CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 31198/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18690-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2021 SCIPLINO; 2411 - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1159/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/01/2016 R.G.N. 656/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.18690/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza ha dichiarato non dovuti - per decorso del termine quinquennale di prescrizione - i contributi previdenziali alla Gestione separata per i redditi relativi all'attività libero professionale svolta nel 2007 da parte di [OSCURATO:PERSONA], ingegnere meccanico, dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA].; la Corte territoriale ha accertato che al 16.06.2008, data per il versamento dei contributi, il termine dì prescrizione quinquennale era già decorso, tenuto conto che la richiesta di pagamento dell'INPS era pervenuta al Marenghi soltanto il 18.06.2013; ha, pertanto, dichiarato estinto il credito dell'INPS, stabilendo l'irrilevanza del D.P.C.M. del 10.7.2008 che aveva prorogato la scadenza per la presentazione del [OSCURATO:PERSONA] alla data del 1° ottobre 2008, perché rivolto a soggetti diversi dall'appellante; ha infine considerato assorbito il ricorso incidentale proposto dall'INPS sul titolo delle sanzioni comminate; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale basato su un unico motivo, cui l'Inps ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'INPS deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co.9 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, co. 12 del decreto legge 6 luglio 2011 n 98, conv.to con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.111; nonché dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 nel testo applicabile ratione temporis"; sostiene che il dies a quo della prescrizione andrebbe fatto coincidere con la data di presentazione del modello Unico 2008 per i redditi 2007 (1.10.2008), in quanto unico termine dal quale l'Istituto avrebbe appreso dell'esistenza di un obbligo contributivo in capo al professionista; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 116, ottavo comma, lett.b) legge 23 dicembre 2000, n. 388"; lamenta la decisione di assorbimento del ricorso incidentale avente ad oggetto il titolo delle sanzioni, quale conseguenza dell'accoglimento del motivo sull'intervenuta prescrizione; contesta l'irrilevanza dell'elemento soggettivo doloso o colposo, ai fini della valutazione del comportamento, da parte del ricorrente, nell'omessa compilazione del Quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi; con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA], quale ricorrente incidentale, deduce "Infondatezza della pretesa contributiva INPS, omessa pronuncia della Corte d'appello - Violazione e falsa applicazione dell'art. 21, I. 3 gennaio 1981, n.6 e art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 1998, n.11"; per un verso, prospetta l'omesso esame nel merito della questione dell'infondatezza della pretesa contributiva vantata dall'ente previdenziale, per altro verso, denuncia una violazione, da parte della sentenza impugnata, delle norme che disciplinano l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata nei confronti dei professionisti che, come il Marenghi, versano il contributo integrativo alla Cassa professionale (Inarcassa); il primo motivo del ricorso principale è inammissibile; l'INPS vorrebbe che la corretta collocazione del dies a quo del termine di prescrizione coincidesse con la data di presentazione del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), sì come comprensiva della proroga di un mese stabilita con d.P.C.M. del 10.07.2008 (in G.Uff. n. 209 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); la censura non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento gravato, il quale, dopo aver affermato che la prescrizione ha iniziato il suo decorso dalla data di scadenza per il pagamento dei contributi (16.06.2008) - la cui richiesta a [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta soltanto il 18.06.2013 - ha considerato estinto il credito, avendo ritenuto insufficienti le allegazioni della difesa dell'ente in merito all'inclusione del professionista nella platea dei beneficiari della proroga, sancita dal d.P.C.M. 10.07.2008; in virtù dell'inammissibilità del primo motivo, il secondo, riguardante la natura delle sanzioni, comminate a titolo di omissione contributiva in luogo che di evasione, va dichiarato assorbito; il ricorso incidentale è inammissibile; il ricorrente incidentale ha prospettato una medesima questione sotto profili incompatibili, facenti riferimento alle due diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.; l'incompatibilità deriva dalla circostanza che, mentre la violazione di norme di diritto, suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, l'omessa motivazione richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio;secondo l'orientamento espresso da questa Corte, l'eventuale mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei nel ricorso per cassazione, mediante l'esposizione diretta e cumulativa di questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa, rimette - inammissibilmente - al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo; in altri termini, tale modalità mira ad attribuire a questa Corte il compito improprio di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, per poi decidere successivamente sulla legittimità di queste (Cass. n.26874 del 2018; cfr. anche Cass. n.3554 del 2017 e Cass. n. 18021 del 2016); in definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, così come il ricorso incidentale; le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti; in considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, principale ed incidentale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara altresì inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, principale ed incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'