CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 13990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/09/2020 della Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano del 4 luglio 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare provento di furto.2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte avrebbe trascurato il fatto che il ricorrente aveva subito fornito una plausibile spiegazione in ordine al possesso del telefonino, corroborata da due testimoni, sostenendo di averlo ricevuto da una ragazza con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, senza alcuna consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e facendo affidamento sulla persona che glielo aveva consegnato, non potendo attribuirsi alcuna valenza alla circostanza che la ragazza non fosse stata chiamata a deporre; 2) viola/ione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. t. Quanto al primo motivo, la Corte, con ampia motivazione tratta dal merito del giudizio e con la quale il ricorrente non si confronta, ha tratto la di lui consapevolezza della provenienza illecita del bene dal fatto che le sue giustificazioni e quelle dei due suoi amici chiamati a deporre non fossero attendibili (Sez. 2, n. 52271 del 10/1.1/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/201.2, ['omelia). La Corte ha valutato tutte le argomentazioni difensive proposte con l'atto di appello ed ancora ribadite in ricorso, non reputando credibile la circostanza che né il ricorrente né i suoi due amici potessero non conoscere con esattezza le generalità della ragazza che, secondo lo stesso imputato, gli aveva ceduto il telefono di provenienza illecita, specie in considerazione del fatto che costei era conosciuta dai testi ed aveva avuto una pregressa relazione sentimentale con il ricorrente. La sentenza si è anche dilungata ad esaminare nel dettaglio il contenuto delle testimonianze dei due amici dell'imputato sentiti al dibattimento (Maritz e .Turcano), rilevando una serie di incongruenze e contraddizioni, non evidenziate in ricorso, idonee a minarne la credibilità. Il giudi/io, basato su dati di fatto non rivedibili in questa sede, è immune da vizi logico- giuridici, i quali, peraltro, stante la doppia conformità della condanna nei due gradi di merito, avrebbe dovuto rivestire carattere macroscopico /(/(Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.1, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dei precedenti penali del ricorrente. La motivazione è conforme ai principi di diritto, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. peri., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2" sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]