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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 31579/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusione scritte dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale della libertà di Caltanissetta ha confermato il provvedimento con cui la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari, anche con l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nei capi i) e j) delle imputazioni provvisorie.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione della legge e assumendo che le condizioni di salute dei figli e della moglie del ricorrente giustificherebbero l'inapplicabilità della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una interpretazione analogica dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. nonostante che i figli (ormai adulti) abbiano superato il limite di età di sei anni al quale è condizionata l'applicazione della disposizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va ribadito che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per i genitori di prole di età inferiore a sei anni non è estensibile, in via interpretativa, al caso di figlio disabile di età superiore all'indicato limite; né la mancata equiparazione del figlio disabile con quello di età inferiore a sei anni configura una disparità di trattamento tale da giustificare una questione di legittimità costituzionale della disposizione, perché sono diverse le esigenze assistenziali concernenti un figlio in età evolutiva, che richiedono la presenza di almeno un genitore, rispetto all'assistenza per un figlio disabile di età superiore, che può essere offerta da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno (Sez. 2, n. 13960 del 12/12/2019, dep. 2020, R., Rv. 278912; Sez. 5, n. 31226 del 13/03/2013, A., Rv. 256589).

Peraltro, il ricorso in esame non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, dove si osserva che non è stata documentata l'assoluta impossibilità (richiesta dalla disposizione) per la moglie di [OSCURATO:PERSONA] di prendersi cura dei figli o di ricorrere a questo scopo alla assistenza di prossimi congiunti o di strutture pubbliche, né con la sottolineata esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza — che comunque osterebbero all'applicazione della disposizione — fondate sulle plurime imputazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulla sua proclività a delinquere e sulla sua negativa personalità desunta dal suo inserimento nell'attività di traffico di sostanze stupefacenti, gestito da un'associazione per delinquere di stampo mafioso alla quale si ritiene ch'egli sia «pienamente organico», e dal vanto ch'egli ha fatto delle sua spregiudicatezza criminale in occasione dei colloqui in carcere con i suoi familiari.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter., disp. att. cod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusione scritte dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 aprile 2022 il Tribunale della libertà di Caltanissetta ha confermato il provvedimento con cui la Corte di assise di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari, anche con l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nei capi i) e j) delle imputazioni provvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione della legge e assumendo che le condizioni di salute dei figli e della moglie del ricorrente giustificherebbero l'inapplicabilità della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una interpretazione analogica dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. nonostante che i figli (ormai adulti) abbiano superato il limite di età di sei anni al quale è condizionata l'applicazione della disposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. per i genitori di prole di età inferiore a sei anni non è estensibile, in via interpretativa, al caso di figlio disabile di età superiore all'indicato limite; né la mancata equiparazione del figlio disabile con quello di età inferiore a sei anni configura una disparità di trattamento tale da giustificare una questione di legittimità costituzionale della disposizione, perché sono diverse le esigenze assistenziali concernenti un figlio in età evolutiva, che richiedono la presenza di almeno un genitore, rispetto all'assistenza per un figlio disabile di età superiore, che può essere offerta da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno (Sez. 2, n. 13960 del 12/12/2019, dep. 2020, R., Rv. 278912; Sez. 5, n. 31226 del 13/03/2013, A., Rv. 256589). Peraltro, il ricorso in esame non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, dove si osserva che non è stata documentata l'assoluta impossibilità (richiesta dalla disposizione) per la moglie di [OSCURATO:PERSONA] di prendersi cura dei figli o di ricorrere a questo scopo alla assistenza di prossimi congiunti o di strutture pubbliche, né con la sottolineata esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza — che comunque osterebbero all'applicazione della disposizione — fondate sulle plurime imputazioni a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulla sua proclività a delinquere e sulla sua negativa personalità desunta dal suo inserimento nell'attività di traffico di sostanze stupefacenti, gestito da un'associazione per delinquere di stampo mafioso alla quale si ritiene ch'egli sia «pienamente organico», e dal vanto ch'egli ha fatto delle sua spregiudicatezza criminale in occasione dei colloqui in carcere con i suoi familiari. 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter., disp. att. cod
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