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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06605/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la durata delle comminate pene accessorie, confermando la responsabilità del Giovinazzo penale per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (con la contestata recidiva); considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, segnatamente del dolo specifico prescritto per la ritenuta bancarotta fraudolenta documentale - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di merito, la quale ha indicato, in modo congruo e logico, i diversi indici da cui ha tratto il dolo specifico in capo all'imputato (e non la sola asserita irreperibilità dello stesso nel corso della sottrarsi alla procedura fallimentare) in conformità alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01: «In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd.

"specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali»), dando conto pure dell'esistenza delle scritture contabili mai consegnate al curatore, e rispetto a tale iter il ricorso si limita a reiterare il medesimo ordine di allegazioni già compiutamente disattese e a prospettare censure ipotetiche (segnatamente, in ordine agli accertamenti che avrebbero dovuto essere compiuti); infine, il ricorso non contiene alcuna censura specifica in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva; considerato che il secondo motivo - che assume la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice e, comunque, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto essertivi, senza muovere censure alla motivazione espressa al riguardo nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il terzo motivo - che censura la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la gravità del fatto, i precedenti specifici dell'imputato e l'intensità del dolo e, dunque, la negativa personalità dell'imputato; inoltre, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la duplicazione delle circostanze tenute in considerazione al fine di escludere le circostanze generiche e riconoscere la recidiva, dato che «ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem» (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, M., Rv. 275904- 03); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la durata delle comminate pene accessorie, confermando la responsabilità del Giovinazzo penale per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (con la contestata recidiva); considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, segnatamente del dolo specifico prescritto per la ritenuta bancarotta fraudolenta documentale - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di merito, la quale ha indicato, in modo congruo e logico, i diversi indici da cui ha tratto il dolo specifico in capo all'imputato (e non la sola asserita irreperibilità dello stesso nel corso della sottrarsi alla procedura fallimentare) in conformità alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01: «In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali»), dando conto pure dell'esistenza delle scritture contabili mai consegnate al curatore, e rispetto a tale iter il ricorso si limita a reiterare il medesimo ordine di allegazioni già compiutamente disattese e a prospettare censure ipotetiche (segnatamente, in ordine agli accertamenti che avrebbero dovuto essere compiuti); infine, il ricorso non contiene alcuna censura specifica in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva; considerato che il secondo motivo - che assume la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice e, comunque, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto essertivi, senza muovere censure alla motivazione espressa al riguardo nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il terzo motivo - che censura la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la gravità del fatto, i precedenti specifici dell'imputato e l'intensità del dolo e, dunque, la negativa personalità dell'imputato; inoltre, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la duplicazione delle circostanze tenute in considerazione al fine di escludere le circostanze generiche e riconoscere la recidiva, dato che «ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem» (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, M., Rv. 275904- 03); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle
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