CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 5542/2017 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/09/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno,nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto e socio dal 2005 al 2010, [OSCURATO:PERSONA], componente del cda da Gennaio a Luglio 2009, oltre che amministratore fino ad Ottobre 2009 della fallita [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] trustee del [OSCURATO:PERSONA] da Giugno 2008 e [OSCURATO:PERSONA] amministratore di diritto di [OSCURATO:SOCIETA] - gli ultimi due in qualità di estranei alla compagine sociale - per più condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie e beni, tra cui un immobile di pertinenza della società, rideterminando la pena per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in aumento su precedente condanna, i cui fatti-reato sono stati ritenuti avvinti dal vincolo di continuazione con quelli oggetto del presente giudizio, rideterminando le pene accessorie per [OSCURATO:PERSONA] e confermando la pronunzia di primo grado nel resto. Epoca del fallimento :Dicembre 2011. In sentenza si è dato atto che i coimputati, tra i quali gli altri amministratori dì fatto e di diritto della fallita, oltre che [OSCURATO:PERSONA], considerato il dominus e beneficiario delle operazioni distrattive, avevano risolto la loro posizione patteggiando la pena in udienza preliminare. 1.Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, che, con unico motivo, ha lamentato vizio di motivazione illogica poichè la Corte d'Appello avrebbe confermato la declaratoria di responsabilità del ricorrente, extraneus rispetto agli organi di gestione ed alla società, in assenza di elementi dimostrativi certi riguardo alla consapevole partecipazione alle operazioni ritenute distrattive. 2.Ha presentato ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore fiduciario, articolando un unico motivo, col quale si è dedotta la violazione di legge per la ritenuta condotta distrattiva, consistita in emissione di fatture false emesse nei confronti di due società estere. La difesa rappresenta che la giudicabile era stata amministratrice formale della fallita per soli sei mesi e, secondo i Giudici del merito, in quel periodo vi era stata l'emissione di diverse fatture false nei confronti della società Tekno;tuttavia non vi sarebbe evidenza dell'epoca reale della emissione dei documenti fiscali, che non recherebbero data certa. D'altra parte [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe compiuto alcun atto formale, né avrebbe avuto rapporti con la società Tekno. Sotto il profilo soggettivo del reato non sarebbe acquisita la dimostrazione della consapevolezza in capo all'imputata delle condotte illecite realizzate dall'amministratore di fatto. 3.Ha presentato ricorso, per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che col primo motivo ha dedotto vizio di motivazione illogica, per avere i Giudici del merito ritenuta la qualità di amministratore di fatto dell'imputato mentre secondo la testimonianza del curatore dalla fine del 2008 al fallimento la società era retta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dal suo entourage, nel quale era, infatti, inserita [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto gli atti di gestione giudicati distrattivi non potevano essere ricondotti a [OSCURATO:PERSONA]. La difesa esamina analiticamente le quattro condo4e addebitategli, confutando le argomentazioni adoperate a sostegno della decisione.4.Col secondo motivo ci si lamenta ancora del vizio di motivazione illogica, poiché la sentenza impugnata aveva ignorato gli elementi addotti dalla difesa a confutazione della ritenuta qualifica di amministratore di fatto;sul punto i testi escussi avevano riferito che la presenza dell'attuale ricorrente all'interno della società sarebbe stata saltuaria. 5.Tramite il terzo motivo si deduce ancora vizio di illogicità relativamente alla determinazione della pena e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché per la mancata applicazione dell'attenuante della minima partecipazione ai sensi dell'ad 114 cp. Pur volendo seguire l'iter logico ricostruttivo disegnato nella sentenza impugnata, la qualità di socio e l'interessamento riguardo alle questioni tecniche e della fase produttiva risulterebbero avere efficacia causale limitata, nel quadro generale delle distrazioni organizzate ed eseguite in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], da parte di persone a lui riconducibili. Ha presentato ricorso, per mezzo del difensore di fiducia, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando dieci motivi di ricorso. 6.Col primo si deduce la mancanza di motivazione riguardo a specifiche doglianze presentate nei motivi di appello. La difesa premette che la motivazione dedicata alla posizione del ricorrente è limitata ad una sola pagina a fronte di corposi motivi di appello e rappresenta che in proposito non si potrebbe ritenere integrata la giustificazione resa in secondo grado con la motivazione redatta dal Tribunale, poichè la sentenza ora impugnata si discosta significativamente dalla prima in tre snodi argomentativi oggetto di successivi motivi. Il primo riguarda la valutazione circa talune mails trasmesse dall'imputato al curatore, non considerate nella sentenza di primo grado; il secondo è relativo alla mancata stima del ramo di azienda oggetto di cessione,elemento non trattato nel primo giudizio; il terzo concerne l'esistenza di pregressi pagamenti da [OSCURATO:PERSONA] verso la fallita, dato ritenuto veritiero dalla Corte di secondo grado ed invece negato dal Tribunale. 6.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso affrontano il tema delle intercettazioni telematiche aventi ad oggetto le mails inviate da [OSCURATO:PERSONA] al coimputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione illogica e violazione di legge processuale in relazione all'art 270 cpp, mentre il quarto riguarda le mails inviate dall'imputato al curatore e per conoscenza al coimputato [OSCURATO:PERSONA], che illogicamente sono state poste a fondamento delle ritenuta responsabilità del ricorrente in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. La difesa chiarisce che per l'unicità dell'argomento le doglianze meritano esposizione congiunta. 6.1.1 Secondo e terzo motivo : nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale, su istanza della parte civile, aveva acquisito alcune comunicazioni via mail intercorse tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA]-8.6.2012. In chiave accusatoria le mails sarebbero prova dell'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],finalizzato al depauperamento della fallita in favore della società Idp, di cui il primo era amministratore di diritto ed il secondo socio occulto. La difesa eccepiva l'inutilizzabilità di tali intercettazioni effettuate in diverso procedimento penale ma il Tribunale, pur dopo aver avuto conferma in tal senso dall'Ufficio di Procura, aveva acquisito le mails. Sul punto il PG aveva chiesto l'inutilizzabilità delle intercettazioni in base alla sentenza delle SU nr 51 del 2019 e la Corte d'Appello aveva respinto l'istanza difensiva di acquisizione dei decreti autorizzativi, impedendo la verifica della legittimità del mezzo di prova e non aveva fornito risosta alle deduzioni della difesa. 6.2. Quarto motivo: la Corte milanese aveva ritenuto che la prova dell'accordo illecito tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse non già nelle mails intercettate ma in quelle inviate dal primo al curatore, dunque pienamente utilizzabili. La motivazione sarebbe insufficiente in quanto assertiva, non spiegando le ragioni per le quali la corrispondenza elettronica tra imputato e curatore, spedita per conoscenza anche a [OSCURATO:PERSONA] ma non specificamente individuata, fosse significativa al fine di ritenere provato l'accordo fraudolento tra i due imputati, a sua volta diretto al depauperamento della società fallita, né avrebbe chiarito i motivi per i quali l'accordo potrebbe essere prova delle condotte distrattive ad opera di [OSCURATO:PERSONA]. 7.Nel quinto motivo ci si duole della violazione degli artt 121, 234 e 237 cpp e di omessa motivazione. In primo grado la difesa aveva chiesto l'acquisizione di un elaborato tecnico riguardante la valutazione del ramo di azienda produttivo della fallita, concesso in affitto alla società del giudicabile ed oggetto di incriminazione, ritenuto atto distrattivo; il Tribunale aveva respinto la richiesta, osservando che si trattava di un documento di natura tecnica, proveniente da un professionista incaricato dalla difesa. Ha ignorato il Giudice di primo grado che l'elaborato era firmato dal difensore e dall'imputato, potendo, quindi, essere acquisito come memoria ai sensi del'art 121 cpp o come documento proveniente dall'imputato ex art 237 cpp. Investita della questione, anche con richiesta di acquisire il documento, la Corte milanese aveva omesso ogni motivazione. Il ricorrente assume che l'elaborato conterrebbe importanti considerazioni riguardo alla valutazione economica del ramo di azienda. 8.Col sesto motivo - direttamente collegato al precedente - si lamenta la violazione di legge quanto alla valutazione della prova e la violazione della norma incriminatrice speciale, nonché il vizio di omessa motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha giudicato fraudolento il contratto di affitto del ramo di azienda, senza tener conto del documento di cui al motivo precedente. Sostiene la difesa che secondo il documento difensivo l'operazione di fitto di ramo di azienda sarebbe tutt'altro che pregiudizievole per la fallita, sintetizzandone i contenuti nell'atto di ricorso. 9.Tramite il settimo motivo si sono svolte analoghe doglianze di motivazione illogica, oltre che di travisamento della prova, evidenziando la difesa che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] era destinato a sopperire ad una temporanea mancanza di liquidità della società poi fallita, che non versava in una situazione di grave crisi patrimoniale, come dichiarato dal curatore; in tal senso si sostiene che l'erogazione di oltre 40mila euro da parte dell'imputato in favore di [OSCURATO:SOCIETA] era una anticipazione dei canoni di locazione che la prima avrebbe dovuto pagare alla seconda per onorare il contratto di fitto del ramo di azienda. Scopo del contratto sarebbe quello di consentire una ordinata liquidazione della società attraverso la vendita del magazzino e l'affitto di ramo di azienda. La Corte di appello aveva errato nel definire incongruo il canone di locazione mensile, poiché non aveva considerato che il contratto di fitto prevedeva la clausola secondo la quale l'affittuario avrebbe dovuto acquistare il magazzino merci della cedente al prezzo convenuto tra le parti, anche se largamente superiore a quelli di mercato. Sul punto la sentenza sarebbe viziata da travisamento della prova, come pure il giudizio circa il mancato pagamento del canone, senza valutare che vi sarebbe stata compensazione con le risorse per oltre 40mila euro anticipate da [OSCURATO:PERSONA], nella prospettiva di compensarle in tutto o in parte con quanto dovuto a titolo di canone locatizio da Idp. 10.Nell'ottavo motivo si sviluppano critiche conformi, anche di travisamento della prova, riguardo al ritenuto mancato pagamento delle forniture di merci presenti in magazzino. La Corte aveva ritenuto che il valore delle merci presenti in magazzino non era stato oggetto di stima, essendo l'affermazione non fondata su risultati emersi nel corso del giudizio, mentre la difesa rappresenta che era stata pattuita un termine per i pagamenti, scaduto successivamente alla data del fallimento. 11.Col nono motivo ci si duole della violazione di legge quanto alle norme incriminatrici speciali e del travisamento della prova quanto alla ritenuta distrazione della somma di oltre 27nnila euro. Sostiene la difesa che la somma sarebbe la restituzione di parte del maggior versamento di 44nnila euro proveniente da [OSCURATO:PERSONA] in favore della fallita,come dimostrerebbero evidenze acquisite tramite testimonianze e documenti, anche di carattere contabile. 12. Nel decimo motivo - collegato al precedente - si lamenta la violazione della norma incriminatrice sulla bancarotta preferenziale ed il vizio di manifesta illogicità di motivazione, per la mancata qualificazione in tal senso del pagamento di 27mila euro come richiesto dalla difesa. A seguito di istanza di trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, dr Lettieri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA], in quanto tardivo,e per il rigetto degli altri;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha esposto i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv.Minniti in difesa della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] si è associato alle richieste del PG La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato telematicamente conclusioni, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] risulta complessivamente infondato. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 1.La doglianza avanzata dal ricorrente con il motivo di ricorso, che ripete l'argomento circa la mancata dimostrazione dell'elemento psicologico del delitto a causa della qualità di extraneus dell'imputato, non ha relazione con il testo della sentenza che ha inteso censurare. Alle pagine da 39 a 42, infatti, i Giudici di appello hanno congruamente dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto di dover confermare la pronunzia di primo grado. Si sono valorizzate le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali l'imputato, ritenuto prestanome del dominus delle operazioni distrattive, [OSCURATO:PERSONA], e che anche in questo caso aveva agito per suo conto, aveva costituito la Kela ltd al solo scopo di portare a termine l'operazione di leasing immobiliare avente ad oggetto un manufatto in provincia di Caserta, di cui il primo venditore era stato [OSCURATO:PERSONA], che non presentava alcun interesse per la fallita [OSCURATO:SOCIETA], che infatti mai lo aveva impiegato per fini societari e del quale neppure aveva mai conseguito il possesso; il costo dell'immobile era di oltre 570mila euro, prezzo giudicato sproporzionato, le cui rate erano state pagate dalla fallita per circa un triennio, così realizzandosi la distrazione delle relative risorse finanziarie in favore del primo venditore [OSCURATO:PERSONA], conseguendone il depauperamento del patrimonio societario. 1.1 La sentenza ha specificamente argomentato sulla piena consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle finalità distrattive dell'intera operazione, essendo egli ben a conoscenza della inutilità della stessa per il raggiungimento degli scopi societari, nonché certo che l'unico beneficiario fosse [OSCURATO:PERSONA] del quale era pacificamente uomo di fiducia. 1.2 II ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2.Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si dimostra inammissibile per la reiteratività delle doglianze formulate con l'impugnazione ora al vaglio, riguardo alle quali la sentenza impugnata ha già sviluppato congrue e corrette argomentazioni. La corte territoriale ha ricostruito, infatti - dalla pagina 33 del testo - il meccanismo di emissione di fatture per operazioni inesistenti con il quale la fallita nascondeva contabilmente i ricavi in nero derivanti da vendite a clienti italiani, il cui corrispettivo era solo parzialmente fatturato, mediante l'emissione di fatture per fornitura di beni verso società straniere, tra le quali la Tekno e la [OSCURATO:PERSONA] ltd; ha sottolineato che in realtà [OSCURATO:SOCIETA] non intratteneva alcuna relazione commerciale con le predette società; ha posto in evidenza razionalmente il valore probatorio delle dichiarazioni rese da una dipendente della fallita al curatore e del reperimento di due cartelle conservate dall'amministratore Bonadies, una intestata situazione del nero e l'altra clienti per fatture di comodo, elementi di chiara conferma circa l'esistenza della prassi illecita di emissione di fatture false; ed ha, infine, osservato che gli importi ricavati in nero erano in realtà girati ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, sottratti al patrimonio della società. 2.1 Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è logicamente apprezzato che una parte delle fatture per operazioni inesistenti erano emesse nel periodo, ancorchè breve, durante il quale la ricorrente era amministratrice, fondandosi la responsabilità sulla sua qualità per aver omesso ex art 40 cpv cp di attivarsi al fine di impedire la commissione delle illecite operazioni di fatturazione. Quanto alla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle condotte illecite perpetrate dall'amministratore di fatto - argomento sul quale la difesa torna ad insistere in questa sede - essa è plausibilmente ricavata dal ruolo in precedenza svolto più volte dall'imputata come amministratore di diritto/testa di legno, in altre società riconducibili ai [OSCURATO:PERSONA], tanto che la Corte ne riferisce come di uno stabile inserimento nelle società di costoro, facendone razionalmente discendere la piena consapevolezza da parte della giudicabile circa la natura distrattiva e spoliativa delle operazioni in parola. 2.2.A fronte di tale adeguato ed esatto apparato giustificativo le doglianze avanzate con l'atto di impugnazione ora in esame, oltre a riproporre la questione circa la mancanza di consapevolezza da parte dell'imputata dei disegni fraudolenti realizzati dagli amministratori di fatto, ha dedotto il tema dell'assenza di evidenza dell'epoca di falsificazione delle fatture; queste, pertanto, potrebbero essere state redatte fino al bilancio dell'anno successivo, sottolineando, ancora una volta, il breve arco di tempo, da Gennaio a Luglio 2009, in cui [OSCURATO:PERSONA] era stata amministratrice della fallita. 2.3 Con riguardo al primo tema difensivo, la decisione, oltre ad essere adeguatamente giustificata in fatto, appare corretta in diritto, poiché la Corte territoriale ha adoperato le specifiche argomentazioni già innanzi sintetizzate allo scopo di illustrare la ritenuta responsabilità della ricorrente, anche sotto il profilo del coefficiente psicologico, non limitandosi a confermarlo solo per l'inadempimento del dovere di vigilanza sull'amministratore di fatto, pure correttamente citato. 2.4.E' consolidato indirizzo esegetico di questa Corte, infatti, che in tema di bancarotta fraudolenta con riguardo all'ipotesi della distrazione non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. (Sez. 5, Sentenza n. 54490 del 26/09/2018 Ud. (dep. 05/12/2018 ) Rv. 274166. In altra pronunzia si è valorizzata l'accettazione del ruolo di amministratore al solo scopo di fare da prestanome. Si è, così, precisato che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali; consapevolezza che, peraltro, non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome - come, per le ragioni già espresse, accertato nella fattispecie in esame - la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale. (Sez. 5, Sentenza n. 7332 del 07/01/2015 Ud. (dep. 18/02/2015 ) Rv. 262767. Altra più recente pronunzia di questa Corte con specifico riguardo ad operazioni illecite operate all'interno di una società cartiera - come nel caso in esame in relazione alle condotte attribuite a [OSCURATO:PERSONA] - ha chiarito che è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società -- per ______ il — tramite — dell'amministratore — di --- fatto. Sez. 5 , Sentenza n. 32413 del 24/09/2020 Ud. (dep. 18/11/2020) Rv. 279831. 2.5. Il secondo tema difensivo, incentrato sulla brevità del periodo in cui l'imputata ricoprì la carica di amministratore, risulta sorretto da argomenti completamente inerenti il fatto e, come tali, esclusi dalla cognizione di questa Corte di legittimità. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto tardivo. 3. Dalla sentenza impugnata, infatti, si ricava che è stata emessa il 24.9.2020, con termine per deposito della motivazione ex art 544/3 cpp di novanta giorni e scadenza, quindi, al 24.12.2020, essendo stata depositata prima di tale momento la motivazione; il termine per la proposizione dell'impugnazione in cassazione ai sensi dell'art 585/1 lett c) cpp, di quarantacinque giorni è, dunque, fissato al 7 Febbraio 2021 mentre il difensore ha depositato l'atto di ricorso presso la Cancelleria della Corte di Appello di Milano solo il 5 Marzo 2021. In proposito vi è annotazione della Cancelleria del Giudice a quo, con la quale si richiama la necessità di verificare la tempestività dell'impugnazione. Sul punto ex multis la recente Sez. 4 , Sentenza n. 8867 del 19/02/2020 Cc. (dep. 05/03/2020 )Rv. 278605. 3.1 Solo per desiderio di completezza va osservato che i primi due motivi del ricorso, nel riproporre la censura alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto, sono meramente ripetitivi degli argomenti impiegati nella precedente fase del giudizio, esattamente disattesi dai Giudici del merito e neppure si confrontano con il testo che intendono censurare. Infatti, la sentenza impugnata - alle pagine 26 e seguenti - ha spiegato che il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal ricorrente è ravvisabile per la gestione delle questioni tecniche e produttive che questi continuava a svolgere, pur non potendo più comparire tra gli amministratori formali a causa dei precedenti penali. Questo elemento di valutazione è stato esplicitamente giudicato prevalente rispetto alla presenza saltuaria in azienda riferita dai testi, argomentazione che la difesa continua inutilmente a riproporre, tramite l'impropria tecnica di incorporazione nel testo dell'atto di ricorso di brevi passaggi delle testimonianze rese nel corso del giudizio. Nell'ambito del congruo discorso giustificativo in esame è stata, altresì, valorizzata razionalmente anche la funzione di ideatore della nascita della società [OSCURATO:SOCIETA], le cui quote erano detenute dalla fiduciaria svizzera, a sua volta riferibile al 70% ai [OSCURATO:PERSONA], e si è sottolineato il ruolo poco consistente degli amministratori formali, tra i quali [OSCURATO:PERSONA]. Le singole condotte oggetto di addebito sono esaminate analiticamente - dalla pagina pag 31 alla pagina 35 della sentenza - e sono plausibilmente giudicate distrattive, in quanto finalizzate a creare liquidità per [OSCURATO:PERSONA], per i suoi figli e per il socio occulto [OSCURATO:PERSONA], come verificatosi per la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti attribuita a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. A riguardo la difesa nella presente impugnazione - alle pagine da quattro a dieci - esamina analiticamente le quattro condotte addebitate all'imputato, limitandosi a riproporre la sua versione alternativa dei risultati di prova, con metodo che pone il motivo nell'area dell'inammissibilità. 3.2 Infine, la negatoria della minima partecipazione ex art 114 cp, di cui al terzo motivo, è esattamente giustificata in tema di trattamento sanzionatorio - alle pagine 50-51 della sentenza - richiamando il ruolo di amministratore di fatto e di ideatore della nascita della società schermata [OSCURATO:SOCIETA], individuando coerentemente il contributo essenziale ed indefettibile fornito dal giudicabile ai fini della realizzazione delle condotte criminose, ruolo e contributo incompatibili con l'attenuante invocata dalla difesa. Con l'attuale impugnazione il ricorrente si limita a contestare l'affermazione con proposizioni meramente assertive circa l'efficacia causale limitata nel quadro generale delle condotte distrattive realizzata per favorire il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per più profili inammissibile, è complessivamente infondato. 4. Va premesso in fatto che all'imputato è addebitato il concorso nelle complessive distrazioni patrimoniali ai danni della fallita come extraneus, in qualità di amministratore di diritto di [OSCURATO:SOCIETA], società che, secondo le concordi sentenze di merito, risultò beneficiaria di due condotte distrattive, poste in essere tra Giugno e Luglio 2011 : dapprima la locazione del ramo di azienda appartenente ad [OSCURATO:SOCIETA] relativo alla lavorazione infissi e parti di essi, ritenuto, secondo gli accertamenti istruttori dibattimentali, in realtà una cessione di azienda in ragione dell'esiguità del canone di locazione mensile, pari a mille euro, in realtà neppure mai corrisposto. La seconda condotta distrattiva è individuata nel versamento di un bonifico in data Luglio 2011, di 27mila euro da [OSCURATO:SOCIETA] a Idp, con causale pagamento fornitori e dipendenti. Risulta, altresì, dalle sentenze di merito, che Idp fu costituita il 10 Giugno 2011 ad opera dell'imputato quale rappresentante legale e che la nuova società aveva medesima sede legale, medesima sede operativa della fallita ed almeno inizialmente medesimo oggetto sociale; il 28 Giugno 2011, poco dopo la costituzione di Idp, [OSCURATO:SOCIETA] fu posta in liquidazione e nella medesima data fu stipulato il contratto di affitto di ramo di azienda oggetto di imputazione. In proposito si legge ancora nelle pronunzie di merito che il corrispettivo del contratto di locazione fu determinato senza alcuna perizia di stima circa la conformità al valore del ramo di azienda, e pertanto, è stato ritenuto simbolico; nel contratto era, inoltre, sancito l'obbligo per l'affittuaria di acquisire tutto il magazzino merci di [OSCURATO:SOCIETA],per un controvalore pari a più di 99mila euro e neppure in questa caso le merci da acquistare erano state oggetto di stima, essendo stato definito il valore a seguito di un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma, secondo i Giudici del merito, il corrispettivo non sarebbe stato mai versato. 4.1 Tanto premesso, passando all'esame dei motivi di ricorso, si osserva che il primo motivo, nel quale si lamenta genericamente la mancata risposta alle doglianze presentate in appello, poiché la Corte territoriale si è limitata a stendere una sola pagina di motivazione a fronte di corposi motivi, appare inammissibile, poiché la motivazione relativa ai motivi di gravame, per quanto stringata è, tuttavia, presente, trattandosi piuttosto di discutere dei contenuti delle argomentazioni impiegate, come la difesa ha effettivamente fatto nei nove motivi successivi, ai quali in sostanza rimanda nel primo, anticipandone in breve i temi. 4.2 Con il secondo e terzo motivo la difesa - deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione illogica - ha ripetuto le ragioni dell'inutilizzabilità, ai sensi dell'art 270 cpp, delle mails intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elemento che, nella visione del ricorrente, il Tribunale avrebbe posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità; sarebbero inutilizzabili le mails in quanto comunicazioni intercettate in un diverso procedimento penale, non essendo previsto per il delitto di bancarotta fraudolenta l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; la difesa lamenta la mancata dichiarazione di inutilizzabilità del mezzo di prova. 4.2.1.Come puntualmente osservato dal ricorrente la Corte territoriale non ha fornito una esplicita risposta alle censure difensive ma i motivi risultano inammissibili per carenza di interesse, perché non attaccano la ratio decidendi della sentenza. Invero, la Corte territoriale ha osservato che le mails valorizzate al fine di ritenere il contratto di affitto di azienda come una vera e propria cessione di azienda, giudicando, quindi, dimostrata la distrazione oggetto di imputazione, erano quelle spedite dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] al curatore, ben utilizzabili nell'ambito del giudizio, che erano inviate per conoscenza anche a [OSCURATO:PERSONA], così confermandosi il ruolo di regista occulto avuto da quest'ultimo nell'intera operazione distrattiva, con la collaborazione degli uomini di sua fiducia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In base alla suindicata ricostruzione probatoria la doglianza circa la mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni perde ogni significato, 5. Nel quarto motivo la difesa la difesa censura per assertività ed illogicità la spiegazione fornita dalla Corte d'appello, riguardante il significato probatorio attribuito alla corrispondenza epistolare telematica ora menzionata circa l'accordo fraudolento tra i due imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa la conferma di responsabilità nei riguardi del primo per il delitto di bancarotta per distrazione. La critica non coglie nel segno. 5.1.Non può negarsi che sul punto la motivazione confezionata dalla Corte milanese sia si stringata ma non illogica, come denunziato nell'atto di ricorso, tantomeno manifestamente illogica, come sarebbe necessario per integrare il denunziato vizio ex art 606 lett e) cpp. Invero, occorre pur sempre ricordare che essendo le due sentenze conformi sul tema della responsabilità del giudicabile, esse si saldano in un unico ordito motivazionale, avendo del resto, il Giudice di appello ampiamente riportato - pagine da 4 a 11 del testo - i brani della pronunzia di primo grado nel corpo della motivazione in esame, anche con riguardo allo specifico aspetto oggetto del motivo. Il Tribunale ha ricostruito puntualmente - dalla pagina 20 alla pagina 23 - la nascita di Idp contestualmente alla messa in liquidazione di Engei e l'operazione di affitto di ramo d'azienda, considerata in realtà cessione della stessa, allo scopo di continuare l'attività imprenditoriale con una diversa denominazione giuridica, come ricavabile anche dalla già evidenziata medesimezza di elementi strutturali ( sede legale, sede operativa, oggetto sociale) tra le due società. Oltre a ciò, dalla sentenza di primo grado emerge che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risalivano a Febbraio 2020, come affermato dal primo in dibattimento;che l'imputato aveva conosciuto anche Bonadies, sicuramente uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], liquidatore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] e collaboratore del suo studio; che Bonadies in seguito aveva chiesto all'attuale ricorrente se fosse interessato a rilevare [OSCURATO:SOCIETA], e, ad Aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA] si era presentato presso la società insieme allo stesso Bonadies, come acquirente (dichiarazioni al dibattimento di dipendenti); in risposta alla proposta di acquisto, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto a [OSCURATO:PERSONA] la costituzione di Idp, di cui poi egli stesso era diventato socio al 51% ( dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] al processo e documentazione citata dal Tribunale); anche dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dipendente [OSCURATO:SOCIETA], era ricavabile che i due coimputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano costituito insieme Idp. Infine, il Tribunale - conformemente a quanto ritenuto dal Giudici-di secondo grado - ha fatto riferimento alle mails inviate da [OSCURATO:PERSONA] al curatore, in risposta a chiarimenti da questi richiesti, specificamente individuate ed individuabili tramite la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], indicando quali destinatari per conoscenza sia Bonadies che [OSCURATO:PERSONA], e ne ha ricavato un ulteriore elemento di conferma circa il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in Idp. 5.1.1 La ricostruzione fattuale chiaramente ricavabile dalla complessiva e corretta lettura delle due sentenze di merito, che - come da giurisprudenza fin troppo nota - si saldano diventando un unico apparato dimostrativo, dà, quindi, conto delle ragioni della decisione circa l'accordo fraudolento intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui la difesa lamenta, invece, la mancata esposizione. Tali ragioni risultano, infatti, dalla pluralità di elementi probatori innanzi sintetizzati ed esattamente valutati nelle sentenze di merito in modo globale, attraverso la ponderazione razionale dei qualil si è dato conto dell'organizzazione della complessa operazione di cessione di azienda in favore di Idp ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e del suo uomo di fiducia, Bonadies, con l'indispensabile contributo dell'attuale ricorrente, in qualità di extraneus. Ciò senza considerare - come esattamente ha fatto la Corte di appello - le mails di cui la difesa ha dedotto l'inutilizzabilità, che, pertanto, nell'economia del discorso giustificativo in esame non hanno assunto il rilievo che ad esse sembra attribuire il ricorrente. L'iniziativa illecita - concordemente ricostruita in fatto dai Giudici di merito - in sostanza mirava a far proseguire l'attività di impresa già esercitata dalla ormai decotta [OSCURATO:SOCIETA] tramite una diversa società - Idp - nata nel contesto temporale in cui la fallita era prima posta in liquidazione e successivamente abbandonata al destino fallimentare, ormai prevedibile. 5.1.2.La pronunzia, oltre ad essere adeguatamente giustificata "in fatto" è coerente con la lezione interpretativa elaborata da questa Corte e costantemente seguita, in tema di dolo e di contributo causale, secondo la quale in caso di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5 , Sentenza n. 4710 del 14/10/2019 Ud. (dep. 04/02/2020 ) Rv. 278156. Massime precedenti Conformi: N. 1706 del 2014 Rv. 258950 - 01, N. 12414 del 2016 Rv. 267059 - 01, N. 38731 del 2017 Rv. 271123 - 01, N. 9299 del 2009 Rv. 243162. 6. Con il quinto e sesto motivo la difesa propone doglianze articolate sotto il profilo di violazione di legge processuale e sostanziale e vizio di illogicità motivazionale, quanto alla mancata acquisizione di un elaborato tecnico che, vertendo sulla valutazione economica del ramo di azienda, se posto alla cognizione dei Giudici del merito, avrebbe dimostrato che l'operazione di fitto del ramo di azienda sarebbe stata tutt'altro che pregiudizievole per la fallita. In particolare si deduce che nell'accertamento in parola si dimostrerebbe che al momento della stipula del contratto il valore dell'azienda era negativo e di conseguenza anche il valore del canone non era misurabile positivamente. Le censure risultano inammissibili per più ragioni. 6.1.In primis l'intero sesto motivo richiama esplicitamente i contenuti dell'elaborato tecnico di cui si lamenta la mancata ponderazione nel giudizio di merito, così implicitamente richiedendo al Collegio un inammissibile rivisitazione degli elementi probatori già adeguatamente vagliati nel giudizio di merito. In secondo luogo più propriamente la difesa avrebbe dovuto eccepire il vizio di travisamento della prova, per omissione di una prova di cui chiedeva l'acquisizione ma avrebbe dovuto prospettare la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Ex mulitis le recenti :(Sez. 6 , Sentenza n. 36512 del 16/10/2020 Ud. (dep. 18/12/2020 ) Rv. 280117 ; (Sez. 6 - , Sentenza n. 8610 del 05/02/2020 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278457. E' pur vero che il principio suindicato è riferibile a prove acquisite agli atti mentre nel caso in esame la doglianza riguarda la mancata acquisizione di una prova richiesta, tuttavia sembra indiscutibile chei per rendere idonea la sua censurala difesa in questa sede avrebbe dovuto rappresentare, con deduzione specifica, la decisività della prova omessa, e la conseguente idoneità a disarticolare il ragionamento seguito dai Giudici del merito, mentre si è limitata a dedurre che l'operazione sarebbe stata tutt'altro che pregiudizievole per la fallita. 6.2.Soprattutto le censure in esame in nulla si confrontano con il nucleo essenziale delle argomentazioni a sostegno dell'affermazione e conferma della responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta chiaramente espresse nella sentenza del Tribunale,alla pagina 21. In essa, infatti, si legge che tutta l'azienda [OSCURATO:SOCIETA] era ceduta in quanto era ceduto il ramo industriale che coincideva con l'unica sede operativa della fallita, tanto è vero che lo stesso giorno in cui [OSCURATO:SOCIETA] era messa in liquidazione e cessava la propria attività produttiva, questa era proseguita nel medesimo locale dalla neo costituita Idp. A maggior chiarimento e precisazione del percorso logico condotto la sentenza di primo grado ha dato conto del portato del contratto di affitto, dal quale emergeva che oggetto dello stesso erano : licenze , marchi, permessi, autorizzazioni, sito internet, dominio, macchinari, linee produttive, utensili, attrezzature ed altre _ immobilizzazioni materiali, mobili di arredamento dei locali. In sostanza si tratta dell'intera struttura produttiva della fallita - in uno al dato pacifico del passaggio dei dipendenti dalla cedente alla cessionaria -/quest'ultima, in tal modo era posta nell'impossibilità di continuare l'attività per la quale era stata costituita e di perseguire lo scopo sociale. 7.11 settimo e l'ottavo motivo, possono anch'essi essere esaminati congiuntamente, in ragione della sostanziale identità delle argomentazioni e del tema proposto, costituito dal corrispettivo del contratto di affitto che, nella visione difensiva, è individuato non solo nel pagamento del canone mensile di affitto ma anche nella clausola, secondo la quale Idp si impegnava ad acquisire l'intero magazzino merci dell'affittante. Sul punto il ricorrente ripropone, altresì, l'argomento secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erogato alla fallita oltre 40mila euro a titolo di anticipo dei canoni di locazione che Idp avrebbe dovuto pagare. 7.1.Le censure appaiono inammissibili, poichè non si confrontano con l'ordito argomentativo sviluppato in proposito, in particolare nella sentenza del Tribunale, che ha puntualmente analizzato le identiche osservazioni già dedotte in quella sede, disattendendole con argomentazioni logicamente ineccepibili. Si legge, infatti, nella pronunzia di primo grado - richiamata nei suoi passaggi essenziali in quella impugnata - che il curatore, in assenza di una perizia di stima, aveva giudicato incongruo il canone di mille euro mensili; si puntualizza che, al fine di garantire una ordinata liquidazione di [OSCURATO:SOCIETA], le partii avevano concordato la vendita del magazzino merci al prezzo di quasi centomila euro; peraltro anche questo valore era indicato senza che sul punto vi fosse una stima obbiettiva della merce presente nel magazzino ed, anzi, si dà atto che, a seguito di contestazioni tra i contraenti, il prezzo sarebbe stato fissato nella somma predetta in un incontro, nel mese di Luglio 2011, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidatore formale di [OSCURATO:SOCIETA]. Dopo aver razionalmente chiosato che, in assenza di perizia estimatoria e per la mancata consegna al curatore del relativo libro inventari, non si poteva definire la congruità del corrispettivo al valore del complesso aziendale ceduto, il Tribunale ha affermato che delle complessive somme concordate tra le parti nulla era stato corrisposto ad [OSCURATO:SOCIETA]. In proposito il curatore aveva, infatti, dichiarato di non aver reperito documentazione, né l'imputato ne aveva prodotta alcuna a sostegno della tesi per la quale i pagamenti sarebbero stati, invece, effettuati. 7.2.Anche il tema difensivo delle risorse, pari a 44mila euro, fornite dall'imputato a titolo di canoni di locazione anticipati, era già stato adeguatamente affrontato e confutato nel giudizio davanti al Tribunale. Sul punto la sentenza di primo grado ha congruamente valutato poco probante la missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA] al liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], riguardante asseriti prestiti , con contestuale richiesta di restituzione, sia per ragioni formali precisamente indicate, sia perché la maggior parte dei denari sarebbero stati versati in contanti, evenienza - può soggiungersi - contraria ad ogni regola di buona relazione commerciale. 7.3 A fronte di tale complessivo adeguato e corretto impianto motivazionale, le deduzioni ora avanzate con l'atto di ricorso risultano meramente reiterative quanto al preteso pagamento delle merci presentii nel magazzino, ed errate in diritto quanto all'ipotesi della compensazione; questa - come già ben annotato dalla Corte di appello - non poteva legittimamente intervenire nell'ambito di rapporti di credito/debito tra più di due soggetti, tra loro diversi ( art 1241 cc) :da una parte [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] persona fisica - volendo dar credito alla prospettazione della difesa circa l'anticipazione dei 44mila euro - e dall'altra tra Engei e Idp, società tra le quali era stato stipulato il contratto di affitto; e ciò — può ancora aggiungersi - in assenza di una qualunque documentazione — neppure in questa sede rappresentata - che [OSCURATO:PERSONA] avesse pagato per conto di Idp, dalla quale avrebbe dovuto essere investito formalmente di un simile adempimento. 8.Le censure articolate dalla difesa nei precedenti motivi — dal quarto all'ottavo — tramite i quali sembra si sia inteso sezionare la motivazione complessivamente resa nel giudizio di merito, attaccandone ciascuna parte ma scollegandola impropriamente dal complessivo iter logico- argomentativo — non intaccano le conclusioni cui le conformi sentenze di merito sono giunte circa la cessione dell'intera struttura produttiva della società fallita, in assenza di un corrispettivo che fosse idoneo a reintegrare il patrimonio societario o, nella fattispecie, a garantire la realizzazione di una ordinata liquidazione di [OSCURATO:SOCIETA] - obbiettivo prefissato dalle parti, come dichiarato dall'attuale ricorrente nel corso del giudizio — società, che dopo sei mesi dalle iniziative finora analizzate, infatti, è stata dichiarata fallita. 8.1. Le pronunzie di merito sono, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte, che ha costantemente confermato in casi analoghi, anche con riferimento alla stipula di un formale contratto di affitto a copertura di una reale cessione di azienda senza corrispettivo o senza adeguato corrispettivo, la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta. In tal senso : Sez. 5 , Sentenza n. 15803 del 27/11/2019 Ud. (dep. 26/05/2020) Rv. 279089, con specifico riferimento alla cessione di un ramo di azienda in stato prefallimentare ;Sez. 5, Sentenza n. 24024 del 01/04/2015 Cc. (dep. 04/06/2015 ) Rv. 263943, secondo la quale sussiste il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale anche in presenza di un'iniziativa economica in sè legittima, che si riferisca ad una impresa in stato pre-fallimentare, producendo riflessi negativi per i creditori. Fattispecie di cessione di un ramo di azienda di un'impresa in stato fallimentare, effettuata per un prezzo che, per la sua esiguità, aveva reso la cedente priva di beni e della possibilità di proseguire utilmente l'attività, con conseguente sottrazione di ogni garanzia per i crediti. In senso conforme:Sez. 5, Sentenza n. 10778 del 10/01/2012 Ud. (dep. 19/03/2012 ) Rv. 252008, per la quale integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale, senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società; ed ancora : Sez. 5, Sentenza n. 17965 del 22/01/2013 Ud. (dep. 19/04/2013 ) Rv. 255501 in caso di cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale. 9.Tramite il nono e decimo motivo la difesa ha inteso criticare la sentenza impugnata sul punto della ritenuta distrazione di 27mila euro trasferita da [OSCURATO:SOCIETA] a Idp con bonifico bancario, censurandola anche sotto il profilo della mancata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale. 9.1 Entrambe le pronunzie di merito, con argomentazione più articolata quella di primo grado, hanno confutato la tesi difensiva — già sostenuta e riproposta in questa sede — secondo la , quale si tratterebbe di restituzione di prestiti già effettuati da [OSCURATO:PERSONA] come persona fisica in favore della fallita. In proposito è dirimente l'annotazione rinvenibile nella sentenza del Tribunale, secondo la quale la tesi difensiva risulta inaccoglibile in assenza di riscontri oggettivi ed in presenza, anzi, di un chiaro elemento di segno contrario; si è, infatti, puntualmente sottolineato che il bonifico in parola portava la causale pagamento a fornitori e non la diversa dicitura, eventualmente coerente con la versione del ricorrente, restituzione prestiti [OSCURATO:PERSONA] o simili e si è precisato che il bonifico era destinato al beneficiario Idp e non alla persona dell'imputato. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa - sia pure in termini possibilistici - la Corte milanese non ha implicitamente concesso che l'erogazione di denari vi fosse stata da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:SOCIETA] ma si è limitata ad argomentare circa la richiesta di derubricazione del fatto in bancarotta preferenziale, negandone la costruzione giuridica avanzata dal ricorrente, imperniata sulla compensazione tra debiti e crediti, per le corrette ragioni già innanzi richiamate relative ai diversi soggetti tra i quali intercorrevano i rapporti di credito/debito, diversità che rende inconfigurabile la compensazione ai sensi dell'art 1241 cc. 9.2 Per il resto nei due motivi ora al vaglio la difesa ripropone la sua versione dei risultati di prova, deducendo anche il vizio di travisamento probatorio quanto all'ipotizzata restituzione di somme verso l'imputato, citando dichiarazioni e documenti già scrutinati nel giudizio di merito, con implicita ed inammissibile richiesta al Collegio di un nuovo scrutinio degli elementi fattuali rappresentati. D'altra parte la deduzione di travisamento probatorio appare mal costruita, alla luce dei principi costantemente affermati e seguiti nella interpretazione di questa Corte regolatrice. Si è, infatti, chiarito che il travisamento della prova si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della sua decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Cass. pen. sez. 5^, 39048/2007 Rv. 238215). In particolare il vizio si considera realizzato quando si tratti di travisamento di una prova decisiva acquisita al processo, integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (Cass. pen. sez. 3^, 39729/2009 Rv. 244623);oppure quando si prospetti il vizio di travisamento della prova dichiarativa, e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la chiara difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Cass. pen. sez. 5^, 933872013 Rv. 255087. Massime precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133). Queste situazioni non sono rilevabili nella motivazione della sentenza impugnata che, del resto, nei motivi di cui si discute è criticata attraverso un attacco generalizzato ed in nulla specifico n proprio all'interpretazione delle prove resa sul tema della distrazione dei 27mila euro, struttura argomentativa che conferma l'epilogo di inammissibilità anche dei due ultimi motivi di ricorso. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili e questi ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Tutti gli imputati, in solido tra loro, inoltre, devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio dalla parte civile, che sono liquidate in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. PQM Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento de