CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30140-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] CIPOLLA, presso il cui studio legale, sito in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 134, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1788/23/2017 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata il 12/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento a fini IRAP notificato in data 19/12/2009 alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., emesso a seguito di una verifica fiscale effettuata presso la sede della predetta società e conclusasi con l'emanazione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di un processo verbale di constatazione notificato al legale rappresentante della società contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava l'atto impositivo per mancato rispetto da parte dell'amministrazione finanziaria del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, ritenendo che non costituissero ragioni di urgenza per l'emissione dell'atto ante tempus l'imminente scadenza dei termini di decadenza dell'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria ed il pericolo di perdita del credito erariale; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicava l'intimata con controricorso; - all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte, preso atto dell'istanza della società contribuente di sospensione del processo al fine di poter valutare l'opportunità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 2093 del 2019, depositata in data 24/01/2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo; - con istanza in data 11/07/2019 la società contribuente chiedeva fissarsi l'udienza di trattazione della causa avendo deciso di non avvalersi della definizione agevolata della controversia; - sulla rinnovata proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 nonché dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. la ricorrente, pur dando atto che nel caso di specie l'avviso di accertamento era stato notificato senza il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, purtuttavia aveva errato la CTR nell'interpretare ed applicare la predetta disposizione, non considerando che il principio del contraddittorio ivi previsto andava tutelato dal punto di vista sostanziale e non formale, spettando al contribuente provare il concreto pregiudizio subito dalla mancata concessione di quel termine. Sosteneva, inoltre, che la necessità di evitare la decadenza dal potere impositivo e, quindi, la perdita del credito erariale, giustificava ampiamente la notifica dell'avviso di accertamento ante tempus, come ritenuto da Cass. n. 11944 del 2012. 2. Il motivo è manifestamente infondato e va rigettato. 3. Invero, dato per pacifica la circostanza, ammessa dalla stessa difesa erariale, che nel caso in esame l'avviso di accertamento era stato notificato alla società contribuente, nei cui confronti era stata effettuata una verifica fiscale con accesso presso i locali destinati all'esercizio dell'attività, senza il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, ritiene il Collegio di dare continuità all'insegnamento giurisprudenziale ormai prevalente (v. Cass. Sez. U., n. 24823 del 2015) ed ampiamente illustrato in Cass. n. 22786 del 2015, secondo cui «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa» (conf. Cass. n. 5149 del 2016; n. 17202 del 2017, n. 8749 del 2018, nonché Cass. n. 701 del 2019 che, muovendo dalle sentenze delle Sezioni unite di questa Corte n. 18184 del 2013 e n. 24823 del 2015, ha affermato in maniera chiara che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimen tale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex pose sul rispetto del contraddittorio»). 3.1. Nella sopra citata pronuncia (Cass. n. 22786 del 2015) si è precisato che «Se, dunque, non è idonea a giustificare l'urgenza la mera allegazione dell'impedimento costituito dalla imminente scadenza del termine di decadenza per la notifica dell'atto impositivo, ben può l'amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza la prova che l'esercizio nell'imminenza della scadenza del termine sia dipeso da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso sull'attività accertativa fino al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, a pena di vederne dissolta la finalità di recupero delle imposte ritenute non versate dal contribuente. Ciò vai quanto dire che non sarà mai l'imminenza della scadenza del termine ad integrare l'urgenza ma, semmai, l'insorgenza di fatti concreti e precisi che possano rendere giustificata l'attivazione dell'Ufficio quando non può più essere rispettato il termine dilatorio, a pena di vedere decaduta l'amministrazione - in questi termini si è di recente espressa Cass.n.1869/2014, Cass.n.3142/2014 e Cass.n.9424/2014», anche perché diversamente ragionando si perverrebbe alla convalida, in via generalizzata, di tutti gli atti in scadenza, mentre, per contro, è dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (cfr. Cass. n. 2592 del 2014). 4. Con riferimento al caso in esame va poi rilevato che l'amministrazione finanziaria, oltre alla imminente scadenza del termine decadenziale del proprio potere impositivo, non ha indicato alcun fatto concreto che giustificasse l'emissione ante tempus dell'atto fiscale.5. Da quanto detto discende il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P.Q. M . rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli ac