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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 09538/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 Luglio 2020 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.164,00 per il reato di detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana ed, esclusa la continuazione con l'ulteriore reato contestato di ricettazione, l'imputato veniva riconosciuto colpevole anche di tale reato e, previa concessione alle circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa.Pronunziando sull' appello proposto dall' imputato la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 19/11/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, rideterminava la pena in anni tre ed euro 900,00 di multa così calcolata: anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa per il più grave reato di ricettazione, aumentata nella misura suddetta per effetto della continuazione con l'ulteriore reato.

I giudici di appello precisavano che andavano escluse le attenuanti generiche e che l'aumento per la continuazione non poteva essere contenuto maggiormente tenuto conto della forbice edittale prevista per l'art. 73 comma 4 D.P.R. n. 309/1980 individuata applicando la diminuizione massima nella misura di un terzo della pena detentiva di cui all' art. 73 comma 1 di cui al citato D.P.R.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza formulando due motivi.

Con il primo motivo deduce violazione di legge per avere la corte di merito negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche già concesso dal primo giudice incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius di cui all' art. 597 comma 3 c.p.p.

Assume che l'esclusione delle attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. concesse dal primo giudice costituiva una reformatio in peius non consentita in assenza di appello da parte del P.M.' Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena in continuazione nel minimo edittale.

Rileva che la pena per il reato in materia di droga non vi era stato un aumento nella misura vicina al minimo ma al contrario si era proceduto ad aumentare la pena della metà, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado che per entrambi i reati aveva applicato il minimo edittale.

Osserva che tenuto conto della minima lesività del fatto, della condotta collaborativa dell' imputato e della sua incensuratezza l' aumento per la continuazione doveva essere minimo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni appresso specificate.

2. Osserva il Collegio che è fondata la censura relativa alla violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla negazione in appello delle circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado, con riferimento al delitto di ricettazione ex art. 648 c.p., il quale, a seguito del riconoscimento in appello del vincolo della continuazione, è stato posto a base della continuazione stessa, con determinazione della pena già quantificata in primo grado in anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 344,00 di multa in quella più elevata di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa, e ciò in presenza di gravame del solo imputato.Va in tal senso richiamato il condivisibile orientamento secondo cui in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, pur riducendo l'entità della pena complessiva irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento, aveva ritenuto non configurabile l'aggravante dei futili motivi, già ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, e rideterminato "in melius" la pena complessiva, non concedendo, però, le attenuanti generiche applicate fin dal primo grado). (Sez. 5 - , Sentenza n. 11730 del 27/01/2020 Ud. (dep. 09/04/2020 ) Rv. 278928 - 01 Quanto, poi, alla censura di violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla determinazione in misura eccessiva dell'aumento per continuazione con il delitto ex art. 73 co. 4 DPR 309/1990, posto che i giudici di merito dovranno procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo ivi compreso l'aumento per la continuazione, la stessa deve ritenersi in questa sede assorbita.

3. Va, pertanto, disposto annullamento la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, in data 11 Febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 Luglio 2020 Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.164,00 per il reato di detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana ed, esclusa la continuazione con l'ulteriore reato contestato di ricettazione, l'imputato veniva riconosciuto colpevole anche di tale reato e, previa concessione alle circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 344,00 di multa.Pronunziando sull' appello proposto dall' imputato la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 19/11/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, rideterminava la pena in anni tre ed euro 900,00 di multa così calcolata: anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa per il più grave reato di ricettazione, aumentata nella misura suddetta per effetto della continuazione con l'ulteriore reato. I giudici di appello precisavano che andavano escluse le attenuanti generiche e che l'aumento per la continuazione non poteva essere contenuto maggiormente tenuto conto della forbice edittale prevista per l'art. 73 comma 4 D.P.R. n. 309/1980 individuata applicando la diminuizione massima nella misura di un terzo della pena detentiva di cui all' art. 73 comma 1 di cui al citato D.P.R. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza formulando due motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge per avere la corte di merito negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche già concesso dal primo giudice incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in peius di cui all' art. 597 comma 3 c.p.p. Assume che l'esclusione delle attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p. concesse dal primo giudice costituiva una reformatio in peius non consentita in assenza di appello da parte del P.M.' Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena in continuazione nel minimo edittale. Rileva che la pena per il reato in materia di droga non vi era stato un aumento nella misura vicina al minimo ma al contrario si era proceduto ad aumentare la pena della metà, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado che per entrambi i reati aveva applicato il minimo edittale. Osserva che tenuto conto della minima lesività del fatto, della condotta collaborativa dell' imputato e della sua incensuratezza l' aumento per la continuazione doveva essere minimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni appresso specificate. 2. Osserva il Collegio che è fondata la censura relativa alla violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla negazione in appello delle circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado, con riferimento al delitto di ricettazione ex art. 648 c.p., il quale, a seguito del riconoscimento in appello del vincolo della continuazione, è stato posto a base della continuazione stessa, con determinazione della pena già quantificata in primo grado in anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 344,00 di multa in quella più elevata di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa, e ciò in presenza di gravame del solo imputato.Va in tal senso richiamato il condivisibile orientamento secondo cui in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, pur riducendo l'entità della pena complessiva irrogata, escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio a seguito di precedente annullamento, aveva ritenuto non configurabile l'aggravante dei futili motivi, già ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, e rideterminato "in melius" la pena complessiva, non concedendo, però, le attenuanti generiche applicate fin dal primo grado). (Sez. 5 - , Sentenza n. 11730 del 27/01/2020 Ud. (dep. 09/04/2020 ) Rv. 278928 - 01 Quanto, poi, alla censura di violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla determinazione in misura eccessiva dell'aumento per continuazione con il delitto ex art. 73 co. 4 DPR 309/1990, posto che i giudici di merito dovranno procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo ivi compreso l'aumento per la continuazione, la stessa deve ritenersi in questa sede assorbita. 3. Va, pertanto, disposto annullamento la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, in data 11 Febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] i
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