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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 27862/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16657/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 45P29 1024 V), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], e le ttivamente domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio del Prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (c. f. [OSCURATO:PERSONA] 36530 F839E) e [OSCURATO:PERSONA] (c. f.[OSCURATO:PERSONA] 35L43 F848P), rappresentati e difesi in appello dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] SAL17 D086L) ed Oggetto: Vedute–Distanze. elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sitoin Catanzaro , via Lidonnici n. 7; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2065/2017, pubblicata il 23novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Paola – Sezione distaccata di Scalea, con sentenza n. 336 del 7/9.08. 2013, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di appartamento sit o in Bonifati, loc.

Pietrabianc a, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile sottostante quello di loro proprietà, e per l’effetto lo condannava alla rimozione della porta finestra insistente sulla particella catastale n. 20 siccome di proprietà degli attori, con ripristino dello stato dei luoghi, rigettata quella risarcitoria e quelle riconvenzionali; - sul gravame interposto da parte dell’originario convenuto, la Corte di appello di Catanzaro, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 2237 del 23.11.2017, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata , condannando l’appellanteal pagamento delle spese di lite del grado.

A sostegno della decisione, il Giudice di secondo grado, quanto alla censura della sentenza del Giudice di prime cure che aveva riconosciuto la proprietà della particella 419 sub. 19 in capo ai coniugi Strazzallo-Fichera a seguito dell'atto di rettifica unilaterale del 4.05.2007 a mezzo del [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, accolto la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, rilevava che non erano state contestate con esplicito motivo le risultanze della C.T.U. laddove aveva accertato la proprietà del bene in contestazione in capo agli appellati.

Relativamente alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni dovuti da infiltrazioni d'acqua, inoltre, asseriva di condividere l'iter logico seguito dal primo giudice che aveva rigetta t a la domanda in quanto sfornita di prova , riferendosi le dichiarazioni del teste Spataro a d "un tubo di ferro esterno che veniva da fuori e saliva verso il piano di sopra”, per cui risultava carente la prova della riferibilità della tubazione agli appellati.Infine, quanto alla denuncia di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di rimozione della tettoia costruita dai coniugi Strazzullo - Fichera lesiva dell'aspetto architettonico dello stabile e costruita, a detta dell'appellante, senza alcuna autorizzazione amministrativa e senza il consenso del Condominio, non appariva fondat a , in primo luogo, per la genericità della doglianza , non spiegando [OSCURATO:PERSONA] le ragioni per le quali la tettoia sarebbe stata lesiva dell’aspetto architettonico dello stabile, per altro aspetto, per non rilevare la mera mancanza di concessione e/o autorizzazione amministrativa ed essendo comunque espressione del legittimo uso delle parti comuni ai sensi dell’art. 1102 c.c.; -per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi; - i coniugi Strazzallo - Fichera , sebbene ritualmente intimati, non hanno svolto difese in questa sede; - in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la v iolazione e/o la falsa applicazione dell'art. 132 c ommi 2, 3 e 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 e n. 5 c . p . c ., per n ullità della sentenza appellata, essendo la motivazione solo apparente, comunque monca, perplessa e contraddittoria.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza gravata è, in primo luogo, nulla in quanto solo apparentemente motivata per avere la Corte territoriale ritenutoche lo Zenna non avesse esercitato l'azione per usucapione della zona di terr eno in contesa, poiché "la domanda era diretta a respingere imposizione di limitazione della situazione antigiuridica posta in esser dalla convenuta mediante la rimozione delle opere che si assumono lesive del diritto di proprietà".Da tali considerazioni si è fatto discende re che il convenuto doveva essere condannato alla eliminazione della porta finestra dallo stesso realizzata sulla predetta area di corte siccome di proprietà esclusiva degli istanti, con ripristino dello stato dei luoghi.Pertanto, tale motivazione alla luce delle rispettive richieste e deduzioni, male interpretate, come dai motivi interposti, comporta l'antigiuridicità della decisione per avere deciso senza tenere conto della sentenza del Tribunale di Paola –Sezione distaccata di Scalea n. 135 del 2004, giudizio introdotto dai medesimi attori, che presentava identico petitum rispetto a quello odierno .

Aggiunge il ricorrente che viene del tutto ignorata la sussistenza di cosa giudicata in punto di fatto sulla proprietà della piccola fascia di terreno ceduta e posseduta dallo Zenna fin dalla consegna dell’appartamento da parte dell’unico proprietario nel 1983.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 360 n . 3 c.p.c. , in combi nato disposto con l’art. 39 c . p . c . (violato p er avere tralascia t o di verificare la sollevata eccezione di litispendenza) e dell'art.324 c.p.c. poi (nell'emettere sentenza in contrasto e con assoluta assenza di motivazione sul punto in presenza di precedente sentenza resa inter partes, come tempestivamente dedotto e documentato).

Ad avviso del ricorrente sussiste ulteriore ragione di nullità della sentenza impugnata sia con riguardo al mancato esame delle eccezioni sollevate in primo grado, reiterate in secondo grado e non osservate dal Giudice a quo, sia in riferimento a quanto omesso di osservare nell’ammettere mezzo istruttorio inammissibile per tardiv ità , e ancor più la sussistenza di una precedente lite inter partes sullo stesso oggetto definita con sentenza passata in giudicato e versata in atti in primo grado, con mancata attenzione de lla sua rilevanza e decisività da parte della Corte di appello .

In altri termini, la Corte distrettuale ha condiviso la sentenza di primo grado le cui argomentazioni erano sorrette da CTU, che a sua volta si basava sulla "rettifica" notarile dell'atto di acquisto, atto notaio Amato n. 111174 del 4.5.2007 avvenut a successivamente, a cura dell'unico originario proprietario e costruttore dell’intero stabile.

Tutto ciò non prestando attenzione al giudicato che si era già formato nonchè sull'erroneo convincimento della mancata contestazione, in sede di appello, della c.t.u. espletatain primo grado.

Di converso, doveva essere ritenuta inammissibile la produzione di siffatto atto da parte dell’ausiliario del giudice, oltre ad essere stata ampiamente contestata la relazione peritale in sede istruttoria di primo grado, tanto da essere stati depositati chiarimenti resi dal c.t.p., con i quali veniva esaminata la questione della erroneità dei confini di proprietà e l’illegittimità dell’atto di identificazione catastale del 04.05.2007.

La censura poi prosegue quanto alla valutazione della prova testimoniale, in particolare alle dichiarazioni rese dal teste Ambruosi, che aveva riferito chiaramente di sostituzione di un tubo di scarico della colonna montante dell’appartamento sovrastante.

I primi due motivi di ricorso – da trattare congiuntamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince, attenendo entrambi alla utilizzabilità delle risultanze peritali – sono privi di pregio.

Sotto il profilo dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. le censure sono inammissibili, in quanto il vizio motivazionale non risulta essere stato veicolato secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità al riguardo (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053), evidenziandosi che non è stato indicato il fatto decisivo omesso, ossia l’esercizio di una azione per usucapione dell’area in contestazione, nei sensi in cui se ne discute in questa sede, pretesa azione che non può essere considerata quale un fatto storico.

A ciò va aggiunto che, comunque, i motivi difettano pure di specificità quanto alla doglianza relativa alla ricognizione dello stato dei luoghi e all’accertamento delle relative particelle di proprietà operate dal c.t.u. e fatta propria dal giudice di prime cure e poi dalla Corte di merito, atteso che non viene neanche riportata la relazione dell’ausiliare del giudice per la parte che qui rileva a fronte delle censure di merito sollevate in sede di merito con riferimento alla stessa, di cui alle osservazioni del c.t.p. (riprodotte nel ricorso pag. 13 e ss).

Al riguardo si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale si ritiene di dare continuità, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione, oltre a riportare il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione ( Cass. n. 11482 del 2016; Cass. n. 12703 del 2015; Cass. n. 1815 del 2015; Cass. n. 16368 del 2014; Cass.n. 1652 del 2012).

Del pari è generica la stessa deduzione di decisività delle osservazioni redatte dal c.t.p., nelle quali viene fatto riferimento anche ad un terzo condomino, certo [OSCURATO:PERSONA], estraneo al presente giudizio (v. pag. 15 delle osservazioni).

Inoltre, si osserva che quanto all’eccezione di giudicato con richiamo di precedente pronuncia del Tribunale di Paola – Sezione distaccata di Scalea n. 135 del 2004, della stessa non viene fatto alcun cenno nella sentenza impugnata, ma è rilegata all’interno del ricorso, nel quale non viene neanche precisato l’oggetto delle domanda, che emerge tuttavia dalla invocata sentenza, secondo cui Strazzullo – Fichera avevano chiesto la rimozione di una tettoia e di un barbecue, oltre ad un cancello con il quale era stata chiusa un’area condominiale, opere realizzate nel luglio 1985, mentre nella specie si verte in ipotesi di apertura di una porta di accesso, in luogo della preesistente finestra, con occupazione della particella catastale n. 20 di proprietà degli attori, opera realizzata nel novembre 2002.

È pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di vendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, mentre essi possono assumere valore determinante solo nel caso in cui le parti abbiano fatto riferimento esclusivo ad essi e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene.

Nella specie la C orte d'appello, nel condividere le conclusioni del c.t.u., osserva che le risultanze della consulenza, attraverso la quale veniva accertata la proprietà del bene in contestazione in capo agli appellati, non erano state censurate con esplicito motivo e siffatto argomento non risulta neanche avere formato oggetto di critica.

Non vi è stata,pertanto, alcuna violazione delle norme indicate nei motiv i in esame , neanche quanto alla dedotta tardività della stessa.

D 'altronde, la c.t.u. non costituisc e un mezzo di prova in senso proprio, al quale le parti posso no fare ricorso per sottrarsi all'adempimento degli oneri probatori posti a loro carico, ma uno strumento di valutazione preordinato ad un migliore apprezzamento di circostanze o elementi contraddistinti da peculiari risvolti tecnici, il giudice può avvalersene anche per l'acquisizione di dati il cui accertamento implichi il possesso di particolari cognizioni (c.d. consulenza percipiente), a condizione che le parti, entro i termini previsti a pena di decadenza per l'istruzione probatoria, abbiano provveduto all'allegazione dei fatti corrispondenti, ponendoli a fondamento delle rispettive domande o eccezioni (cfr. Cass.10 settembre 2013 n. 20695; Cass. 13 marzo 2009 n. 6155; Cass.26 novembre 2007 n. 24620).

Infine, è altrettanto generica la questione della valutazione della prova testimoniale in relazione alla domanda riconvenzionale, per avere il Giudice di appello fatto riferimento alle dichiarazioni del teste Spataro (riferiva di un tubo di ferro esterno che veniva da fuori e saliva verso il primo piano, dunque con andamento contrario rispetto alle due proprietà); d’altro canto, le dichiarazioni rese dal teste Ambruosi, per stessa affermazione del ricorrente, atterrebbero all’avvenuta esecuzione dei lavori di cui alla medesima domanda, ma non anche alle cause degli stessi; - con il terzo motivo il ricorrente evidenzia la violazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c. , in combinato disposto con l'art.112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), sia in relazione alla domanda attrice sia in riferimento alle domande spiegate in riconvenzionale, per non essere stata correttamente esam inata una domanda spiegata in via riconvenzionale, reiterata in appello.

In relazione a tali ulteriori vizi, benchè per diverso profilo, risultano già esaminati i fatti raccolti nel processo, tuttavia il ricorrente ritiene necessario ricordare che il Giudice è chiamato a decidere sempre nei limiti “imposti dalla stesura della domanda e della risposta, ivi incluse le eventuali riconvenzionali”.

Il principio sancito dall'art. 112 c . p . c. risulta palesemente violato per quanto oggetto di riconvenzionale.

E’ facile rivedere come il rigetto della domanda in riconvenzionale spiegata daZenna risulta avulsa da l l’ intero contesto probatorio raggiunto in primo grado e quindi contraddittoria, peggio ancora come confermata, con motivazione apodittica e sganciata dalla prova.

La doglianza è palesemente infondata.

Osserva il Collegio come il tema relativo alla limitazione del poteredel giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalleparti riguardi, propriamente, l'individuazione dei soli elementi essenzialidella domanda, segnatamente integrati dalla c.d. causa petendi (ossia dai fatti posti a fondamento della pretesa spiegata in giudizio) edal petitum, ossia dal bene della vita concretamente perseguito (c.d. petitum indiretto) o, alternativamente, dalla pronuncia giudiziale strumentale al conseguimento di detto bene (c.d. petitum diretto) .

D el tutto estranea all'ambito oggettivo della domanda deve conseguentemente ritenersi la questione concernente la valutazione dei mezzi di prova che le parti abbiano alleg ato a sostegno delle proprie ragioni, trattandosi, con riguardo a tale valutazione, di un potere cheal giudice rimane costantemente conservato ogni qualvolta, sui fatti in relazione ai quali si riferiscono detti mezzi di prova, persista la contestazionetra le parti.

Nel caso di specie, avendo l'odierno ricorrente proposto in appello la propria contestazione sull'accertamento (negativo) compiuto dal giudicedi primo grado in relazione ai fatti posti a fondamento della propria domanda ri convenzionale , e ave ndo dunque devoluto in sede di appello la questione della concreta sussistenza di tali fatti, del tutto correttamente il giudice d'appello ha esteso la propria cognizione alla valutazione (o rivalutazione) dei mezzi di prova indicati dalla stessa ricorrente a sostegno della propria domanda.

Dev'essere, pertanto, recisamente escluso il ricorso di alcuna questione di giudicato sulla valutazione della prova in sé (e quindi sullarilevanza dell'eventuale contestazione o meno, ad opera delle parti,dell'attendibilità di una determinata fonte di prova nel corso del giudizio), dovendo limitarsi, il tema del giudicato, all'eventuale carattere contestato (o incontestato) dei 'fatti' invocati dalle parti a fondamento; - con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. , in riferimento al mancato, corretto "esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

La censura insiste sugli stessi fatti dedotti ed articolati in nanzi, segnatamente in ordine alla correzione dell'atto pubblico dell'acquisto, datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quale gli attori sarebbero comparsi innanzi al Notaio da soli, senza l'altra parte (cioè il cedente), circostanza da riferire al successivo passaggio della vicenda processuale, laddove in sede di CTU viene posto a base del convincimento del tecnico, assurgendo a dignità di prova sotto il profilo tecnico.

Ad avviso del ricorrenteappare di tutta evidenza l'errore commesso dal Giudice di primo grado col premiare la palese frode, ancor più grave è l'errore del Giudice a quo, quando dà, col suo convincimento, decisiva forza a tale atto notarile ed alle elucubrazioni circa la validità delle conclusioni del CTU sul punto, senza alcun suo contributo, purerichiesto dal CTU nei chiarimenti.

Il quanto motivo è inammissibile e il suo esame è precluso dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

Invero, avendo l'odierno ricorrente esperito appello controuna sentenza resa in data 2 3 novembre 20 17 , il suo gravame risulta, per definizione, proposto con ricorso di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012 e siffatta circostanza determina l'applicazione, "ratione temporis", dell'art. 348 - ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass.18 settembre 2014 n. 26860; in senso conforme, Cass. 9 dicembre 2015 n. 24909, nonché Cass. 11 maggio 2018 n. 11439), normache preclude, in un caso - qual è, come si dirà, quello presente - di c.d.

"doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., preclusione che opera anche in relazione al caso in cui venga ipotizza ta la presenza di un "errore di percezione attinente allaricognizione del contenuto oggettivo della prova".

Difatti, reputa il Collegio che debba darsi seguito al principio - p ur non unanimemente affermato da questa Corte (in senso contrario si veda, infatti, Cass. 5 novembre 2018 n.28174) - secondo cui, "in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della pro va, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da par te del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione,non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, com m a 1, n. 5 c.p.c.d all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 , convertito dalla l . n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché “a fortiori” se ne deve escludere la denunciabilità in caso di c. d.

«doppia conforme», stante la preclusione di cui all'art. 348 - ter, ultimo commac.p.c. (Cass. 3 novembre 2020 n. 24395).

E’ stato affermato in modo condivisibile — dalla pronuncia da ultimo citata — come "un residuo controllo in sede di legittimità" potesse essere 'ammesso" sotto il vigore del vecchio testodell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (cioè quello anteriore alle modifiche apportate dall'art. 54, comma 1 lett. b) del decreto - legge 2 2 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), "qualora il travisamento delle prove avesse messo capoad un vizio logico di insufficienza di motivazione", atteso che anche tale evenienza era idonea ad integrare il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 24395 / 2020, cit.) .

Per contro, "diversa dev'essere ora la conclusione, non essendo più consentita la possibilità di censurare per cassazionel'insufficienza o contraddittorietà della motivazion e se non quando il vizio risulti d al testo d ella sentenza impugnata ", e cioè "a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (così, nuovamente, Cass. n. 24395 / 2020).

Nella specie non può dubitarsi della confo rmità delle due pronunce, rispettivamente rese dal Tribunale di Paola – Sezione di Scalea e dalla Corte catanzarese, circostanza l'insussistenza della quale è onere del ricorrente dimostrare (Cass. 22 dicembre 2016 n. 26774; Cass. 6 agosto 2019 n. 20994) e non assolto.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio non avendo i resistenti svolto difese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16657/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 45P29 1024 V), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], e le ttivamente domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio del Prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (c. f. [OSCURATO:PERSONA] 36530 F839E) e [OSCURATO:PERSONA] (c. f.[OSCURATO:PERSONA] 35L43 F848P), rappresentati e difesi in appello dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] SAL17 D086L) ed Oggetto: Vedute–Distanze. elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sitoin Catanzaro , via Lidonnici n. 7; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2065/2017, pubblicata il 23novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Paola – Sezione distaccata di Scalea, con sentenza n. 336 del 7/9.08. 2013, accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di appartamento sit o in Bonifati, loc. Pietrabianc a, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’immobile sottostante quello di loro proprietà, e per l’effetto lo condannava alla rimozione della porta finestra insistente sulla particella catastale n. 20 siccome di proprietà degli attori, con ripristino dello stato dei luoghi, rigettata quella risarcitoria e quelle riconvenzionali; - sul gravame interposto da parte dell’originario convenuto, la Corte di appello di Catanzaro, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 2237 del 23.11.2017, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata , condannando l’appellanteal pagamento delle spese di lite del grado. A sostegno della decisione, il Giudice di secondo grado, quanto alla censura della sentenza del Giudice di prime cure che aveva riconosciuto la proprietà della particella 419 sub. 19 in capo ai coniugi Strazzallo-Fichera a seguito dell'atto di rettifica unilaterale del 4.05.2007 a mezzo del [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, accolto la domanda di ripristino dello stato dei luoghi, rilevava che non erano state contestate con esplicito motivo le risultanze della C.T.U. laddove aveva accertato la proprietà del bene in contestazione in capo agli appellati. Relativamente alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni dovuti da infiltrazioni d'acqua, inoltre, asseriva di condividere l'iter logico seguito dal primo giudice che aveva rigetta t a la domanda in quanto sfornita di prova , riferendosi le dichiarazioni del teste Spataro a d "un tubo di ferro esterno che veniva da fuori e saliva verso il piano di sopra”, per cui risultava carente la prova della riferibilità della tubazione agli appellati.Infine, quanto alla denuncia di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di rimozione della tettoia costruita dai coniugi Strazzullo - Fichera lesiva dell'aspetto architettonico dello stabile e costruita, a detta dell'appellante, senza alcuna autorizzazione amministrativa e senza il consenso del Condominio, non appariva fondat a , in primo luogo, per la genericità della doglianza , non spiegando [OSCURATO:PERSONA] le ragioni per le quali la tettoia sarebbe stata lesiva dell’aspetto architettonico dello stabile, per altro aspetto, per non rilevare la mera mancanza di concessione e/o autorizzazione amministrativa ed essendo comunque espressione del legittimo uso delle parti comuni ai sensi dell’art. 1102 c.c.; -per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi; - i coniugi Strazzallo - Fichera , sebbene ritualmente intimati, non hanno svolto difese in questa sede; - in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la v iolazione e/o la falsa applicazione dell'art. 132 c ommi 2, 3 e 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 e n. 5 c . p . c ., per n ullità della sentenza appellata, essendo la motivazione solo apparente, comunque monca, perplessa e contraddittoria. Ad avviso del ricorrente, la sentenza gravata è, in primo luogo, nulla in quanto solo apparentemente motivata per avere la Corte territoriale ritenutoche lo Zenna non avesse esercitato l'azione per usucapione della zona di terr eno in contesa, poiché "la domanda era diretta a respingere imposizione di limitazione della situazione antigiuridica posta in esser dalla convenuta mediante la rimozione delle opere che si assumono lesive del diritto di proprietà".Da tali considerazioni si è fatto discende re che il convenuto doveva essere condannato alla eliminazione della porta finestra dallo stesso realizzata sulla predetta area di corte siccome di proprietà esclusiva degli istanti, con ripristino dello stato dei luoghi.Pertanto, tale motivazione alla luce delle rispettive richieste e deduzioni, male interpretate, come dai motivi interposti, comporta l'antigiuridicità della decisione per avere deciso senza tenere conto della sentenza del Tribunale di Paola –Sezione distaccata di Scalea n. 135 del 2004, giudizio introdotto dai medesimi attori, che presentava identico petitum rispetto a quello odierno . Aggiunge il ricorrente che viene del tutto ignorata la sussistenza di cosa giudicata in punto di fatto sulla proprietà della piccola fascia di terreno ceduta e posseduta dallo Zenna fin dalla consegna dell’appartamento da parte dell’unico proprietario nel 1983. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 360 n . 3 c.p.c. , in combi nato disposto con l’art. 39 c . p . c . (violato p er avere tralascia t o di verificare la sollevata eccezione di litispendenza) e dell'art.324 c.p.c. poi (nell'emettere sentenza in contrasto e con assoluta assenza di motivazione sul punto in presenza di precedente sentenza resa inter partes, come tempestivamente dedotto e documentato). Ad avviso del ricorrente sussiste ulteriore ragione di nullità della sentenza impugnata sia con riguardo al mancato esame delle eccezioni sollevate in primo grado, reiterate in secondo grado e non osservate dal Giudice a quo, sia in riferimento a quanto omesso di osservare nell’ammettere mezzo istruttorio inammissibile per tardiv ità , e ancor più la sussistenza di una precedente lite inter partes sullo stesso oggetto definita con sentenza passata in giudicato e versata in atti in primo grado, con mancata attenzione de lla sua rilevanza e decisività da parte della Corte di appello . In altri termini, la Corte distrettuale ha condiviso la sentenza di primo grado le cui argomentazioni erano sorrette da CTU, che a sua volta si basava sulla "rettifica" notarile dell'atto di acquisto, atto notaio Amato n. 111174 del 4.5.2007 avvenut a successivamente, a cura dell'unico originario proprietario e costruttore dell’intero stabile. Tutto ciò non prestando attenzione al giudicato che si era già formato nonchè sull'erroneo convincimento della mancata contestazione, in sede di appello, della c.t.u. espletatain primo grado. Di converso, doveva essere ritenuta inammissibile la produzione di siffatto atto da parte dell’ausiliario del giudice, oltre ad essere stata ampiamente contestata la relazione peritale in sede istruttoria di primo grado, tanto da essere stati depositati chiarimenti resi dal c.t.p., con i quali veniva esaminata la questione della erroneità dei confini di proprietà e l’illegittimità dell’atto di identificazione catastale del 04.05.2007. La censura poi prosegue quanto alla valutazione della prova testimoniale, in particolare alle dichiarazioni rese dal teste Ambruosi, che aveva riferito chiaramente di sostituzione di un tubo di scarico della colonna montante dell’appartamento sovrastante. I primi due motivi di ricorso – da trattare congiuntamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince, attenendo entrambi alla utilizzabilità delle risultanze peritali – sono privi di pregio. Sotto il profilo dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. le censure sono inammissibili, in quanto il vizio motivazionale non risulta essere stato veicolato secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità al riguardo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053), evidenziandosi che non è stato indicato il fatto decisivo omesso, ossia l’esercizio di una azione per usucapione dell’area in contestazione, nei sensi in cui se ne discute in questa sede, pretesa azione che non può essere considerata quale un fatto storico. A ciò va aggiunto che, comunque, i motivi difettano pure di specificità quanto alla doglianza relativa alla ricognizione dello stato dei luoghi e all’accertamento delle relative particelle di proprietà operate dal c.t.u. e fatta propria dal giudice di prime cure e poi dalla Corte di merito, atteso che non viene neanche riportata la relazione dell’ausiliare del giudice per la parte che qui rileva a fronte delle censure di merito sollevate in sede di merito con riferimento alla stessa, di cui alle osservazioni del c.t.p. (riprodotte nel ricorso pag. 13 e ss). Al riguardo si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale si ritiene di dare continuità, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione, oltre a riportare il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione ( Cass. n. 11482 del 2016; Cass. n. 12703 del 2015; Cass. n. 1815 del 2015; Cass. n. 16368 del 2014; Cass.n. 1652 del 2012). Del pari è generica la stessa deduzione di decisività delle osservazioni redatte dal c.t.p., nelle quali viene fatto riferimento anche ad un terzo condomino, certo [OSCURATO:PERSONA], estraneo al presente giudizio (v. pag. 15 delle osservazioni). Inoltre, si osserva che quanto all’eccezione di giudicato con richiamo di precedente pronuncia del Tribunale di Paola – Sezione distaccata di Scalea n. 135 del 2004, della stessa non viene fatto alcun cenno nella sentenza impugnata, ma è rilegata all’interno del ricorso, nel quale non viene neanche precisato l’oggetto delle domanda, che emerge tuttavia dalla invocata sentenza, secondo cui Strazzullo – Fichera avevano chiesto la rimozione di una tettoia e di un barbecue, oltre ad un cancello con il quale era stata chiusa un’area condominiale, opere realizzate nel luglio 1985, mentre nella specie si verte in ipotesi di apertura di una porta di accesso, in luogo della preesistente finestra, con occupazione della particella catastale n. 20 di proprietà degli attori, opera realizzata nel novembre 2002. È pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di vendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, mentre essi possono assumere valore determinante solo nel caso in cui le parti abbiano fatto riferimento esclusivo ad essi e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene. Nella specie la C orte d'appello, nel condividere le conclusioni del c.t.u., osserva che le risultanze della consulenza, attraverso la quale veniva accertata la proprietà del bene in contestazione in capo agli appellati, non erano state censurate con esplicito motivo e siffatto argomento non risulta neanche avere formato oggetto di critica. Non vi è stata,pertanto, alcuna violazione delle norme indicate nei motiv i in esame , neanche quanto alla dedotta tardività della stessa. D 'altronde, la c.t.u. non costituisc e un mezzo di prova in senso proprio, al quale le parti posso no fare ricorso per sottrarsi all'adempimento degli oneri probatori posti a loro carico, ma uno strumento di valutazione preordinato ad un migliore apprezzamento di circostanze o elementi contraddistinti da peculiari risvolti tecnici, il giudice può avvalersene anche per l'acquisizione di dati il cui accertamento implichi il possesso di particolari cognizioni (c.d. consulenza percipiente), a condizione che le parti, entro i termini previsti a pena di decadenza per l'istruzione probatoria, abbiano provveduto all'allegazione dei fatti corrispondenti, ponendoli a fondamento delle rispettive domande o eccezioni (cfr. Cass.10 settembre 2013 n. 20695; Cass. 13 marzo 2009 n. 6155; Cass.26 novembre 2007 n. 24620). Infine, è altrettanto generica la questione della valutazione della prova testimoniale in relazione alla domanda riconvenzionale, per avere il Giudice di appello fatto riferimento alle dichiarazioni del teste Spataro (riferiva di un tubo di ferro esterno che veniva da fuori e saliva verso il primo piano, dunque con andamento contrario rispetto alle due proprietà); d’altro canto, le dichiarazioni rese dal teste Ambruosi, per stessa affermazione del ricorrente, atterrebbero all’avvenuta esecuzione dei lavori di cui alla medesima domanda, ma non anche alle cause degli stessi; - con il terzo motivo il ricorrente evidenzia la violazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c. , in combinato disposto con l'art.112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), sia in relazione alla domanda attrice sia in riferimento alle domande spiegate in riconvenzionale, per non essere stata correttamente esam inata una domanda spiegata in via riconvenzionale, reiterata in appello. In relazione a tali ulteriori vizi, benchè per diverso profilo, risultano già esaminati i fatti raccolti nel processo, tuttavia il ricorrente ritiene necessario ricordare che il Giudice è chiamato a decidere sempre nei limiti “imposti dalla stesura della domanda e della risposta, ivi incluse le eventuali riconvenzionali”. Il principio sancito dall'art. 112 c . p . c. risulta palesemente violato per quanto oggetto di riconvenzionale. E’ facile rivedere come il rigetto della domanda in riconvenzionale spiegata daZenna risulta avulsa da l l’ intero contesto probatorio raggiunto in primo grado e quindi contraddittoria, peggio ancora come confermata, con motivazione apodittica e sganciata dalla prova. La doglianza è palesemente infondata. Osserva il Collegio come il tema relativo alla limitazione del poteredel giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalleparti riguardi, propriamente, l'individuazione dei soli elementi essenzialidella domanda, segnatamente integrati dalla c.d. causa petendi (ossia dai fatti posti a fondamento della pretesa spiegata in giudizio) edal petitum, ossia dal bene della vita concretamente perseguito (c.d. petitum indiretto) o, alternativamente, dalla pronuncia giudiziale strumentale al conseguimento di detto bene (c.d. petitum diretto) . D el tutto estranea all'ambito oggettivo della domanda deve conseguentemente ritenersi la questione concernente la valutazione dei mezzi di prova che le parti abbiano alleg ato a sostegno delle proprie ragioni, trattandosi, con riguardo a tale valutazione, di un potere cheal giudice rimane costantemente conservato ogni qualvolta, sui fatti in relazione ai quali si riferiscono detti mezzi di prova, persista la contestazionetra le parti. Nel caso di specie, avendo l'odierno ricorrente proposto in appello la propria contestazione sull'accertamento (negativo) compiuto dal giudicedi primo grado in relazione ai fatti posti a fondamento della propria domanda ri convenzionale , e ave ndo dunque devoluto in sede di appello la questione della concreta sussistenza di tali fatti, del tutto correttamente il giudice d'appello ha esteso la propria cognizione alla valutazione (o rivalutazione) dei mezzi di prova indicati dalla stessa ricorrente a sostegno della propria domanda. Dev'essere, pertanto, recisamente escluso il ricorso di alcuna questione di giudicato sulla valutazione della prova in sé (e quindi sullarilevanza dell'eventuale contestazione o meno, ad opera delle parti,dell'attendibilità di una determinata fonte di prova nel corso del giudizio), dovendo limitarsi, il tema del giudicato, all'eventuale carattere contestato (o incontestato) dei 'fatti' invocati dalle parti a fondamento; - con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. , in riferimento al mancato, corretto "esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". La censura insiste sugli stessi fatti dedotti ed articolati in nanzi, segnatamente in ordine alla correzione dell'atto pubblico dell'acquisto, datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quale gli attori sarebbero comparsi innanzi al Notaio da soli, senza l'altra parte (cioè il cedente), circostanza da riferire al successivo passaggio della vicenda processuale, laddove in sede di CTU viene posto a base del convincimento del tecnico, assurgendo a dignità di prova sotto il profilo tecnico. Ad avviso del ricorrenteappare di tutta evidenza l'errore commesso dal Giudice di primo grado col premiare la palese frode, ancor più grave è l'errore del Giudice a quo, quando dà, col suo convincimento, decisiva forza a tale atto notarile ed alle elucubrazioni circa la validità delle conclusioni del CTU sul punto, senza alcun suo contributo, purerichiesto dal CTU nei chiarimenti. Il quanto motivo è inammissibile e il suo esame è precluso dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Invero, avendo l'odierno ricorrente esperito appello controuna sentenza resa in data 2 3 novembre 20 17 , il suo gravame risulta, per definizione, proposto con ricorso di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012 e siffatta circostanza determina l'applicazione, "ratione temporis", dell'art. 348 - ter, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass.18 settembre 2014 n. 26860; in senso conforme, Cass. 9 dicembre 2015 n. 24909, nonché Cass. 11 maggio 2018 n. 11439), normache preclude, in un caso - qual è, come si dirà, quello presente - di c.d. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., preclusione che opera anche in relazione al caso in cui venga ipotizza ta la presenza di un "errore di percezione attinente allaricognizione del contenuto oggettivo della prova". Difatti, reputa il Collegio che debba darsi seguito al principio - p ur non unanimemente affermato da questa Corte (in senso contrario si veda, infatti, Cass. 5 novembre 2018 n.28174) - secondo cui, "in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della pro va, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da par te del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione,non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, com m a 1, n. 5 c.p.c.d all'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 , convertito dalla l . n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché “a fortiori” se ne deve escludere la denunciabilità in caso di c. d. «doppia conforme», stante la preclusione di cui all'art. 348 - ter, ultimo commac.p.c. (Cass. 3 novembre 2020 n. 24395). E’ stato affermato in modo condivisibile — dalla pronuncia da ultimo citata — come "un residuo controllo in sede di legittimità" potesse essere 'ammesso" sotto il vigore del vecchio testodell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (cioè quello anteriore alle modifiche apportate dall'art. 54, comma 1 lett. b) del decreto - legge 2 2 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), "qualora il travisamento delle prove avesse messo capoad un vizio logico di insufficienza di motivazione", atteso che anche tale evenienza era idonea ad integrare il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 24395 / 2020, cit.) . Per contro, "diversa dev'essere ora la conclusione, non essendo più consentita la possibilità di censurare per cassazionel'insufficienza o contraddittorietà della motivazion e se non quando il vizio risulti d al testo d ella sentenza impugnata ", e cioè "a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (così, nuovamente, Cass. n. 24395 / 2020). Nella specie non può dubitarsi della confo rmità delle due pronunce, rispettivamente rese dal Tribunale di Paola – Sezione di Scalea e dalla Corte catanzarese, circostanza l'insussistenza della quale è onere del ricorrente dimostrare (Cass. 22 dicembre 2016 n. 26774; Cass. 6 agosto 2019 n. 20994) e non assolto. In conclusione, il ricorso va respinto. Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio non avendo i resistenti svolto difese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà att
Sentenza Cassazione n. 27862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris