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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 agosto 2026

Cassazione n. 24846/2026

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rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA];2969 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2603/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 544/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20579/2024Numero di raccolta generale 24846/20261.

Il lavoratore, premesso di essere stato licenziato per giusta causa in dDaatat apu b2bl4ica.z4io.n1e 9299/078/2 0e2 6di avere ottenuto, con pronuncia passata in giudicato, la condanna del datore di lavoroalla reintegra, rimasta inattuata, adì il Tribunale di santa [OSCURATO:PERSONA], con duedistinti ricorsi, per ottenere, con il primo, l’accertamento delle mansioni superiori didirigente tecnico (domanda in seguito oggetto di rinuncia) e la condanna al pagamento dieuro 155.181,00, di cui una parte per risarcimento del danno, patrimoniale e nonpatrimoniale, e una parte per contributi di cui si era omesso il versamento e, con ilsecondo, il pagamento di euro 376.896,92 per retribuzioni non corrisposte, TFR espettanze di fine rapporto.2.

Riuniti i ricorsi, il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente al pagamento del TFR,rigettandola nel resto.3.

Interposto gravame da parte del lavoratore, la pronuncia veniva in toto confermatadalla Corte appello di Napoli, con la sentenza oggetto di impugnazione.4.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa quattro motivi, a cui ha resistito con controricorso la società.

Entrambe le parti hannodepositato memorie difensive.5.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanzanel termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:I. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la parte ha eccepitola nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, in violazione dell’art.102 c.p.c.;II. con il secondo motivo, ai sensi del 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la parte si duoledell’omesso esame di un fatto decisivo, nonché, ai sensi del 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,per violazione dell’art. 2697 c.c. e, infine, ai sensi del 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perviolazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte non avrebbe valutato le allegazioniNumero registro generale 20579/2024documentali da cui emergeva che il ricorrente aveva sempre manifestaNtuom elrao s evzioonlaolen 2t9à69 /2d0i2 6Numero di raccolta generale 24846/2026ottenere, oltre alla reintegra, anche il pagamento delle somme spettantegli;Data pubblicazione 29/08/2026III. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la parte denuncial’omesso esame fatti decisivi e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazionedegli artt. 2112 c.c., 1218 c.c. e 1256 c.c. nonché dell’116 c.p.c., censurando la sentenzanella parte in cui ha ritenuto intervenuta la cessazione dell’ attività della [OSCURATO:SOCIETA]. conconseguente impossibilità sopravvenuta “per mancanza del substrato lavorativo”;IV. infine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la parte ha eccepito la violazionee falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 24, commi 1e 2, e 111, comma 7, Cost..2.

In primis, la parte censura la pronuncia per essere stata resa in difetto diintegrazione del contraddittorio nei confronti dell’Istituto previdenziale, litisconsortenecessario, essendo stata proposta una domanda di regolarizzazione contributiva.3.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi del giudicedel merito, il quale ha rilevato, da un lato, una insufficienza di allegazioni circa la domandarisarcitoria ex art. 2116 c.c., sottolineando come nel ricorso introduttivo la parte avevaagito per ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori svolte ed il relativoinquadramento al VII livello dal III riconosciuto dalla Società, - da cui sarebbe scaturito ildanno ex art. 2116 c.c. non essendo stato il rapporto integralmente regolarizzato ai finiprevidenziali e contributivi -, senza tuttavia allegare sufficienti elementi per delineare inmodo adeguato la causa petendi di detta istanza, omettendo anche di indicare il periodoin questione (pag. 5).Dall’altro lato, ha affermato, condividendo quanto già rilevato dal primo giudice esenza che tale affermazione sia stata adeguatamente censurata, che la domanda ex art.2116 c.c. scaturiva “da un irregolare inquadramento e che [era] quindi fondatasull’omissione contributiva in relazione all’inquadramento spettante in virtù delle mansionisuperiori effettivamente svolte”.

Ne ha quindi fatto conseguire il rigetto della pretesarisarcitoria “essendo la stessa fondata su una domanda (quella di superioreinquadramento) proposta in via principale e per la quale il ricorrente aveva formulatoespressa rinuncia all’accertamento nel corso del giudizio di primo grado” (pag. 6).4.

Trovano pertanto applicazione i principi più volte affermati da questa Corte secondocui la parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, laNumero registro generale 20579/2024mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconNsuomerrtoi seznioneaclee 2s96s9a/2r0i2 6Numero di raccolta generale 24846/2026pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbeData pubblicazione 29/08/2026tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse allasentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che taleintegrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole allastessa soccombente (Cass. 28/6/2024, n. 17893).

E ciò nel rispetto del principio diragionevole durata del processo che prevale anche sul principio del contraddittorio ove lasalvaguardia di questo si riveli sintonica al rispetto di un dato meramente formale, senzaincidenza e senza pregiudizio alla situazione giuridica sostanziale (così Cass. 27/2/2017,n. 4917).

L'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma miraad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenzaimpugnata è necessario solo se, nel successivo giudizio di rinvio, il ricorrente possaottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (ex plurimis: Cass. n.15219/2018 e n. 19759/2017).5.

Nel caso di specie, alla luce del complessivo tenore della motivazione, appare chiarocome una pronuncia di accoglimento della doglianza sarebbe inutiliter data in quanto nonconsentirebbe alla parte di ottenere una pronuncia favorevole.6.

Con il secondo motivo, con molteplici argomenti di critica, si censura la sentenzaper avere negato il diritto al riconoscimento dell’importo di euro 376.896,92 richiesto atitolo di retribuzioni non corrisposte, TFR e altre spettanze di fine rapporto.

In particolare,la parte, critica la pronuncia per omessa considerazione di un fatto decisivo costituito dalleallegazioni documentali che attestavano la perdurante volontà del lavoratore di ottenereil pagamento delle somme spettantegli, oltre che per violazione dell’art. 2697 c.c., essendostata invertita la regola di riparto degli oneri probatori, infine, per violazione dell’art. 112c.p.c. per esservi un’omissione di pronuncia sul capo di domanda relativo al pagamentodelle somme dovute sino al 31.3.2009.7.

Il motivo, per come formulato, presenta plurimi profili di inammissibilità.8.

Innanzitutto, come risulta evidente dalla stessa rubrica prima richiamata, il motivocontiene promiscuamente la contemporanea deduzione di vizi di violazione di legge,sostanziale e processuale, nonché di vizi di motivazione, senza alcuna specifica edadeguata indicazione, nell'illustrazione del motivo, di quale errore, tra quelli dedotti, siariferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicatidall'art. 360, comma 1, c.p.c., così non consentendo una correttNaum eidro erengitstirfoi cgeanzeriaolen 2e05 79d/2e0l2 4Numero sezionale 2969/2026devolutum e dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo diNumero di raccolta generale 24846/2026ricorso, "di censure caratterizzate da ... irredimibile eterogeneità" (CDaatas psu.b blSicaezizon.e 2U9/.0 8/n20.2 626242/2014; Cass. n. 3141/2019, n. 13657/2019, n. 18560/2019).9.

In particolare, questa Corte ha più volte stigmatizzato tale modalità di formulazioneche risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi incui, nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile,come accade nel caso di specie, scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altrovizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibilel'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (cfr. Cass. n. 7394/2010, n.20355/2008, n. 9470/2008).10.

Procedendo nell’analisi della giurisprudenza di questa Corte formatasi inargomento, va anche rilevato come si è ritenuta inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione alquale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio dimotivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione;infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento dellerisultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurlead uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443 del2011; v. poi Cass. n. 23600 del 2012; Cass. n. 25722 del 2014; Cass. n. 671 del 2015;Cass. n. 15651 del 2017).11.

Va altresì osservato come, nella parte in cui si denuncia la violazione di legge, exart. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., il motivo appare anche per altro verso irrispettoso della formain cui andava dedotto, che richiede, a pena di inammissibilità, non solo l'indicazione dellenorme di diritto asseritamente violate, ma anche la specifica indicazione delle affermazioniin diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie e l'interpretazione delleN usmteeros rsegeis trof ogernneriatlae 2 0d57a9l/2la02 4Numero sezionale 2969/2026giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamenteNumero di raccolta generale 24846/2026una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altriDmatae pnubtbi liccaozionnse e29n/0t8i/t2o02 6alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento delladenunziata violazione (Cass. n. 16038/2013, Rv. 626926 - 01).12.

Inoltre, osserva il Collegio, come nel corpo del motivo in esame, parte ricorrentediffusamente critica la valutazione dei fatti come operata dai giudici del merito (come èreso palese dalla affermazione, contenuta a pag. 23 del ricorso, a mente della quale visarebbe una “una inesatta valutazione delle allegazioni istruttorie con violazione dilegge”), laddove il ricorrere del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., prescindedalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievoche, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non sicontroverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quandonon si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata afattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass.n. 22348 del 2007), con la conseguenza che il processo di sussunzione, nell'ambito delsindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone lamediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, per quanto detto nella specieinsussistente.13.

Infine, il ricorrente invoca esplicitamente anche il vizio di cui all’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c., in una ipotesi chiaramente preclusa, versandosi in un caso di c.d. doppiaconforme, per cui per evitare l'inammissibilità del motivo lo stesso doveva chiaramentespecificare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (cfr.Cass. n. 26774/2016, n. 20944/2019), specificazione affatto contenuta nel motivo inesame.14.

Venendo al terzo motivo di ricorso, con lo stesso, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. si censura l’omesso esame di fatti decisivi, oltre che, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2112 c.c., 1218 c.c. e 1256 c.c. e dell’art.116 c.p.c., criticando la sentenza per avere ritenuto cessata l’attività della [OSCURATO:SOCIETA]. nel2005, sulla base di un’errata valutazione del materiale probatorio.Numero registro generale 20579/202415.

Similmente a quanto si è osservato nella trattazione del secondo mNoumteivroo se dzioin raliec 2o9r69s/o20,2 6Numero di raccolta generale 24846/2026a cui si rimanda, anche in tal caso si ravvisano profili di inammissibilità dovuti alla tecnicaData pubblicazione 29/08/2026di redazione del motivo caratterizzata da una inestricabile mescolanza di censureeterogenee con palmare violazione del canone di specificità.16.

Inoltre, anche in questo caso, va rilevato come, in relazione al richiamo al vizio dicui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. opera l’efficacia preclusiva della cd. doppia conforme,non essendosi la parte minimamente peritata di addurre elementi a sostegno delladiversità di ratio decidendi delle due pronunce di merito.17.

Proseguendo nella disamina del motivo si osserva, per altro verso, come la parterichiama, a sostegno della propria doglianza, copiosa documentazione da cui, a dire dellastessa, risulterebbe infirmato l’accertamento della Corte in ordine alla cessazione dicartella esattoriale avente a oggetto contributi dovuti per il ricorrente sino al 30.6.2008,in un’istanza di rateizzo dei medesimi contributi, nell’estratto conto retributivo da cuiparimenti risulterebbe il versamento dei contributi sino alla predetta data, in due atti diprecetto e, infine, in un’ispezione ipotecaria, documentazione rispetto alla quale non è,tuttavia, dato comprendere se e con quale allocazione la stessa sarebbe stata prodottanelle precedenti fasi di merito.18.

Infine, con il quarto e ultimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., e degliartt. 24, commi 1 e 2, e 111, comma 7, Cost..19.

In particolare, la parte, dopo avere trascritto i passaggi della pronuncia che intendecensurare, riguardanti il rigetto della domanda, qualificata dalla Corte territoriale, comeavente natura risarcitoria, per difetto di allegazioni sufficienti a delineare la causa petendi,indugia in una serie di considerazioni di ordine generale, del tutto avulse dal decisum, chepassano attraverso l’analisi di disposizioni sulle garanzie apprestate dall’ordinamento atutela dei diritti dei lavoratori, per poi soffermarsi nuovamente sulla questione dellaritenuta cessazione dell’attività della [OSCURATO:SOCIETA]. e, infine, adombrare una violazione delgiudicato costituito da precedente pronuncia, resa all’esito del giudizio avente a oggettol’impugnativa di licenziamento, nel quale non era stata eccepita la cessazione dell’attivitàaziendale, dal che sarebbe discesa una preclusione a farla valere per la prima volta nellapresente sede.20.

La censura, oltre a palesarsi inammissibile in quanto non risNpuemetrtoo resgais trdo egein ecraalen 2o05n7i9 /2d0i2 4Numero sezionale 2969/2026specificità e autosufficienza come sopra tratteggiati, è altresì infondata in quanto nonNumero di raccolta generale 24846/2026coglie la ratio decidendi della pronuncia, alla quale muove critiche avulsDeat ad puablblleica zqiounee 2s9t/0i8o/2n0i2 6affrontate nei passaggi motivazionali trascritti nella stessa parte argomentativa del motivodi ricorso per cassazione.21.

Il ricorso dev’essere in conclusione respinto.22.

Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.23.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs.n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA];2969 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2603/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 544/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20579/2024Numero di raccolta generale 24846/20261. Il lavoratore, premesso di essere stato licenziato per giusta causa in dDaatat apu b2bl4ica.z4io.n1e 9299/078/2 0e2 6di avere ottenuto, con pronuncia passata in giudicato, la condanna del datore di lavoroalla reintegra, rimasta inattuata, adì il Tribunale di santa [OSCURATO:PERSONA], con duedistinti ricorsi, per ottenere, con il primo, l’accertamento delle mansioni superiori didirigente tecnico (domanda in seguito oggetto di rinuncia) e la condanna al pagamento dieuro 155.181,00, di cui una parte per risarcimento del danno, patrimoniale e nonpatrimoniale, e una parte per contributi di cui si era omesso il versamento e, con ilsecondo, il pagamento di euro 376.896,92 per retribuzioni non corrisposte, TFR espettanze di fine rapporto.2. Riuniti i ricorsi, il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente al pagamento del TFR,rigettandola nel resto.3. Interposto gravame da parte del lavoratore, la pronuncia veniva in toto confermatadalla Corte appello di Napoli, con la sentenza oggetto di impugnazione.4. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa quattro motivi, a cui ha resistito con controricorso la società. Entrambe le parti hannodepositato memorie difensive.5. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanzanel termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:I. con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la parte ha eccepitola nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, in violazione dell’art.102 c.p.c.;II. con il secondo motivo, ai sensi del 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la parte si duoledell’omesso esame di un fatto decisivo, nonché, ai sensi del 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,per violazione dell’art. 2697 c.c. e, infine, ai sensi del 360, comma 1, n. 4 c.p.c., perviolazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte non avrebbe valutato le allegazioniNumero registro generale 20579/2024documentali da cui emergeva che il ricorrente aveva sempre manifestaNtuom elrao s evzioonlaolen 2t9à69 /2d0i2 6Numero di raccolta generale 24846/2026ottenere, oltre alla reintegra, anche il pagamento delle somme spettantegli;Data pubblicazione 29/08/2026III. con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la parte denuncial’omesso esame fatti decisivi e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazionedegli artt. 2112 c.c., 1218 c.c. e 1256 c.c. nonché dell’116 c.p.c., censurando la sentenzanella parte in cui ha ritenuto intervenuta la cessazione dell’ attività della [OSCURATO:SOCIETA]. conconseguente impossibilità sopravvenuta “per mancanza del substrato lavorativo”;IV. infine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la parte ha eccepito la violazionee falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 24, commi 1e 2, e 111, comma 7, Cost..2. In primis, la parte censura la pronuncia per essere stata resa in difetto diintegrazione del contraddittorio nei confronti dell’Istituto previdenziale, litisconsortenecessario, essendo stata proposta una domanda di regolarizzazione contributiva.3. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi del giudicedel merito, il quale ha rilevato, da un lato, una insufficienza di allegazioni circa la domandarisarcitoria ex art. 2116 c.c., sottolineando come nel ricorso introduttivo la parte avevaagito per ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori svolte ed il relativoinquadramento al VII livello dal III riconosciuto dalla Società, - da cui sarebbe scaturito ildanno ex art. 2116 c.c. non essendo stato il rapporto integralmente regolarizzato ai finiprevidenziali e contributivi -, senza tuttavia allegare sufficienti elementi per delineare inmodo adeguato la causa petendi di detta istanza, omettendo anche di indicare il periodoin questione (pag. 5).Dall’altro lato, ha affermato, condividendo quanto già rilevato dal primo giudice esenza che tale affermazione sia stata adeguatamente censurata, che la domanda ex art.2116 c.c. scaturiva “da un irregolare inquadramento e che [era] quindi fondatasull’omissione contributiva in relazione all’inquadramento spettante in virtù delle mansionisuperiori effettivamente svolte”. Ne ha quindi fatto conseguire il rigetto della pretesarisarcitoria “essendo la stessa fondata su una domanda (quella di superioreinquadramento) proposta in via principale e per la quale il ricorrente aveva formulatoespressa rinuncia all’accertamento nel corso del giudizio di primo grado” (pag. 6).4. Trovano pertanto applicazione i principi più volte affermati da questa Corte secondocui la parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, laNumero registro generale 20579/2024mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconNsuomerrtoi seznioneaclee 2s96s9a/2r0i2 6Numero di raccolta generale 24846/2026pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbeData pubblicazione 29/08/2026tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse allasentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che taleintegrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole allastessa soccombente (Cass. 28/6/2024, n. 17893). E ciò nel rispetto del principio diragionevole durata del processo che prevale anche sul principio del contraddittorio ove lasalvaguardia di questo si riveli sintonica al rispetto di un dato meramente formale, senzaincidenza e senza pregiudizio alla situazione giuridica sostanziale (così Cass. 27/2/2017,n. 4917). L'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma miraad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenzaimpugnata è necessario solo se, nel successivo giudizio di rinvio, il ricorrente possaottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (ex plurimis: Cass. n.15219/2018 e n. 19759/2017).5. Nel caso di specie, alla luce del complessivo tenore della motivazione, appare chiarocome una pronuncia di accoglimento della doglianza sarebbe inutiliter data in quanto nonconsentirebbe alla parte di ottenere una pronuncia favorevole.6. Con il secondo motivo, con molteplici argomenti di critica, si censura la sentenzaper avere negato il diritto al riconoscimento dell’importo di euro 376.896,92 richiesto atitolo di retribuzioni non corrisposte, TFR e altre spettanze di fine rapporto. In particolare,la parte, critica la pronuncia per omessa considerazione di un fatto decisivo costituito dalleallegazioni documentali che attestavano la perdurante volontà del lavoratore di ottenereil pagamento delle somme spettantegli, oltre che per violazione dell’art. 2697 c.c., essendostata invertita la regola di riparto degli oneri probatori, infine, per violazione dell’art. 112c.p.c. per esservi un’omissione di pronuncia sul capo di domanda relativo al pagamentodelle somme dovute sino al 31.3.2009.7. Il motivo, per come formulato, presenta plurimi profili di inammissibilità.8. Innanzitutto, come risulta evidente dalla stessa rubrica prima richiamata, il motivocontiene promiscuamente la contemporanea deduzione di vizi di violazione di legge,sostanziale e processuale, nonché di vizi di motivazione, senza alcuna specifica edadeguata indicazione, nell'illustrazione del motivo, di quale errore, tra quelli dedotti, siariferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicatidall'art. 360, comma 1, c.p.c., così non consentendo una correttNaum eidro erengitstirfoi cgeanzeriaolen 2e05 79d/2e0l2 4Numero sezionale 2969/2026devolutum e dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo diNumero di raccolta generale 24846/2026ricorso, "di censure caratterizzate da ... irredimibile eterogeneità" (CDaatas psu.b blSicaezizon.e 2U9/.0 8/n20.2 626242/2014; Cass. n. 3141/2019, n. 13657/2019, n. 18560/2019).9. In particolare, questa Corte ha più volte stigmatizzato tale modalità di formulazioneche risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo di impugnazione nei casi incui, nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile,come accade nel caso di specie, scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altrovizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibilel'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (cfr. Cass. n. 7394/2010, n.20355/2008, n. 9470/2008).10. Procedendo nell’analisi della giurisprudenza di questa Corte formatasi inargomento, va anche rilevato come si è ritenuta inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, non essendo consentita laprospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione alquale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio dimotivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione;infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento dellerisultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurlead uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale oquali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (in termini, Cass. n. 19443 del2011; v. poi Cass. n. 23600 del 2012; Cass. n. 25722 del 2014; Cass. n. 671 del 2015;Cass. n. 15651 del 2017).11. Va altresì osservato come, nella parte in cui si denuncia la violazione di legge, exart. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., il motivo appare anche per altro verso irrispettoso della formain cui andava dedotto, che richiede, a pena di inammissibilità, non solo l'indicazione dellenorme di diritto asseritamente violate, ma anche la specifica indicazione delle affermazioniin diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie e l'interpretazione delleN usmteeros rsegeis trof ogernneriatlae 2 0d57a9l/2la02 4Numero sezionale 2969/2026giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamenteNumero di raccolta generale 24846/2026una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altriDmatae pnubtbi liccaozionnse e29n/0t8i/t2o02 6alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento delladenunziata violazione (Cass. n. 16038/2013, Rv. 626926 - 01).12. Inoltre, osserva il Collegio, come nel corpo del motivo in esame, parte ricorrentediffusamente critica la valutazione dei fatti come operata dai giudici del merito (come èreso palese dalla affermazione, contenuta a pag. 23 del ricorso, a mente della quale visarebbe una “una inesatta valutazione delle allegazioni istruttorie con violazione dilegge”), laddove il ricorrere del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., prescindedalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievoche, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non sicontroverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quandonon si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata afattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014; Cass.n. 22348 del 2007), con la conseguenza che il processo di sussunzione, nell'ambito delsindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone lamediazione di una ricostruzione del fatto incontestata, per quanto detto nella specieinsussistente.13. Infine, il ricorrente invoca esplicitamente anche il vizio di cui all’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c., in una ipotesi chiaramente preclusa, versandosi in un caso di c.d. doppiaconforme, per cui per evitare l'inammissibilità del motivo lo stesso doveva chiaramentespecificare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (cfr.Cass. n. 26774/2016, n. 20944/2019), specificazione affatto contenuta nel motivo inesame.14. Venendo al terzo motivo di ricorso, con lo stesso, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5 c.p.c. si censura l’omesso esame di fatti decisivi, oltre che, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2112 c.c., 1218 c.c. e 1256 c.c. e dell’art.116 c.p.c., criticando la sentenza per avere ritenuto cessata l’attività della [OSCURATO:SOCIETA]. nel2005, sulla base di un’errata valutazione del materiale probatorio.Numero registro generale 20579/202415. Similmente a quanto si è osservato nella trattazione del secondo mNoumteivroo se dzioin raliec 2o9r69s/o20,2 6Numero di raccolta generale 24846/2026a cui si rimanda, anche in tal caso si ravvisano profili di inammissibilità dovuti alla tecnicaData pubblicazione 29/08/2026di redazione del motivo caratterizzata da una inestricabile mescolanza di censureeterogenee con palmare violazione del canone di specificità.16. Inoltre, anche in questo caso, va rilevato come, in relazione al richiamo al vizio dicui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. opera l’efficacia preclusiva della cd. doppia conforme,non essendosi la parte minimamente peritata di addurre elementi a sostegno delladiversità di ratio decidendi delle due pronunce di merito.17. Proseguendo nella disamina del motivo si osserva, per altro verso, come la parterichiama, a sostegno della propria doglianza, copiosa documentazione da cui, a dire dellastessa, risulterebbe infirmato l’accertamento della Corte in ordine alla cessazione dicartella esattoriale avente a oggetto contributi dovuti per il ricorrente sino al 30.6.2008,in un’istanza di rateizzo dei medesimi contributi, nell’estratto conto retributivo da cuiparimenti risulterebbe il versamento dei contributi sino alla predetta data, in due atti diprecetto e, infine, in un’ispezione ipotecaria, documentazione rispetto alla quale non è,tuttavia, dato comprendere se e con quale allocazione la stessa sarebbe stata prodottanelle precedenti fasi di merito.18. Infine, con il quarto e ultimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., e degliartt. 24, commi 1 e 2, e 111, comma 7, Cost..19. In particolare, la parte, dopo avere trascritto i passaggi della pronuncia che intendecensurare, riguardanti il rigetto della domanda, qualificata dalla Corte territoriale, comeavente natura risarcitoria, per difetto di allegazioni sufficienti a delineare la causa petendi,indugia in una serie di considerazioni di ordine generale, del tutto avulse dal decisum, chepassano attraverso l’analisi di disposizioni sulle garanzie apprestate dall’ordinamento atutela dei diritti dei lavoratori, per poi soffermarsi nuovamente sulla questione dellaritenuta cessazione dell’attività della [OSCURATO:SOCIETA]. e, infine, adombrare una violazione delgiudicato costituito da precedente pronuncia, resa all’esito del giudizio avente a oggettol’impugnativa di licenziamento, nel quale non era stata eccepita la cessazione dell’attivitàaziendale, dal che sarebbe discesa una preclusione a farla valere per la prima volta nellapresente sede.20. La censura, oltre a palesarsi inammissibile in quanto non risNpuemetrtoo resgais trdo egein ecraalen 2o05n7i9 /2d0i2 4Numero sezionale 2969/2026specificità e autosufficienza come sopra tratteggiati, è altresì infondata in quanto nonNumero di raccolta generale 24846/2026coglie la ratio decidendi della pronuncia, alla quale muove critiche avulsDeat ad puablblleica zqiounee 2s9t/0i8o/2n0i2 6affrontate nei passaggi motivazionali trascritti nella stessa parte argomentativa del motivodi ricorso per cassazione.21. Il ricorso dev’essere in conclusione respinto.22. Le spese di lite seguono la soccombenza come in dispositivo.23. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs.n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24846/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris