CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37046/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt.110, 624- bis e 625, nn.2 e 5, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello con specifico riferimento al perfezionamento dell'aggravante di cui all'art.625, n.5, cod.pen.. Avendo la Corte territoriale congruamente dato atto delle risultanze istruttorie, sulla base delle quali gli operanti avevano dichiarato di avere visto inequivocabilmente tre persone "armeggiare intorno al compendio del furto consumato", identificando gli stessi come gli autori del fatto appena compiuto e rimanendo quindi non rilevante - ai fini dell'integrazione dell'aggravante - l'intervenuta assoluzione di uno dei tre imputati. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am