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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11494/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. in quanto il giudice di merito ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo come si evince da pp.4-5 della sentenza impugnata, ove richiama tutti gli elementi posti alla base del giudizio di responsabilità, quali la corrispondenza tra la descrizione del rapinatore data dalla persona offesa e l'imputato, nonché la corrispondenza tra il luogo di abitazione dello stesso e la cella WIND impegnata più volte successivamente alla rapina dal cellulare oggetto del fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, in particolare, il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego alle pagine 5 e6 della sentenza impugnata circa la richiesta della difesa di porre in continuazione il fatto del 17 agosto 2017 con quello avvenuto il 26 dicembre 2017, in quanto non sono presenti elementi che dimostrano non solo che l'imputato avesse già programmato il successivo tentato furto, ma anche alla luce di una giurisprudenza di legittimità costante nel ritenere che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico disegno criminoso volto ad un determinato fine (Sez. 5, n.5599 del 03/10/2013, Hudorovich, Rv. 258862); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. in quanto il giudice di merito ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo come si evince da pp.4-5 della sentenza impugnata, ove richiama tutti gli elementi posti alla base del giudizio di responsabilità, quali la corrispondenza tra la descrizione del rapinatore data dalla persona offesa e l'imputato, nonché la corrispondenza tra il luogo di abitazione dello stesso e la cella WIND impegnata più volte successivamente alla rapina dal cellulare oggetto del fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, in particolare, il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego alle pagine 5 e6 della sentenza impugnata circa la richiesta della difesa di porre in continuazione il fatto del 17 agosto 2017 con quello avvenuto il 26 dicembre 2017, in quanto non sono presenti elementi che dimostrano non solo che l'imputato avesse già programmato il successivo tentato furto, ma anche alla luce di una giurisprudenza di legittimità costante nel ritenere che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico disegno criminoso volto ad un determinato fine (Sez. 5, n.5599 del 03/10/2013, Hudorovich, Rv. 258862); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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