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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44394/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di Genova del 9/1/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile I due motivi sono manifestamente infondati e comunque volti a prospettare un diverso approccio valutativo, inerente al merito, in assenza di vizi logici e giuridici della motivazione: la Corte ha invero dato conto dei plurimi precedenti dai quali il ricorrente è gravato, sottolineando come l'ulteriore reato costituisca espressione di maggiore pericolosità, dando conto della ricerca di illeciti profitti a fronte dei periodi di detenzione già sofferti, e ha inoltre ritenuto non arbitrariamente che la pena sia stata correttamente determinata in misura non distante dal minimo, essendo precluso dalla recidiva reiterata un più favorevole giudizio di comparazione con le concesse attenuanti.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Fiarelli ( L [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 19/11/2020 della Corte di appello di Genova, che ha confermato quella del Tribunale di Genova del 9/1/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile I due motivi sono manifestamente infondati e comunque volti a prospettare un diverso approccio valutativo, inerente al merito, in assenza di vizi logici e giuridici della motivazione: la Corte ha invero dato conto dei plurimi precedenti dai quali il ricorrente è gravato, sottolineando come l'ulteriore reato costituisca espressione di maggiore pericolosità, dando conto della ricerca di illeciti profitti a fronte dei periodi di detenzione già sofferti, e ha inoltre ritenuto non arbitrariamente che la pena sia stata correttamente determinata in misura non distante dal minimo, essendo precluso dalla recidiva reiterata un più favorevole giudizio di comparazione con le concesse attenuanti. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Fiarelli ( L [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44394/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris