati dal perito per calcolare la velocità del veicolo, chiaramente erronei in quanto nella specie il pedone non è stato né caricato sulla parte anteriore del veicolo (l'urto è avvenuto "di striscio"), né vi è stato alcun arresto del veicolo a seguito di frenata, per cui non avrebbero potuto essere utilizzati i metodi basati sulla formula del calcolo balistico e quella del c.d. spazio di arresto. Si osserva che non è stata indicata quale sarebbe stata la velocità adeguata a scongiurare l'evento. II) Illogicità della motivazione, per avere contraddittoriamente affermato che il pedone non era facilmente avvistabile per il cono d'ombra proiettato dal muro di cinta, ma che comunque il ricorrente avrebbe dovuto e potuto accorgersi della presenza del pedone. III) Vizio di motivazione, atteso che la regola cautelare è stata individuata a posteriori. Si deduce che la condotta esigibile dal ricorrente è stata determinata con valutazione ex post, affermando che la condotta di guida avrebbe dovuto conformarsi alle condizioni concrete della strada e alla scarsa visibilità riscontrata dall'abbagliamento dei raggi solari e dalla zona d'ombra che investiva la parte della carreggiata percorsa dal pedone. Tuttavia, non è stata indicata quale fosse la velocità adeguata ad impedire l'evento, per cui in definitiva non è stato identificato il preciso contenuto della regola cautelare asseritamente violata.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dedotti motivi di censura, trattabili congiuntamente, sono manifestamente infondati e comunque inammissibili, in quanto accomunati dalla pretesa di ottenere in questa sede una rivalutazione nel merito della vicenda, attraverso una lettura del compendio probatorio alternativa e diversa rispetto a quella adottata nella decisione impugnata. Sotto questo profilo, le prospettate doglianze non sono consentite dinanzi al giudice di legittimità: la ricostruzione dei fatti sulla base della interpretazione dei dati probatori processualmente emersi è operazione riservata alla competenza esclusiva del giudice di merito, mentre il compito della Corte di cassazione è solo quello di verificare la congruenza logico-giuridica delle argomentazioni che sorreggono il decisum del giudice di merito, secondo il numero chiuso rappresentato dal catalogo dei motivi di ricorso deducibili dalle parti ai sensi di quanto previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., elenco che delimita rigidamente l'orizzonte valutativo di questa Corte ed al di fuori del quale non vi è spazio per l'ammissibilità del relativo motivo. 2. In questa prospettiva, le doglianze del ricorrente, per gran parte di puro fatto, si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e si sostanziano nel sindacato di merito sulla valutazione dei mezzi di prova, che non può qui essere censurato a fronte di una motivazione analitica, puntuale, che regge ampiamente il vaglio di legittimità. Infatti, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché munite, in tesi, di eguale crisma di logicità, giacché, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 3. La sentenza impugnata si poggia su una non illogica "lettura" del compendio probatorio e su un ragionamento chiaro e lineare, con il quale si è inteso affermare che proprio in considerazione delle condizioni della strada teatro dell'incidente (caratterizzata da abbagliamento da raggi solari e cono d'ombra creato dal muro a margine della strada), il prevenuto avrebbe dovuto tenere una velocità ridotta, cosa che non ha fatto, tanto che, non rallentando ed anzi mantenendo una velocità sostenuta, inadeguata per l'accennato contesto ambientale, non aveva potuto avvistare il pedone, urtandolo e cagionandone il decesso. Se è pur vero che la velocità adeguata non è stata indicata in maniera precisa, è indubbio che la motivazione della "doppia conforme" è congrua e non manifestamente illogica laddove afferma che, proprio in considerazione dell'abbagliamento dei raggi solari e del cono d'ombra creato dal muro di cinta laterale alla strada, il prevenuto avrebbe dovuto rallentare di molto la sua velocità, mantenendola minima, mentre così non ha fatto, procedendo "al buio" proprio nel momento in cui ha urtato contro il pedone, in tal modo violando gli artt. 141 e 191 cod. strada, alla luce di quanto concretamente emerso. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si tratta di regola cautelare creata dal giudice con valutazione ex post, proprio perché si tiene conto delle concrete condizioni ambientali del luogo nel momento in cui l'automobilista si era trovato ad affrontare quel tratto di strada. In tale prospettiva, non illogicamente i giudici argomentano nel senso che, trattandosi di un rettilineo di 72 metri, una considerevole riduzione della velocità del mezzo condotto dall'imputato gli avrebbe sicuramente consentito di avvistare il pedone in modo tale da evitarlo. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 DE'FJJ:rA70 CANCELLERIA E 1 FEB