CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede di annullare l'impugnata sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna inflitta il 5 ottobre 2020 dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10 mesi di reclusione per il reato ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non esibì alcuna documentazione contabile giustificativa dei versamenti ricevuti da parte della società Erre-Esse confezioni s.r.l. del valore di C 978.851,94, con un I.V.A. evasa pari a C 195.970,00 (accertato in Andria nel febbraio 2014). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato il fatto contestato quale occultamento o eidistruzione di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Come emergerebbe dal verbale di constatazione del 10 marzo 2014, non vi sarebbe stato alcun occultamento o distruzione; il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto nell'illecito amministrativo ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, che sanziona l'omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili perché, secondo la Guardia di Finanza, la ditta di cui l'imputato era titolare avrebbe cessato la propria attività il 31 dicembre 2007. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità ex art. 125, comma 3 cod. proc. pen. della sentenza per l'assenza di motivazione in risposta al motivo di appello concernente l'eventuale riqualificazione del reato nell'illecito amministrativo di cui al primo motivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 158 cod. pen in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per la prescrizione. La corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato il reato de quo come reato permanente, senza che fossero emerse prove certe sulla colpevolezza dell'imputato: la condanna si fonderebbe unicamente sul mancato rinvenimento della documentazione. Tenuto conto del principio del favor rei, il momento consumativo del reato avrebbe dovuto essere individuato nell'ultimo giorno utile per la compilazione delle scritture contabili, ossia il 31 dicembre 2008. Il reato, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per il decorso del termine di prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Il ricorrente sostiene che la condotta a lui contestata concretizzerebbe solo l'omissione nella tenuta delle scritture contabili, idonea ad integrare l'illecito amministrativo ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997. 1.2. L'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce due condotte alternative tra loro: la distruzione o l'occultamento, totale o parziale, dei documenti contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La distruzione si realizza con l'eliminazione «fisica» della documentazione o mediante cancellature o abrasioni. L'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento. Le due condotte attive, alternative, devono essere tali da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, circostanza che rappresenta un elemento costitutivo del reato e non una condizione di punibilità. 1.3. Dalla ricostruzione dei fatti della sentenza di appello, non contestata dall'imputato, risulta che la ditta di cui il ricorrente è titolare ha incassato 107 assegni bancari, tratti in suo favore dalla ditta Erre-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che quest'ultima ha effettuato pagamenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per un totale di € 979.851,94, sempre mediante assegni. I giudici di merito hanno rilevato la totale mancanza della documentazione relativa all'incasso degli assegni o della differente negoziazione; neanche sono state fornite giustificazioni di tali pagamenti intervenuti tra imprenditori commerciali e relative ad operazioni imponibili. La Corte di appello ha correttamente evidenziato che i pagamenti tramite assegno tra imprenditori avvengono o per l'emissione delle fatture o in esecuzione di contratti commerciali. La condanna è intervenuta esclusivamente per il reato di occultamento che, secondo la Corte di appello, ha riguardato la documentazione relativa alle oltre 100 operazioni di incasso, ai pagamenti, alle relative fatture che unitamente ai contratti ed alle lettere commerciali rientrano tra la documentazione da conservare ex art. 2220 cod. civ. e 22 d.P.R. n. 600 del 1973. Come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, l'idea per cui la totale assenza di documentazione sarebbe riconducibile ad una mera omissione della regolare tenuta delle scritture contabili risulta smentita dalla circostanza per cui i pagamenti sono stati effettuati a mezzo di assegni, che rientrano nell'ambito della documentazione creata che il ricorrente avrebbe potuto esibire, quale documentazione bancaria. 3 L. 1.4. Tale motivazione è corretta in diritto ed immune da vizi logici. Infatti, a norma dell'art. 22, d.P.R. n. 600 del 1973, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, «Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse». L'art. 39, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, prevede che «I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La documentazione relativa agli incassi concernenti le prestazioni eseguite - certamente esistente, posto che la Guardia di Finanza ha accertato pagamenti effettuati nei confronti della ditta individuale del ricorrente mediante 107 assegni - rientra tra quella che, in base agli artt. 22 d.P.R. n. 600 del 1973, e 39 d.P.R. n. 633 del 1972, deve essere conservata, in quanto relativa ad una componente positiva del reddito, oltre a determinare, per alcune prestazioni, l'obbligo dell'emissione della fattura nella quale vanno annotati proprio le specifiche indicazioni sul pagamento ricevuto. 1.5. Risulta infondata la tesi difensiva secondo cui il reato non sarebbe integrato essendo stato accertato il volume dei redditi attraverso il riscontro incrociato tra l'attività della Erre-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quella della ditta di cui il ricorrente risulta titolare. Sul punto, va ribadito il principio per cui l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (in motivazione la Corte ha precisato che il reato deve essere escluso, per mancanza di offensività, solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore; cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 02; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Rv. 253365 - 01). 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 2.1. Va ribadito il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, C., Rv. 275853 - 02.; nello stesso senso Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, B. e altri, Rv. 264879 - 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 01). 2.2. Il ricorso si limita semplicemente ad affermare la nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione in relazione alle censure difensive, senza indicare alcuna ragione a sostegno di questa tesi. 2.3. Per motivazione assente (o materiale) si intende quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile; la motivazione apparente, invece, è solo quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione. • 2.4. La motivazione resa dalla Corte di appello è tutt'altro che assente: anzi, si confronta in maniera puntuale con ciascun motivo di appello. Come evidenziato nell'analisi del motivo precedente, la Corte territoriale ha specificamente valutato le prove, ha applicato correttamente i principi di diritto relativi al decorso del termine di prescrizione del reato ex art. 10, d.lgs. n.74 del 2000 ed infine, rispondendo al terzo motivo di appello, ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado prendendo in considerazione specifici elementi, quali la gravità delle condotte e il notevole importo delle somme la cui documentazione è stata occultata. 3. È infondato il terzo motivo di ricorso. 3.1. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il reato ex art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui sanziona l'occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento (Cfr. Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340 - 01). 3.2. Il ricorso pretende di fissare il momento consumativo del reato nell'ultimo giorno utile per la compilazione della documentazione. Deve, invece, ritenersi corretta la valutazione della Corte di appello, che, nel confermare la sentenza di primo grado, che ha fissato il momento consumativo del reato de quo al febbraio 2014, data di conclusione della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, con conseguente prescrizione del reato al febbraio 2024, tenuto conto del termine di prescrizione massimo di dieci anni.4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spes