CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17051/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, STUDIOCAPOGROSSI E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGIOVANNI PIAZZA-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1253/2019 depositata il 06/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29793/2019Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 17051/2026Data pubblicazione 31/05/2026Rilevato che:1. Il presente giudizio trae origine da un avviso di accertamento con ilquale, l’amministrazione finanziaria, in relazione all’anno d’imposta 2009,ha disconosciuto a [OSCURATO:PERSONA]., società di diritto statunitense (hinc:[OSCURATO:PERSONA] o la contribuente) l’IVA a credito per l’importo dichiarato di Euro1.095.205,00 (riconoscendo il credito nel minor importo di Euro 299.818)e ha recuperato, ai sensi dell’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972,una maggior IVA per Euro 795.387 per operazioni non fatturate, oltresanzioni e interessi.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n.22823/2016, aveva accolto il ricorso della contribuente.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con lasentenza 1253/2019 depositata in data 06/03/2019, ha respinto l’appellodell’amministrazione finanziaria.4. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.5. La contribuente ha resistito con controricorso.5. In data 13/01/2026 l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza dicessazione della materia del contendere, in ragione di un accordoconciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992.6. Questa Corte, con ordinanza n. 1122/2026 ha rilevato che: « Occorre,poi, dare atto che l’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazionefuori udienza» (così come sostituito dall’art. 9 d.lgs. n. 156 del 2015)prevede, al primo comma, che «Se in pendenza del giudizio le partiraggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiuntasottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale oparziale della controversia», mentre al quarto comma è previsto che «Laconciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui alcomma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e lemodalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delleNumero registro generale 29793/2019Numero sezionale 2888/2026Numero di raccolta generale 17051/2026Data pubblicazione 31/05/2026somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovuteal contribuente.È pertanto necessario un rinvio all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA],fissando alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di copiadell’accordo conciliativo sottoscritto dalle parti o di istanza congiunta exart. 48, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.»7. In data 15/02/2026 l’Avvocatura dello Stato ha depositato l’accordoconciliativo sottoscritto da entrambe le parti, insistendo perché la Cortedichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere.Considerato che:1. Alla luce dell’accordo conciliativo depositato con le firme di entrambe leparti deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere, disponendo che le spese restino a definitivo caricodelle parti che le hanno anticipate. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere, disponendo che le spese restino a definitivo carico delle partiche le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]