CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 09250/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22639/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO n.119/2023 depositata il 21/09/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; rilevato che in data 19.11.2024 è stato depositato dalla parte controricorrente una “presa d’atto di rinuncia”, in cui, “preso atto della costituzione del nuovo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente, con sostituzione del precedente e della rinuncia agli atti del giudizio da questi manifestat[a], il difensore della controricorrente, non aderendo alla stessa, insiste” per l’estinzione del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione di tutte le spese di giudizio in favore del controricorrente; ritenuto che al controricorso risulta allegata una procura sottoscrittadigitalmente sia dal legale rappresentante del Comune controricorrente ch e da l suo difensore e che, pertanto, il controricorso è, sotto tale profilo,ammissibile; considerato che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], mentre non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti degli intimati , che non hanno svolto attività difensiva in questa sede, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,