CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 08097/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30939/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] N.V. Succursale di Milano , incorporante ING Lease (Italia) S.p.A.,rappresentata e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] , Paola L umini e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Po , n. 28 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, P iazza della Libertà, n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: IMU avverso la sentenza n. 1194/2018 del la C TR della Lombardia, depositata il 20/3/2018. Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 3 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. La [OSCURATO:PERSONA] (ITALIA) s.p.a., ora [OSCURATO:PERSONA] N.V. Succursale di Milano, proponeva ricors o , davanti alla Commissione t ributaria provinciale di Milano, avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, con il quale il Comune di Ossona aveva contestato alla contribuente il mancato pagamento dell’imposta con riferimento ad un complesso immobiliare concesso in locazione, con contratto leasing, a società successivamente dichiarata fallita (in data 25/6/2013), contratto anticipatamente risolto (in data 24.1.2013) sulla base d i clausola risolutiva espressa. 2. L ’adita Commissione t ributaria p rovinciale accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzion i irrogat e , che dichiarava non dovut e , sancendo,invece, la debenza del tributo e degli interessi . 3. L a Commissione t ributaria r egionale della Lombardia rigettava il gravame della contribuente , addebitando alla stessa le sanzioni amministrative nella misura del 30%, sulla base della considerazione che, nel periodo intercorrente fra la risoluzione del contratto di locazione e la riconsegna del bene, è il proprietario il soggetto tenuto alversamento del tributo, in quanto l’utilizzatore è mero detentore sine titulo del benetassato. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] N.V. Succursale di Milano,sulla base di quattro motivi, cui il Comune di Ossona ha resistito con controricorsoe memoria. CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2001 e 1591 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., per non aver la CTR ritenuto che l’espressione durata del contratto di leasing contenuta nell’art. 9 citato doveva considerarsi comprensiva anche del periodo che va dalla formale risoluzione del vincolo fino alla riconsegna dell’immobile alla società concedente. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2. In base al la lettura del disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011,che questa Corte ha fornito anche di recente, cui il Collegio intende dare continuità, il soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente. (Cass. n. 29973/2019; n. 25249/2019; n. 418/2021). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2001 e 1362 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ., per non aver la CTR esaminato la clausola contenuta nell’art. 19 del contratto di leasing, dalla quale avrebbe potuto evin cere che il reale momento di scioglimento del contratto è da individuarsi, sulla base degli accordi intercorsi tra le parti, nella riconsegna dell’immobile. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2.L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 cod.civ., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione). 2.3.Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 22536/2007). 2.4.D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. n. 15604/2007; Cass. n. 4178/2007). 2.5.Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. n. 7500/2007; n. 24539/2009). 2.6. Nel caso di specie, il giudice del gravame, dopo aver dato atto della circostanza per cui il contratto di leasing era stato risolto per inadempimento dell’utilizzatrice in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando la concedente, mediante lettera raccomandata, si era avvalsa della clausole risolutiva espressa contenuta nel contratto, ha condivisibilmente (alla luce di quanto si è esposto nell’analisi del primo motivo) evidenziato che è il titolo (vale a dire, il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatore finanziario, e non già la disponibilità del bene, sicchéciò che rileva non è la consegna dello stesso, ma la semplice stipula del contratto. 2.7.Nessuna rilevanza, ai fini di una differente valutazione dei fatti di causa, assume la clausola contenuta nell’art. 19 del contratto di leasing (a mente della quale l’utilizzatore, in caso di risoluzione del rapporto, avrebbe dovuto immediatamente restituire alla concedente l’immobile oggetto del contratto), clausola cheevidenzia che l’azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 cod.civ. tende (a differenza di quella ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 cod.civ., che ha natura costitutiva) ad una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti negoziali, previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. 2.8.Del resto, va ricordato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 1372 cod.civ., il contratto, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, non produce effetto rispetto ai terzi, da identificarsi, nel caso di specie, nell’amministrazione finanziaria, ragion per cui il mancato adempimento all’obbligo assunto dall’utilizzatrice di restituire immediatamente, al momento della risoluzione del contratto, il bene concessole in leasinggiammai avrebbe potuto avere riflessi sui rapporti con l’Erario. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 329 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4), cod.proc.civ., per aver la CTR, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e del divieto di reformatio in pejus, irrogato le sanzioni in presenza di un giudicato interno sul punto. 3.1. Il motivo è fondato. 3.2.Il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 cod.proc.civ. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 ; Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 21504 del 06/10/2020). 3.3.Orbene, la contribuente è r isultat a vittoriosa , all’esito del giudizio di primo grado, quanto al profilo delle sanzioni (annullate dalla CTP), sì cheil Comune avrebbe dovuto sul punto proporre appello incidentale, per cui, in difetto di tale gravame, la CTR non avrebbe potuto motu proprio condannare, ciò nonostante, la contribuente al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura del 30%. 3.4. In senso contrari o non po sson o valorizzarsi le conclusioni (trascritte a pagina 17 del controricorso) rassegnate dal Comune con le controdeduzioni in appello ( Chiede che questa Ecc.ma Commissione tributaria regionale: Voglia rigettare l’appello proposto dall’appellante e Voglia altresì confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui conferma l’avviso d’accertamento ), atteso chela richiesta di conferma della sentenza di primo grado limitatamente alla parte (relativa alla debenza del tributo) favorevole al Comune, non porta con séla proposizione di una impugnazione (incidentale) quanto alla parte (concernente le sanzioni) della medesima sentenza, che vedeva soccombente l’ente pubblico, in mancanza di una sufficientemente univoca manifestazione di volontà di chiedere il riesame della prima decisione. 3.5. Un nesso di pregiudizialità, infine, tra l’imposta principale e le sanzioni accessorie è configurabile solo nel caso di annullamento della prima, ben potendo, come nel caso di specie, annullarsi le seconde (ad esempio, per incertezza normativa) e confermarsi il tributo, base di calcolo delle sanzioni. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole, in via subordinata, della violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., per averela CTR condannato la contribuente al pagamento di una sanzione nella misura del 30%, pur non essendo, a suo dire, ad essa ascrivibile alcuna condotta sanzionabile. 4.1.Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento limitatamente al terzo motivo, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata, e n on essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, nel senso che l’originario ricorso, così come aveva statu ito la sentenza di primo grado, merita di essere accolto limitatamente alle sanzioni, che non sono dovute. 6. Il parziale accoglimento del ricorso, sia pure limitatamente al profilo delle sanzioni, così come l’evolversi della giurisprudenza sopra richiamata, giustificano la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il terzo motivo, rigetta il primo ed il secondo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso limitatamente alle sanzioni che dichiara non dovute. Compensa le spe