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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31322/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2020 del Giudice di pace di Città di Castello che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, laddove è stata esclusa l'esimente della provocazione, è inammissibile, atteso che ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia ha confermato la sentenza del 1 ottobre 2020 del Giudice di pace di Città di Castello che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, laddove è stata esclusa l'esimente della provocazione, è inammissibile, atteso che ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris