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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24264/2026

Testo disponibile della fonte

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ante, e per essa la mandataria giusta procura 20 luglio 2017doValue s.p.a., sedente in Verona, in persona della procuratrice specialeChiara Tatti, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 593/24 del Tribunale di Modena, pubblicata il 14marzo 2024;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del nove luglio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] promuoveva opposizione agli atti esecutivi avversol’ordinanza di assegnazione del saldo del proprio libretto postale, emessain favore di doValue s.p.a. nell’ambito di un procedimento perNumero registro generale 8978/2024Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 24264/2026Data pubblicazione 30/07/2026pignoramento presso terzi, eccependo la mancata notifica, a sé, tanto delprecetto quanto dell’atto di pignoramento, verosimilmente notificati a unomonimo.Il G.E. dava atto dell’omessa notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione aruolo di cui all’art. 543, quinto comma, cod. proc. civ., e dichiaraval’estinzione del processo esecutivo, contestualmente dichiarando nonluogo a provvedere sulla sospensione e nulla per le spese.L’opponente introduceva il giudizio di merito per reclamare le spese.Il Tribunale di Modena dichiarava l’inammissibilità della domanda percarenza d’interesse in quanto “la caducazione del processo esecutivoesaurisce l’interesse ad ottenere l’invalidazione dei singoli atti che locompongono”, osservando poi che la statuizione relativa all’assunta“irripetibilità delle spese” non aveva formato oggetto di richiesta diriforma.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. resiste a mezzo di controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via del tutto pregiudiziale, va affrontata la questione, posta dallaparte controricorrente, relativa allo strumento impugnatorio prescelto dalricorrente.Invero, il ricorrente si duole espressamente della mancata statuizione inordine alle spese relative all’introduzione del giudizio di opposizione aglidi estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 632 cod. proc. civ.,affermando che, invece, il giudice del merito abbia erroneamente esteso lapropria “acquiescenza” alla declaratoria di irripetibilità delle spese relativealla fase cautelare anche alle spese suddette.Numero registro generale 8978/2024Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 24264/2026Data pubblicazione 30/07/2026Ne deriva che, in effetti, ad essere oggetto del giudizio di merito eranoappunto le spese che il giudice dell’esecuzione deve liquidare in sede diestinzione, appunto ai sensi dell’art. 632 cod. proc. civ.Orbene, indipendentemente dalla correttezza o meno delle deduzioni sulpunto del ricorrente – dovendosi solo rimarcare come lo stesso non abbiaformulato richiesta di liquidazione ai sensi dell’art. 632 cod. proc. civ. – vaosservato che l’impugnazione della statuizione su tali spese non può cheseguire il regime del provvedimento che le riguarda (con specificoriferimento all’impugnabilità della statuizione delle spese ex art. 632 cod.proc. civ. con lo strumento del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., cfr.Cass. n. 19540/13; Cass. n. 19638/14).A tale proposito, va ricordato che, mentre i provvedimenti che rilevanouna causa di estinzione tipica sono soggetti a reclamo ai sensi dell’art. 630cod. proc. civ., quelli che rilevano invece la sussistenza di una causa dichiusura anticipata sono soggetti ad opposizione ai sensi dell’art. 617 dellostesso codice (tra le molte, da ultimo, cfr. Cass. n. 17397/26), senzapossibilità di riqualificare l’iniziativa oppositiva in reclamo e viceversa(Cass. n. 11241/22).Nella specie, l’omessa pronuncia sulle spese viene rilevata a mezzo delricorso con riferimento al provvedimento di estinzione ai sensi dell’art.543, quinto comma, cod. proc. civ., disposizione che, prevedendoespressamente una causa di inefficacia del pignoramento, configura senzadubbio un’ipotesi di estinzione tipica, soggetta come tale a reclamo aisensi dell’art. 630 cod. proc. civ.Il fatto che tale provvedimento (di estinzione) sia stato adottatonell’occasione della fase sommaria del procedimento di cui all’art. 617,cod. proc. civ., non toglie allo stesso la sua propria natura.Va ricordato, infatti, come questa Corte abbia stabilito che la necessariabifasicità delle opposizioni esecutive in corso di processo si giustifica ancheNumero registro generale 8978/2024Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 24264/2026Data pubblicazione 30/07/2026per consentire al giudice dell’esecuzione di esercitare i suoi poteri officiosi(Cass. n. 25170/18), ivi compreso il rilievo di cause di estinzione.Del resto, che i provvedimenti adottati dal G.E., anche nel corso della fasesommaria di un incidente oppositivo, debbano essere impugnati con imezzi previsti in base alla loro natura, è stato già affermato laddove, adesempio, si è ritenuto che il provvedimento di chiusura anticipata, puradottato nell’ambito della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione exart. 615, secondo comma, cod. proc. civ., vada opposto ai sensi dell’art.617 cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. n. 11241/22).Ne consegue che l’esercizio di tali poteri attraverso provvedimenti cheregolano il processo, eventualmente - come nella specie - determinandonela chiusura, non può sottrarsi alle specifiche forme di impugnazione loroproprie.Dunque, il provvedimento sul punto è stato erroneamente opposto ai sensidell’art. 617 cod. proc. civ. (quand’anche nella impropria forma dellaintroduzione del giudizio di merito in seguito ad opposizione ad altro attoesecutivo), anziché reclamato ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ.(giudizio, si ricorda, che viene definito con sentenza appellabile, ma nelquale non può convertirsi l’opposizione formale).2.

Pronunciando sul ricorso, si deve cassare senza rinvio la sentenzagravata, perché la domanda ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. nonpoteva essere proposta, tanto prevalendo (proprio per l’inutilità di unarinnovazione della celebrazione dell’intero processo che non avrebbe maipotuto neppure essere iniziato: Cass. 01/12/2021, n. 37847) anche suogni questione circa l’integrità o meno del contraddittorio con il terzopignorato, sussistente anche quando la causa verta esclusivamente sullespese: Cass. 12/04/2026, n. 9234.3.

Quanto precede esime il Collegio dall’esame dei singoli motivi di ricorso.In relazione alle spese dell’intero giudizio, le stesse vanno integralmentecompensate fra le parti, tenendo conto del fatto che la decisione di meritoNumero registro generale 8978/2024Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 24264/2026Data pubblicazione 30/07/2026è stata assunta ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e della parziale novitàdella questione, in quanto il provvedimento impugnato venne comunqueadottato nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senzarinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti.Così deciso in Roma, il nove luglio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante, e per essa la mandataria giusta procura 20 luglio 2017doValue s.p.a., sedente in Verona, in persona della procuratrice specialeChiara Tatti, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 593/24 del Tribunale di Modena, pubblicata il 14marzo 2024;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del nove luglio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] promuoveva opposizione agli atti esecutivi avversol’ordinanza di assegnazione del saldo del proprio libretto postale, emessain favore di doValue s.p.a. nell’ambito di un procedimento perNumero registro generale 8978/2024Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 24264/2026Data pubblicazione 30/07/2026pignoramento presso terzi, eccependo la mancata notifica, a sé, tanto delprecetto quanto dell’atto di pignoramento, verosimilmente notificati a unomonimo.Il G.E. dava atto dell’omessa notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione aruolo di cui all’art. 543, quinto comma, cod. proc. civ., e dichiaraval’estinzione del processo esecutivo, contestualmente dichiarando nonluogo a provvedere sulla sospensione e nulla per le spese.L’opponente introduceva il giudizio di merito per reclamare le spese.Il Tribunale di Modena dichiarava l’inammissibilità della domanda percarenza d’interesse in quanto “la caducazione del processo esecutivoesaurisce l’interesse ad ottenere l’invalidazione dei singoli atti che locompongono”, osservando poi che la statuizione relativa all’assunta“irripetibilità delle spese” non aveva formato oggetto di richiesta diriforma.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. resiste a mezzo di controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via del tutto pregiudiziale, va affrontata la questione, posta dallaparte controricorrente, relativa allo strumento impugnatorio prescelto dalricorrente.Invero, il ricorrente si duole espressamente della mancata statuizione inordine alle spese relative all’introduzione del giudizio di opposizione aglidi estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 632 cod. proc. civ.,affermando che, invece, il giudice del merito abbia erroneamente esteso lapropria “acquiescenza” alla declaratoria di irripetibilità delle spese relativealla fase cautelare anche alle spese suddette.Numero registro generale 8978/2024Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 24264/2026Data pubblicazione 30/07/2026Ne deriva che, in effetti, ad essere oggetto del giudizio di merito eranoappunto le spese che il giudice dell’esecuzione deve liquidare in sede diestinzione, appunto ai sensi dell’art. 632 cod. proc. civ.Orbene, indipendentemente dalla correttezza o meno delle deduzioni sulpunto del ricorrente – dovendosi solo rimarcare come lo stesso non abbiaformulato richiesta di liquidazione ai sensi dell’art. 632 cod. proc. civ. – vaosservato che l’impugnazione della statuizione su tali spese non può cheseguire il regime del provvedimento che le riguarda (con specificoriferimento all’impugnabilità della statuizione delle spese ex art. 632 cod.proc. civ. con lo strumento del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., cfr.Cass. n. 19540/13; Cass. n. 19638/14).A tale proposito, va ricordato che, mentre i provvedimenti che rilevanouna causa di estinzione tipica sono soggetti a reclamo ai sensi dell’art. 630cod. proc. civ., quelli che rilevano invece la sussistenza di una causa dichiusura anticipata sono soggetti ad opposizione ai sensi dell’art. 617 dellostesso codice (tra le molte, da ultimo, cfr. Cass. n. 17397/26), senzapossibilità di riqualificare l’iniziativa oppositiva in reclamo e viceversa(Cass. n. 11241/22).Nella specie, l’omessa pronuncia sulle spese viene rilevata a mezzo delricorso con riferimento al provvedimento di estinzione ai sensi dell’art.543, quinto comma, cod. proc. civ., disposizione che, prevedendoespressamente una causa di inefficacia del pignoramento, configura senzadubbio un’ipotesi di estinzione tipica, soggetta come tale a reclamo aisensi dell’art. 630 cod. proc. civ.Il fatto che tale provvedimento (di estinzione) sia stato adottatonell’occasione della fase sommaria del procedimento di cui all’art. 617,cod. proc. civ., non toglie allo stesso la sua propria natura.Va ricordato, infatti, come questa Corte abbia stabilito che la necessariabifasicità delle opposizioni esecutive in corso di processo si giustifica ancheNumero registro generale 8978/2024Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 24264/2026Data pubblicazione 30/07/2026per consentire al giudice dell’esecuzione di esercitare i suoi poteri officiosi(Cass. n. 25170/18), ivi compreso il rilievo di cause di estinzione.Del resto, che i provvedimenti adottati dal G.E., anche nel corso della fasesommaria di un incidente oppositivo, debbano essere impugnati con imezzi previsti in base alla loro natura, è stato già affermato laddove, adesempio, si è ritenuto che il provvedimento di chiusura anticipata, puradottato nell’ambito della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione exart. 615, secondo comma, cod. proc. civ., vada opposto ai sensi dell’art.617 cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. n. 11241/22).Ne consegue che l’esercizio di tali poteri attraverso provvedimenti cheregolano il processo, eventualmente - come nella specie - determinandonela chiusura, non può sottrarsi alle specifiche forme di impugnazione loroproprie.Dunque, il provvedimento sul punto è stato erroneamente opposto ai sensidell’art. 617 cod. proc. civ. (quand’anche nella impropria forma dellaintroduzione del giudizio di merito in seguito ad opposizione ad altro attoesecutivo), anziché reclamato ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ.(giudizio, si ricorda, che viene definito con sentenza appellabile, ma nelquale non può convertirsi l’opposizione formale).2. Pronunciando sul ricorso, si deve cassare senza rinvio la sentenzagravata, perché la domanda ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. nonpoteva essere proposta, tanto prevalendo (proprio per l’inutilità di unarinnovazione della celebrazione dell’intero processo che non avrebbe maipotuto neppure essere iniziato: Cass. 01/12/2021, n. 37847) anche suogni questione circa l’integrità o meno del contraddittorio con il terzopignorato, sussistente anche quando la causa verta esclusivamente sullespese: Cass. 12/04/2026, n. 9234.3. Quanto precede esime il Collegio dall’esame dei singoli motivi di ricorso.In relazione alle spese dell’intero giudizio, le stesse vanno integralmentecompensate fra le parti, tenendo conto del fatto che la decisione di meritoNumero registro generale 8978/2024Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 24264/2026Data pubblicazione 30/07/2026è stata assunta ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e della parziale novitàdella questione, in quanto il provvedimento impugnato venne comunqueadottato nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senzarinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti.Così deciso in Roma, il nove luglio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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