CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 07938/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27302/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , giusta procura speciale allegata alricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Nuoro, alla via F.lli Kennedy n. 10. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Nuoro, alla via [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la sentenza, n. cron. 1 76 /20 20 , del la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, dell’11 giugno 2020, n. 176, affidandosi a tre motivi. 1.1. La “[OSCURATO:PERSONA] a r.l.”, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella sua memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. datata 26 febbraio 2024, il Mureddu ha evidenziato, preliminarmente, che avverso la medesima sentenza è stata interposta impugnazione,avanti a questa Corte, anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e che uno dei suddetti ricorsi ulteriori (cui è stato abbinato l’altro) risulta iscritto al numero di ruolo generale 26724/2020.Ha chie sto, pertanto, dispors i la riunione di tutte tali impugnazioni sussistendone ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giusta l’art. 335 cod. proc. civ., “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche di ufficio, in un solo processo”, sicché l’odierno procedimento va rinviato a nuovo ruolo onde consentirne la trattazione congiuntamente a quello n.r.g. 26724/2020, [OSCURATO:PERSONA] La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onde consentirne la trattazione congiuntamente a quello n.r.g. 26724/2020. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile