CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o separatoallegato al ricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] di Sassari, in persona del Presidente p.t., domiciliato exlege presso l’Avvocatura Generale dello Stato;Numero registro generale 4433/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 22089/2026Data pubblicazione 27/06/2026– controricorrente –avverso l’ordinanza n. 954/2024 della Corte d’Appello di Cagliari, depositatail 22/07/2024 e non notificata.udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], notaio in Cagliari, proponeva reclamo avverso ladecisione resa il 12.5.2022 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina dellaRegione Sardegna con la quale gli erano state inflitte due sanzionipecuniarie, di € 1.500,00 e di € 10.328,00, rispettivamente per le seguentiviolazioni: a) l'art. 59-bis della L.N., in quanto, con atto rep. 5636/5032,avvalendosi della facoltà di rettifica di cui all'art. 59-bis L.N., avevaprovveduto alla rettifica dell'atto di vendita rep. 5223/4654, precisando chefosse compresa nella vendita la quota di un quinto del terreno edificabile dipertinenza della casa, non inserita nell'atto oggetto di rettifica per meroerrore materiale, con conseguente violazione dell'art. 28 n. 1 della L.N.; b)l'art 2465 del codice civile, poiché nel verbale di assemblea straordinaria diS.r.l. rep. 6132/5490, debitamente iscritto nel Registro delle Imprese,l'allegata perizia di stima relativa al conferimento (passata al repertorio dalnotaio al numero 6131), redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c. non era giurata,in quanto il relativo verbale di asseverazione era nullo ai sensi dell'art. 58n. 4, non essendo stato sottoscritto dal perito, pur portando la dicitura "econ me lo sottoscrive", con conseguente violazione dell'art. 28 n.1 dellaL.N..2. La Corte d’appello di Cagliari rigettava il reclamo, affermando che: a)quanto al primo capo di imputazione, la rettifica non può avere per oggettouna ricostruzione del processo mentale e psicologico che ha condotto allaformazione dell'atto errato, ma solo una individuazione e correzionedell'errore su basi rigorosamente oggettive e documentali, senza che sia2 di 10Numero registro generale 4433/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 22089/2026Data pubblicazione 27/06/2026necessaria un'attività di "interpretazione" della volontà delle parti; b) nelcaso in esame, dal contenuto dell’atto pubblico non era dato ritenere, salvala del tutto generica formula che l’immobile era trasferito con tutte gli“accessori, accessioni, pertinenze, diritti, azioni, servitù attive e passive”,né che il mappale 156, oggetto di rettifica, costituisse una pertinenza delbene oggetto del trasferimento immobiliare, né che la volontà delle partifosse nel senso di comprendere in detto trasferimento anche parte delpredetto mappale, nella misura di 1/5; c) il notaio, il quale attraverso larettifica abbia modificato effetti negoziali che si sono già prodotti ai sensi dilegge, eccede i limiti inderogabili a lui imposti dall'art. 59 bis L.N. e,pertanto, compie un atto vietato dalla legge sussumibile nell'alveo diapplicabilità del regime della nullità previsto dal citato art. 28, comma 1, n.1, della L.N.; d) quanto al secondo capo di incolpazione, al verbale diassemblea straordinaria di S.r.l., ove era stato deliberato il conferimento diuna azienda, non era stata allegata la prescritta perizia giurata, quanto unamera perizia semplice; invero, all’allegato A) risultava che il verbale diasseverazione era sottoscritto dal solo notaio, di talché, in mancanza disottoscrizione del revisore che aveva redatto la perizia di stima dei beniaziendali oggetto di conferimento, non era dato ritenere che la sola firmadel notaio conferisse a detta perizia il requisito prescritto dalla legge ex art.2465 c.c..3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il notaio ItaloCarta sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienzadi discussione della causa.[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]. AldoCeniccola, ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 59 bis,28, comma 1 n. 1, e 138, secondo comma, della L.N. e la violazione e falsa3 di 10Numero registro generale 4433/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 22089/2026Data pubblicazione 27/06/2026applicazione dell’art. 818 del c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), c.p.c., per non aver la corte territoriale desunto, dalle risultanzedocumentali prodotte, l’oggettiva natura pertinenziale della quota di 1/5 delterreno contrassegnato con il mappale 156 che erroneamente avevaomesso di riportare nell’atto di vendita rep. 5223/4654.1.1. Il motivo, atteso che, come ha condivisibilmente evidenziato il SostitutoProcuratore, il ricorrente, sebbene formalmente denunci una violazione dilegge, in realtà contesta il giudizio espresso dalla corte di appello avutoriguardo alla natura non pertinenziale del terreno in questione e dunque,lungi dall’intercettare una violazione di legge, si pone in contrasto con unaccertamento di fatto svolto dal giudice di merito insindacabile in sede dilegittimità.Invero, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione non solo sul rilievoper cui non è possibile rettificare un errore incidente sul contenutosostanziale dell’atto, ma anche sulla considerazione secondo cui, sulla basedi quest’ultimo, non era possibile stabilire che il terreno in esame costituissepertinenza del bene oggetto del trasferimento immobiliare.Va a tal riguardo ricordato che incorre in un illecito disciplinare il notaio cherettifichi unilateralmente un errore incidente sul contenuto sostanzialedell'atto, atteso che la facoltà di rettifica degli atti notarili riconosciutadall'art. 59-bis della l. n. 89 del 1913 riguarda esclusivamente i casi diomissioni o errori materiali (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4171 del17/02/2021, in una fattispecie in cui la sanzione pecuniaria irrogata eraconseguente all'incolpazione di aver il professionista rettificato - ai sensidell'art. 59-bis L. [OSCURATO:PERSONA], redatto in assenza delle parti – un precedentecompravendita un garage in origine invece ricompreso nel rogito).L'errore rettificabile è quello materiale e non può riguardare la dichiarazionedi volontà delle parti. Al riguardo devono richiamarsi i condivisi precedentidi cui alla costante giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di4 di 10Numero registro generale 4433/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 22089/2026Data pubblicazione 27/06/2026affermare come quello direttamente rettificabile dal notaio sia l'erroreriguardante le indicazioni catastali (Cass. civ., Sent. 21 gennaio 2015, n.1063), il mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanzialedell'atto. L'ipotesi della materialità dell'errore è quella che è sostanziata nelfatto che l'errore riguarda la sola espressione della volontà delle parti e nongià la formazione della medesima (Cass. civ., Sent. nn. 5196/2002 e8242/2003). L'errore materiale è, quindi, quello che attiene a elementi diminor importanza che non concretano incertezza sul reale contenuto esull'oggetto dell'atto.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 59bis, 28, comma 1 n. 1, e 138, secondo comma, della L.N., in riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3), del c.p.c., per aver la corte di meritoritenuto nullo l’atto di rettifica, anzichè esclusivamente inefficace, conconseguente insussistenza della violazione dell’art. 28, primo comma, n. 1,della L.N. e, quindi, inapplicabilità dell’art. 138, secondo comma L.N..2.1. Il motivo è infodato.Invero, è indubbio che con la rettifica non può ritenersi possibile porrerimedio ad incertezze sul contenuto sostanziale dell'atto rogato dal notaio,bensì intervenire solo per "correggere" meri errori di natura oggettiva edocumentale, senza che si renda necessaria un'attività interpretativa delnotaio, ragion per cui, ove quest'ultimo vi faccia ricorso al di fuori deipresupposti imposti dalla legge, l'aver proceduto illegittimamente allarettifica produce la nullità della rettifica stessa, che si riverberasull'applicazione dell'art. 28 della L.N..In altri termini, deve affermarsi che il notaio, il quale attraverso la rettificaabbia modificato o fatto caducare effetti negoziali che si sono già prodottiai sensi di legge, eccede i limiti inderogabili a lui imposti dall'art. 59 bis L.N.e, pertanto, compie un atto vietato dalla legge sussumibile nell'alveo diapplicabilità del regime della nullità previsto dal citato art. 28, comma 1, n.1, della L.N., il quale sancisce testualmente il divieto per il notaio di ricevere5 di 10Numero registro generale 4433/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 22089/2026Data pubblicazione 27/06/2026sono espressamente proibiti dalla legge.In senso contrario alla prospettazione del ricorrente, deve considerarsi chela rettifica si sostanzia in una dichiarazione di scienza mediante la quale -quando ne ricorrano le condizioni di legge - il notaio può porre in essere un"atto solo materialmente integrativo", che, perciò, si correla, in un unicocontesto sostanziale, all'atto pubblico o scrittura privata autenticata diriferimento, senza, tuttavia, che - ed è questo l'aspetto dirimente dellaquaestio iuris - con esso si possano sanare gli effetti invalidanti giàprodottisi ai sensi di legge e non emendabili, quindi, dal notaio con un suounilaterale intervento successivo.L'errore direttamente rettificabile dal notaio - ovvero in virtù di una suaspecifica ed esclusiva iniziativa - è, quindi, quello meramente materiale chenon incide sul contenuto sostanziale dell'atto che sia stato già formato, dalquale sia conseguita la produzione dei suoi effetti nel mondo giuridico. Lostesso discorso vale per le omissioni del tutto materiali (cfr., da ultimo,Cass. n. 4171/2021).Con riferimento alle riportate condotte specificamente addebitate al notaioricorrente, il contestato atto di rettifica era da ritenersi nullo per avere lostesso utilizzato, per l'appunto, lo strumento della rettifica per sua iniziativaunilaterale al fine di sanare la nullità del correlato atto pubblico originario,sostituendosi, con un "apparente" atto di rettifica, alle parti, le sole cheavrebbero potuto rendere una dichiarazione integrativa prevista a pena dinullità dalla legge, ovvero ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985.In definitiva, l’atto di rettifica costituente oggetto della condottadisciplinarmente rilevante e legittimamente addebitata, nel caso esaminato,al notaio ricorrente è da qualificarsi nullo per violazione dell'ordine pubblicoe per contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c., poiché perquanto evidenziato - gli atti di rettifica di cui all'art. 59 bis L.N. possonoessere adottati solo nella rigorosa sussistenza delle inerenti condizioni6 di 10Numero registro generale 4433/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 22089/2026Data pubblicazione 27/06/2026normative, ovvero per sopperire - come sancisce la norma appena citata -ad "errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti" alla redazionedell'atto, mentre - con riferimento alla condotta ascritta al notaio Carta -quest'ultimo, sostituendosi illegittimamente alle parti, ha postounilateralmente in essere un atto univocamente vietato dalla legge e, inquanto tale, rientrante nella previsione di cui all'art. 28, comma 1, n. 1,della legge notarile.In questi termini si è espressa Cass., Sez. 2, Sentenza n. 31795 del 2022.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa degli artt.2465 del c.c., 28 n. 1, 138, comma 2, e 138 bis della L.N., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territorialeconsiderato che il verbale di asseverazione, nel quale il notaio aveva datoaffinché prestasse il giuramento e di aver ricevuto il giuramento secondo laformula di rito, omettendo però di farlo poi sottoscrivere al comparente,non poteva essere valutato alla stregua di un ordinario atto notarilenegoziale, sicché se ne poteva semmai rilevare l’irregolarità, ma non lanullità.3.1. Il motivo è fondato.L’art. 2465 c.c. stabilisce che chi conferisce beni in natura o crediti devepresentare una relazione giurata di un revisore legale.Quindi il giuramento è un requisito legale della relazione di stima e la suafunzione è di garanzia (effettività del capitale, tutela dei creditori).Tuttavia, la menzionata norma non prevede una sanzione di nullità espressaper l’ipotesi di perizia non giurata. In assenza di nullità testuale, non si puòparlare automaticamente di nullità dell’atto o della delibera.Invero, la perizia ex art. 2465 c.c. deve essere qualificata come un attopresupposto dell’operazione o uno strumento di controllo, e non come unelemento costitutivo del negozio.7 di 10Numero registro generale 4433/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 22089/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ne deriva che la delibera non è strutturalmente impossibile, né priva deglielementi essenziali ex art. 1418 c.c., non ricorrendo né una nullità testuale,né una nullità per illiceità dell’oggetto, né una nullità per mancanza di formaad substantiam.In definitiva, il capitale può essere inadeguatamente garantito, ma l’attoesiste ed è riconoscibile dall’ordinamento.La mancanza del giuramento non è, peraltro, irrilevante, ma produce effettidiversi dalla nullità, quali la responsabilità del conferente (ex art. 2466 c.c.,se il valore non è reale), quella del revisore (ex art. 64 c.p.c. in viaanalogica; v. art. 2465, ult. co.), nonché la responsabilità degliamministratori, se hanno dato corso all’operazione senza le cautele dovute,oltre che la possibile riduzione del capitale se emerge la sopravvalutazione.Parimenti, il verbale assembleare non è nullo, in quanto lo stessodocumenta una decisione, non incorpora la perizia, né la “trasforma” in attopubblico giurato.l’atto è iscrivibile nel Registro delle imprese. Il verbale non è, dunque, nullo,anche se allega un documento giuridicamente imperfetto.A conferma di quanto precede si pone l’art. 51 legge 16 febbraio 1913, n.89, secondo cui l’atto deve contenere, tra l’altro, «la sottoscrizione colnome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni edel notaro». In difetto di tali firme, l’atto è, ai sensi del quarto commadell’art. 58, nullo.Ebbene, non è revocabile in dubbio che le parti dell’atto di conferimentod’azienda, inserito nell’ambito del più ampio verbale di assembleastraordinaria, sono la società, in persona del legale rappresentante, e ilsocio conferente, e non già il revisore che deve sottoscrivere la perizia distima.Del resto, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, il divieto, impostodall'articolo 28, comma primo, n. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,8 di 10Numero registro generale 4433/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 22089/2026Data pubblicazione 27/06/2026sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma secondo, diricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" attiene ad ogni vizio chedia luogo ad una nullità assoluta dell'atto, con esclusione, quindi, dei viziche comportano l'annullabilità o l'inefficacia dell'atto (ovvero la stessanullità relativa) ed è sufficiente (ma, al tempo stesso, necessario) che lanullità risulti in modo inequivoco (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11128 del11/11/1997; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11071 del 04/11/1998). Diquesto avviso è altresì Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5913 del 11/03/2011,a mente della quale il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste soloquando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosiintendere l'avverbio espressamente, che nell'art. 28 della legge 16 febbraio1913, n. 89 qualifica la categoria degli "atti proibiti dalla legge", come"inequivocamente"; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto conla legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullitàderiva solo attraverso la disposizione generale dell'art. 1418, primo comma,c.c., per effetto di un consolidato orientamento interpretativogiurisprudenziale o dottrinale (conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2033 del24/01/2023).Può allora enunciarsi il seguente principio di diritto: «La perizia di stima nongiurata ex art. 2465 c.c. integra un vizio del procedimento di formazionedel capitale sociale, ma non determina, di per sé, la nullità né dell’atto diconferimento né del verbale di assemblea straordinaria che la recepisce, inassenza di una espressa previsione normativa o di una nullità strutturaledell’atto».4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché la falsaapplicazione degli artt. 28, n. 1, 138, comma 2, e 138 bis, comma 1, dellaL.N., per non aver la corte di merito considerato che, anche a volerammettere l’asserita irregolarità dell’atto presentato e accettato dalRegistro delle imprese per via dell’omessa sottoscrizione del giuramento da9 di 10Numero registro generale 4433/2025Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 22089/2026Data pubblicazione 27/06/2026parte del notaio, non poteva considerarsi violato l’art. 28, n. 1, della L.N.(che vieta al notaio di ricevere o autenticare atti “espressamente proibitidalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordinepubblico”), né l’art. 138 bis della stessa legge (che prevede che il notaioche “chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni disocietà di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultanomanifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l’articolo28, primo comma, numero 1°, ed è punito […]”), atteso che l’atto che hadato origine al procedimento disciplinare non poteva considerarsi“espressamente vietato”, “manifestamente” contrario all’ordine pubblico,né, ancora, potevano considerarsi manifestamente inesistenti le condizionirichieste dalla legge perché potesse richiedersi l’iscrizione nel Registro delleimprese4.1. Il motivo, di per sè ammissibile (in base a Cass., Sez. U, Sentenza n.1415 del 18/01/2019), resta assorbito nell’accoglimento del precedente.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del terzomotivo del ricorso, l’ordinanza impugnata va cassata, con conseguenterinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’appello di Cagliari. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta i primi due e dichiaraassorbito il quarto; cassa l’ordinanza impugnata con riferimento al motivoaccolto e rinviala causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corted’appello di Cagliari in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.6.2026.Il PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CirilloDott. Andrea Penta10 di 10