CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 04908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10662/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA delta CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1919/2018 depositata il 28/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato ricorso per cassazione della sentenza n. 1919/2018 della Corte di Appello di Palermo del 7/9/2018, pubblicata in data 28/9/2018, resa tra essa Soter e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. 2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. si è costituita con controricorso. 3. Il ricorso, rubricato con n. 10662/2019 R.G., è stato fissato per la Camera di Consiglio in data 23/11/2022. 4. Con memoria in data 17/10/2022 la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato: (i) dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art.190 cod. proc. civ.; (li) procura speciale con la quale il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha ricevuto mandato al fine di rinunciare al ricorso. 5. Con comunicazione alla Cancelleria di questa S.C. in data 24/10/2022 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato di rinunciare al proprio controricorso, con compensazione delle spese di giudizio. Tale dichiarazione, pur non essendo qualificata come atto di accettazione, può essere apprezzata in questo senso, e comunque, anche se così non fosse, renderebbe irrilevante la mancata notificazione della rinuncia di cui al punto che precede, ed escluderebbe il carico delle spese. . P.Q.M. La Corte dichiara estinto il . Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 23/11/2022, nella camera di Cons