CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. v [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti donniciliari, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 416, commi 1 e 5, cod. pen, con l'aggravante del numero dei partecipi superiori a 10, per aver partecipato con il ruolo di promotore e organizzatore ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché di altri reati tributari, autoriciclaggio e riciclaggio dal 2019 al 2023 (capo 1), 74 reati di cui all'art. 8 Divo 74/2000 (contestati nei capi da 2 a 75), 24 reati di autoriciclaggio dei proventi dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, si contesta al [OSCURATO:PERSONA], quale organizzatore del sodalizio criminoso e quale amministratore di fatto delle società cartiere (almeno sette), amministrate formalmente da prestanomi, alcuni dei quali suoi conoscenti e collaboratori, costituite ed utilizzate per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, di aver messo a disposizione di acquirenti - utilizzatori, società cartiere che emettevano fatture per operazioni inesistenti dietro pagamento di una provvigione, fatture che venivano pagate con bonifici ai fine di creare una parvenza di effettività e a cui seguiva la successiva riconsegna del denaro in contante, decurtata da una percentuale. Il giudice a quo, pertanto, ha confermato le determinazioni del Gip in tema di sussistenza della gravità indiziaria e ha ravvisato le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., che il giudice ha affermato sulla base della gravità delle condotte contestate e della abitualità al reato, senza effettuare alcuna valutazione del rischio concreto di commissione di reati, in relazione al profilarsi di un'occasione prossima. La giurisprudenza di legittimità, sebbene con orientamento non pacifico, ritiene invece necessario che il giudici effettui un giudizio prognostico concreto, indicando le specifiche occasioni di recidivanza di reati analoghi, soprattutto nelle ipotesi in cui vi è una notevole distanza temporale tra l'applicazione della misura e la commissione dei reati contestati in via provvisoria. Il giudice, con motivazione tautologica ed illogica, ha inferito l'attualità delle esigenze cautelari dalle modalità di realizzazione della condotta contestata. Non è stato però considerato che dalla prima metà del 2021 il ricorrente è uscito di scena dalla compagine associativa, di fatto accentrata nella sola figura del [OSCURATO:PERSONA], vero vertice e artefice del sodalizio, che ha proseguito da solo nell'attività illecita fino al 2023, come unico capo dell'associazione criminale. [OSCURATO:PERSONA] è stato allontanato dal [OSCURATO:PERSONA] dall'associazione a causa di incomprensioni ed è ritornato nel paese di origine, luogo lontano e diverso da quello in cui operava l'associazione, radicata nel territorio emiliano. Non sussiste quindi alcuna occasione che potrebbe rendere prossima la commissione di reati della medesima indole. Il ricorrente deduce, pertanto, la cessazione di ogni attività illecita in epoca assai lontana dall'applicazione della misura cautelare e la necessità di una valutazione che tenga conto anche del tempo trascorso dalla commissione dei reati. Inoltre, a seguito dell'emissione del sequestro preventivo delle società utilizzate per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e dei conti correnti, e del sequestro probatorio delle fatture e di ogni altra documentazione contabile, con la chiusura delle indagini preliminari, si è determinata l'interruzione dell'attività criminosa e non si profila alcun pericolo di inquinamento probatorio, che il giudice a quo ha ravvisato facendo un generico e presuntivo richiamo alla possibilità che vengano artefatti documenti. Le esigenze cautelari si sono dunque affievolite e il giudice avrebbe potuto disporre la revoca o la sostituzione della misura domiciliare con altre meno afflittive. Non è stata quindi valutata l'adeguatezza di eventuali misure cautelari gradate. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate sono infondate. 1.1.Le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito che i principi di proporzionalità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest'ultimo, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324). Il giudice deve pertanto spiegare le ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura gradata, indicando gli elementi specifici che nel singolo caso inducono a ritenere ragionevolmente che la misura applicata all'indagato sia quella più idonea a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate (Sez. 5 n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304). Nel caso in cui venga richiesta la revoca o la sostituzione della misura degli arresti domiciliari, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone quindi l'individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali misure di minore afflittività vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato. La valutazione di tali profili integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione, onde, in presenza di adeguata motivazione al riguardo, le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 1.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che il ricorrente, in modo sistematico e continuativo, per oltre un triennio dal 2019 al 2021 senza alcuna soluzione di continuità, ha impiegato numerose strutture societarie, quale gestore di fatto delle società emittenti, ai fini di emissione di fatture per operazioni inesistenti, svolgendo tale attività in forma associata. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, si occupava del reperimento di società cartiere e si avvaleva di collaboratori ( ad esempio tale [OSCURATO:PERSONA]), nonché del trasferimento del denaro in contanti a riconsegnare, anche per importi ingenti, a fronte della corresponsione del 14% di commissione. Il giudice ha evidenziato che nell'interrogatorio di garanzia innanzi al GIP il [OSCURATO:PERSONA], promotore della suddetta associazione a delinquere e artefice del sistema organizzato di frode fiscale, ha fornito elementi sia a proprio carico che a carico degli altri coindagati, illustrando i ruoli e le condotte, ed ha affermato di aver svolto, in un primo periodo, l'attività criminosa "in società" con il [OSCURATO:PERSONA], fino al 2021, suddividendo anche i profitti, senza tuttavia nulla rivelare in ordine alle effettive ragioni dell'interruzione dei rapporti con il socio. Pertanto, quanto all'interruzione dell'attività criminosa, il giudice a quo ha ritenuto non credibile che l'allontanamento del ricorrente dal sistema architettato dal [OSCURATO:PERSONA] alla fine del 2021 sia dipeso soltanto da motivazioni di carattere personale, ed ha al riguardo richiamato le captazioni ambientali dalle quali emerge una certa sfiducia e acrimonia del [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi del sodale [OSCURATO:PERSONA] per motivi attinenti alla gestione della comune attività illecita (intercettazione telematica ambientale con trojan del 29/09/2021). Il giudice a quo ha altresì evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcun contributo alla ricostruzione della vicenda, né ha ammesso anche solo parzialmente i fatti ascritti, così da potersi evincere un affievolimento delle esigenze cautelari, ritenendo, al contrario, di condividere il giudizio di pericolosità sociale dell'indagato formulato dal GIP sotto il profilo del pericolo di reiterazione delittuosa specifica, richiamando anche i precedenti penali per rapina da cui egli è gravato ed inferendo da tale precedente una proclività alla violazione della legge penale. Né - afferma il giudice - il sequestro preventivo delle società cartiere del "gruppo [OSCURATO:PERSONA]" esclude che l'indagato possa mettere a frutto la professionalità acquisita nel settore e che tale esperienza possa essere messa a disposizione di altre imprese riferibili a terzi soggetti. Inoltre, in ordine alla regola generale contenuta nell'art. 275 cod. proc. pen., si osserva che l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone l'individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali queste ultime vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato. Nel caso in disamina il giudice a quo ha ampiamente e congruamente motivato, affermando l'inidoneità di misure non custodiali meramente limitative della libertà di spostamento, in quanto verrebbero riconosciute ampie libertà di azione e di contatti interpersonali all'indagato che ben potrebbe intessere relazioni e rapporti personali, anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche disponibili, per svolgere altre attività illecite, coadiuvando altri soggetti gravanti nel medesimo ambiente criminale radicati nel casertano, anche avvalendosi di familiari, per occultare somme di danaro di provenienza illecita. D'altronde il ricorrente si limita a sollevare la questione della esecuzione dislocata della misura degli arresti domiciliari in luogo lontano dalla regione ggi-e--Er—ni193, sebbene sia emerso che l'associazione operava in territorio emiliano e casertano, essendo state aperte alcune società cartiere proprio in quest'ultima provincia. 1.2. Tali considerazioni, fondando appieno la necessità di cautela, determinano ITultroneità della disamina della tematica afferente al pericolo di inquinamento probatorio, profilo/ da ritenersi assorbito. 3.11 ricorso va, dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.