CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40889/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]) E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 17 aprile 2018, limitatamente alla condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commesso in Canazei il 10 luglio 2016. 2. In data 24 settembre 2021 sono pervenute memorie tramite PEC a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] per la parte civile e dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Tutti i motivi di ricorso (I° mancanza della motivazione per omesso esame degli atti del processo; II° e III°, violazione dell'art. 393 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione all'omessa derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alle persone; IV° violazione degli artt. 51, 610, 393 cod.pen., art. 1066 cod.civ. e 5, commi 2 e 3, Legge tavolare), pur se formulati sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, deducono, invero, vizi non consentiti in questa sede. Va rilevato, infatti, che tutte le censure cui essi sono affidati, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa anche carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata, soprattutto nella parte in cui la Corte territoriale aveva evidenziato, onde escludere la derubricazione del contestato reato di violenza privata in quello di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza sulle cose, «la pretestuosità della rivendicazione dell'imputato»(pag. 5 e 6 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui il ricorrente non si è fatto carico, non avendo affatto segnalato specifici ed inopinabili travisamenti delle prove (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087), suscettibili di dimostrare la evidente sussistenza obbiettiva del diritto fatto valere; la pacifica configurabilità di una qualsiasi tutela giurisdizionale; la manifesta proporzione tra la pretesa realizzata mediante l'autotutela e quanto effettivamente spetti al ricorrente (Sez. 1, n. 13794 del 23/03/1976, Rv. 134983). Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina, alcune delle quali (segnatamente quelle articolate con il quarto motivo) sembrano inammissibili anche ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod.proc.pen., in quanto deducono violazioni di legge fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità, tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili liquidate in complessivi Euro 1.750,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 1.750,00 oltre accessori di legge. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]