CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 43767/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto: a) il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; b) il secondo motivo di ricorso è afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta sul punto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (pp. 3). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/5/2021. [OSCURATO:PERSONA]