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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07071/2024

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BUCONI.

FATTO

1. La Corte di Appello di Bari , in accoglimento del gravame proposto dall’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] IRCCS “[OSCURATO:PERSONA]”, ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere il pagamento delle differenze retributive a lui dovute in relazione al periodo dal 15.9.2005 al 16.10.2007,sulla base del contratto di lavoro del 16.10.2012 e il risarcimento del danno non patrimoniale.

2. La Corte territoriale rilevava che l’ [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con delibera n. 490/2002 del [OSCURATO:PERSONA] e che in applicazione dell’art. 3 del contratto individuale del 16.10.2002 (con scadenza il 16.10.2007)la delibera n. 99 in data 14.9.2005 del successivo [OSCURATO:PERSONA] lo aveva riconfermato.

3. Evidenziava chein forza delle disposizioni contenute nell’art. 3 bis d.lgs. n. 502/1992 e nell’art. 2, comma 6, del DPCM 502/1995, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f) del DPCM n. 319/2001, la Regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario, mentre ai sensi dell’art. 14 comma 5 della L.R.

Puglia n. 12/2005 il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] cessano dalla carica in caso di cessazione del Direttore Generale, entro i successivi 60 giorni.

4. Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui il contratto di lavoro del direttore sanitario è un contratto di lavoro autonomo di opera professionale dominato dal principio della libertà del recesso, eriteneva valida la clausola di risoluzione del rapporto contenuta nel contratto individuale, argomentando che una collaborazione basata su un rapporto fiduciario tra il Direttore Generale e i [OSCURATO:PERSONA] e Sanitario è di indubbia utilità per un servizio sanitario di maggiore efficienza.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. 6.L’Istituto ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge regionale Puglia n. 12/2005 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

Lamenta l’erroneità della statuizione relativa all’applicabilità della legge regionalePuglia n. 12/2005, non essendo dirimente il momento di adozione della deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 99 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella vigenza della suddetta legge; sostiene chetali disposizioni erano destinate ad operare solo successivamente alla cessazione della gestione commissariale, con la nomina del primo Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV), avvenuta in data con deliberazione n. 1620 del 30.10.2006.

Evidenzia che solo successivamente alla nomina del suddetto Consiglio poteva essere nominato il Direttore Generale, il quale avrebbe designato il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], argomentando che la disciplina relativa alla cessazione dell’incarico del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] si collega strettamente alla nomina effettuata dal Direttore Generale.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma quinto , della legge regionale Puglia n. 12/2015, per violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost.

Richiama le sentenze della Corte costituzionale nn. 228/2011 e 224/2010, che hanno dichiarato l’illegittimità di disposizioni di leggi regionali che avevano previstola cessazione automatica dall’incarico del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] all’avvicendarsi del Direttore Generale, ove non espressamente confermati entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo titolare dell’organo di vertice.3.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.

Lamenta che la Corte territoriale non si è pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata censura della ratio decidendi della sentenza di primo grado relativa all’inapplicabilità dell’art. 2119 cod. civ., ed era incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto aveva affrontato d’ufficio la questione relativa alla possibilità di risoluzione del rapporto esclusivamente per giusta causa.

4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 502/1992, anche in relazione all’art. 3, comma 8/bis della medesima legge, nonché la violazione dell’art. 2119 cod. civ. , dei principi generali in tema di inderogabilità della relativa disciplina in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 97 e 98 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

Richiama la giurisprudenza di legittimità e sostiene l’applicabilità della disciplina di diritto comune, con conseguente nullità della clausola contrattuale per violazione delle norme e dei principi stabiliti dall’art. 2119 cod. civ.; evidenzia che dall’illegittimità della risoluzione anticipata del rapporto consegue il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

5. Il terzo motivo , che per ragioni logiche va trattato per primo, è inammissibile, in quanto il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 1876/2018 e Cass. n. 1701/2009).

Inoltre il motivo, che lamenta anche l’ultrapetizione, è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non riporta i motivi e non localizza l’atto di appello.

L’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U.

Succi e altri c.

Italia del 28.10.2021 (Cass.

SU n. 8950/2022).

6. I l quarto motivo, che per ragioni logiche va trattato prima dei restanti motivi, èinammissibile, in quanto non si confronta con il decisum.

La sentenza impugnata ha infatti accertato che il [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione n. 99 del 14.9.2005, dopo avere premesso che ai sensi dell’art. 3 del contratto “il [OSCURATO:PERSONA] cessa dall’incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo [OSCURATO:PERSONA] e può essere riconfermato, ha ritenuto di non riconfermare il Dott. [OSCURATO:PERSONA] nella funzione di [OSCURATO:PERSONA] “anche alla luce delle ‘relazioni agli atti dell’ente e della nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5470 prot.’, atti dai quali emergeva che ‘i direttori di [OSCURATO:PERSONA] di questo Istituto hanno comunicato…di non avere un rapporto di collaborazione costruttivo e basato sulla fiducia, indispensabile per il corretto adempimento dei doveri istituzionali che incombono sulla figura del [OSCURATO:PERSONA]’.

La sentenza impugnata ha dunque dato atto della circostanza che la motivazione addotta per la mancata riconferma afferisce al venir meno dell’elemento fiduciario, che costituisce una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Il motivo, che denuncia la mancata applicazione dell’art. 2119 cod. civ. richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’interruzione anticipata del rapporto in corso tra il direttore amministrativo della ASL deve essere ancorata a ragioni “interne” a tale rapporto,e deduce che l’interruzione del rapporto prima della scadenza prevista non consente una valutazione qualitativa dell’operato del direttore sanitaria, non si confronta con tali statuizioni, da cui risulta che la mancata riconferma dell’[OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA] è stata documentalmente motivata dalla mancanza di un rapporto di collaborazione costruttivo e basato sulla fiducia, indispensabile per il corretto adempimento dei doveri istituzionali che incombono sulla figura del [OSCURATO:PERSONA]’, e che a prescindere dalle previsioni normative e contrattuali è in concreto avvenuta sulla base di una valutazione qualitativa dell’operato del [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo non considera dunque che nel caso di specie la mancata riconferma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] non è stata automatica, avendo il [OSCURATO:PERSONA] specificato le ragioni della mancata riconferma del [OSCURATO:PERSONA] , ed avendole ancorate alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte del medesimo, evidenziando che avevano compromesso il corretto adempimento dei doveri istituzionali che incombono sulla figura del [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso di specie, a fronte della motivata giustificazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], relativa alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte dell’interessato, non si è dunque realizzata una decadenza automatica con discontinuità della gestion e e non può dunque ravvisarsi un contrasto con il principio del buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. (nei termini indicati dalle sentenze n. 224 del 2010e n. 228 del 2011 della Corte costituzionale; per la ricostruzione dei principi applicati dalla giurisprudenza di legittimità alla luce di tali pronunce v.

Cass. n. 1895/2024).

Il ricorso non contesta inoltre la correttezza della motivazione relativa alla mancata conferma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA] contenuta deliberazione n. 99 del 14.9.2005.

7. Non essendosi nel caso di specie realizzata una decadenza automatica, i restanti motivi devono ritenersi inammissibili per le stesse ragioni sopra esposte.

8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre spese generali inmisura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUCONI. FATTO 1. La Corte di Appello di Bari , in accoglimento del gravame proposto dall’Istituto di Ricovero e Cura a [OSCURATO:PERSONA] IRCCS “[OSCURATO:PERSONA]”, ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere il pagamento delle differenze retributive a lui dovute in relazione al periodo dal 15.9.2005 al 16.10.2007,sulla base del contratto di lavoro del 16.10.2012 e il risarcimento del danno non patrimoniale. 2. La Corte territoriale rilevava che l’ [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con delibera n. 490/2002 del [OSCURATO:PERSONA] e che in applicazione dell’art. 3 del contratto individuale del 16.10.2002 (con scadenza il 16.10.2007)la delibera n. 99 in data 14.9.2005 del successivo [OSCURATO:PERSONA] lo aveva riconfermato. 3. Evidenziava chein forza delle disposizioni contenute nell’art. 3 bis d.lgs. n. 502/1992 e nell’art. 2, comma 6, del DPCM 502/1995, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. f) del DPCM n. 319/2001, la Regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario, mentre ai sensi dell’art. 14 comma 5 della L.R. Puglia n. 12/2005 il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] cessano dalla carica in caso di cessazione del Direttore Generale, entro i successivi 60 giorni. 4. Richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui il contratto di lavoro del direttore sanitario è un contratto di lavoro autonomo di opera professionale dominato dal principio della libertà del recesso, eriteneva valida la clausola di risoluzione del rapporto contenuta nel contratto individuale, argomentando che una collaborazione basata su un rapporto fiduciario tra il Direttore Generale e i [OSCURATO:PERSONA] e Sanitario è di indubbia utilità per un servizio sanitario di maggiore efficienza. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. 6.L’Istituto ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge regionale Puglia n. 12/2005 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. Lamenta l’erroneità della statuizione relativa all’applicabilità della legge regionalePuglia n. 12/2005, non essendo dirimente il momento di adozione della deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 99 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella vigenza della suddetta legge; sostiene chetali disposizioni erano destinate ad operare solo successivamente alla cessazione della gestione commissariale, con la nomina del primo Consiglio di Indirizzo e Verifica (CIV), avvenuta in data con deliberazione n. 1620 del 30.10.2006. Evidenzia che solo successivamente alla nomina del suddetto Consiglio poteva essere nominato il Direttore Generale, il quale avrebbe designato il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], argomentando che la disciplina relativa alla cessazione dell’incarico del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] si collega strettamente alla nomina effettuata dal Direttore Generale. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma quinto , della legge regionale Puglia n. 12/2015, per violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost. Richiama le sentenze della Corte costituzionale nn. 228/2011 e 224/2010, che hanno dichiarato l’illegittimità di disposizioni di leggi regionali che avevano previstola cessazione automatica dall’incarico del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] all’avvicendarsi del Direttore Generale, ove non espressamente confermati entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo titolare dell’organo di vertice.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale non si è pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata censura della ratio decidendi della sentenza di primo grado relativa all’inapplicabilità dell’art. 2119 cod. civ., ed era incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto aveva affrontato d’ufficio la questione relativa alla possibilità di risoluzione del rapporto esclusivamente per giusta causa. 4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia la violazione dell’art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 502/1992, anche in relazione all’art. 3, comma 8/bis della medesima legge, nonché la violazione dell’art. 2119 cod. civ. , dei principi generali in tema di inderogabilità della relativa disciplina in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 97 e 98 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Richiama la giurisprudenza di legittimità e sostiene l’applicabilità della disciplina di diritto comune, con conseguente nullità della clausola contrattuale per violazione delle norme e dei principi stabiliti dall’art. 2119 cod. civ.; evidenzia che dall’illegittimità della risoluzione anticipata del rapporto consegue il suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. 5. Il terzo motivo , che per ragioni logiche va trattato per primo, è inammissibile, in quanto il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 1876/2018 e Cass. n. 1701/2009). Inoltre il motivo, che lamenta anche l’ultrapetizione, è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non riporta i motivi e non localizza l’atto di appello. L’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022). 6. I l quarto motivo, che per ragioni logiche va trattato prima dei restanti motivi, èinammissibile, in quanto non si confronta con il decisum. La sentenza impugnata ha infatti accertato che il [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione n. 99 del 14.9.2005, dopo avere premesso che ai sensi dell’art. 3 del contratto “il [OSCURATO:PERSONA] cessa dall’incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo [OSCURATO:PERSONA] e può essere riconfermato, ha ritenuto di non riconfermare il Dott. [OSCURATO:PERSONA] nella funzione di [OSCURATO:PERSONA] “anche alla luce delle ‘relazioni agli atti dell’ente e della nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5470 prot.’, atti dai quali emergeva che ‘i direttori di [OSCURATO:PERSONA] di questo Istituto hanno comunicato…di non avere un rapporto di collaborazione costruttivo e basato sulla fiducia, indispensabile per il corretto adempimento dei doveri istituzionali che incombono sulla figura del [OSCURATO:PERSONA]’. La sentenza impugnata ha dunque dato atto della circostanza che la motivazione addotta per la mancata riconferma afferisce al venir meno dell’elemento fiduciario, che costituisce una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il motivo, che denuncia la mancata applicazione dell’art. 2119 cod. civ. richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui l’interruzione anticipata del rapporto in corso tra il direttore amministrativo della ASL deve essere ancorata a ragioni “interne” a tale rapporto,e deduce che l’interruzione del rapporto prima della scadenza prevista non consente una valutazione qualitativa dell’operato del direttore sanitaria, non si confronta con tali statuizioni, da cui risulta che la mancata riconferma dell’[OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA] è stata documentalmente motivata dalla mancanza di un rapporto di collaborazione costruttivo e basato sulla fiducia, indispensabile per il corretto adempimento dei doveri istituzionali che incombono sulla figura del [OSCURATO:PERSONA]’, e che a prescindere dalle previsioni normative e contrattuali è in concreto avvenuta sulla base di una valutazione qualitativa dell’operato del [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo non considera dunque che nel caso di specie la mancata riconferma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] non è stata automatica, avendo il [OSCURATO:PERSONA] specificato le ragioni della mancata riconferma del [OSCURATO:PERSONA] , ed avendole ancorate alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte del medesimo, evidenziando che avevano compromesso il corretto adempimento dei doveri istituzionali che incombono sulla figura del [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, a fronte della motivata giustificazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], relativa alle pregresse modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte dell’interessato, non si è dunque realizzata una decadenza automatica con discontinuità della gestion e e non può dunque ravvisarsi un contrasto con il principio del buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. (nei termini indicati dalle sentenze n. 224 del 2010e n. 228 del 2011 della Corte costituzionale; per la ricostruzione dei principi applicati dalla giurisprudenza di legittimità alla luce di tali pronunce v. Cass. n. 1895/2024). Il ricorso non contesta inoltre la correttezza della motivazione relativa alla mancata conferma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA] contenuta deliberazione n. 99 del 14.9.2005. 7. Non essendosi nel caso di specie realizzata una decadenza automatica, i restanti motivi devono ritenersi inammissibili per le stesse ragioni sopra esposte. 8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per competenze professionali, oltre spese generali inmisura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contrib
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