CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 23032/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15950/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inPorlezza, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di F.[OSCURATO:PERSONA] s.n.c., elettivamente domiciliato in Como, via Odescalchi n. 30, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Comodepositato i l 10 /3/2021 nel procedimento n. 146/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] si rendeva aggiudicatario di un bene facente parte dell’attivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. posto in vendita all’asta tenutasi in data 22 gennaio 2020, con obbligo di versamento del saldo del prezzo entro il 21 maggio 2020. Zotovs, non avendo potuto rispettare il termine fissato per impedimenti nelle pratiche di concessione del mutuo, chiedeva una proroga per provvedere al versamento del prezzo, con un’istanza che il G.D. respingeva dichiarando, nel contempo, la decadenza dell’istante dall’aggiudicazione. 2. Il provvedimento veniva impugnato da Zotovs con atto qualificato “opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 CPC”che il Tribunale di Como riqualificava come reclamo ex art. 26 l. fall. e rigettava, escludendo l’applicabilità alle procedure concorsuali dell’art. 54-ter l. 77/2020 ( rectius d.l. in conseguenza della pandemia, la sospensione delle procedure esecutive individuali. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 10 marzo 2021, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. L’impugnazione pr oposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del G.D. è stata espressamente qualificat a dal tribunale quale reclamo exart. 26 l. fall.. Avverso una simile statuizione è ammissibile la presentazione di un ricorso straordinario per cassazione exart. 111 Cost.. Infatti, il tribunale, confermando il provvedimento del G.D. con cui è stata negata la proroga del termine per il versamento del prezzo di aggiudicazione e revocata l’aggiudicazione, ha negato il diritto di Zotovs ad ottenere il trasferimento dei beni del fallito ed ha così deciso una controversia fra parti contrapposte, con una pronuncia non soggetta ad altri mezzi di impugnazione. Occorre però rilevare, ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. civ., che il procedimento di reclamo non poteva essere proseguito. Lo stesso provvedimento impugnato, dopo aver registrato in esordio come l’atto di gravame fosse stato depositato soltanto il 28 gennaio 2021, malgrado il provvedimento del G.D. fosse stato comunicato fin dal 7 gennaio 2021, ha solo fatto cenno, non elevandola ad autonoma ratio decidendi, alla questione della tardività del reclamo, in ragione della sua proposizione oltre il termine di legge (vale adire al termine di dieci giorni previsto dall’art. 26, comma 3, l. fall.). Ciò nonostante, questa Corte può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’impugnazione che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di secondo grado, non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del procedimento di impugnazione (cfr. Cass. 26525/2018, Cass.16863/2017, Cass. 25209/2014). Né vale ad escludere un simile rilievo l’assunto dell’odierno ricorrente (v. pag. 3 del ricorso) secondo cui l’applicabilità alla fattispecie in esame della sospensione prevista dall’art. 54-terd.l. 17 marzo 2020, n. 18, introdotto dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, renderebbe il ricorso tempestivo e legittimo. Invero, la norma (non più vigente) prevedeva una sospensione semestrale che è stata prorogata dapprima (ad opera dell’art. 4, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137) 5. In forza delle ragioni sopra illustrate il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato perché il giudizio di reclamo non poteva essere proseguito e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a