CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 13314/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA t sul ricorso r.g. n. 23346/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avv.to ALDO FONT_ANELLI che lo rappresenta e difende unitamente all'av -v.to 4 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 28/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di 2,9A- CATANIA, depositata il 11/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. R.G.N. 23346/2019 - Udienza del 03/02/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 11/1/2019, la Corte d'appello di Catania, sezione specializzata per le controversie agrarie, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha disposto la risoluzione del contratto di affitto agrario in corso tra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di concedente) e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di affittuario), per inadempimento di quest'ultimo, consistito nel mancato pagamento di diversi canoni scaduti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - pre- messa la validità della decisione impugnata e la procedibilità della do- manda originariamente proposta dal concedente - ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato la gravità dell'inadempimento dell'affittuario, a fronte della mancata dimostrazione dei contestati inadempimenti del concedente, tale da giustificare la richiesta risoluzione del contratto dedotto in giu- dizio; con la medesima decisione, il giudice d'appello ha altresì rilevato la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva de- terminato l'importo delle spese di lite, e là dove aveva ritenuto sussi- stenti i presupposti per la condanna dell'affittuario al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 3, c.p.c.; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; le parti hanno depositato memoria considerato, preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata, ap- paiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., an- che con riferimento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione;Adunanza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 23346/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che, pertanto, visto l'art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discus- sione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 3/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] csgi-fi - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] arto Ur 'uoli Adunanza