CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22510/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, a lui ascritto nella veste di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA]"srl, società dichiarata fallita il 14 marzo 2016.2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolandocinque motivi.2.1. Con i primi due denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, consistente nello scopo diprocurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.Le scritture contabili, regolarmente tenute fino a 31 dicembre 2008, non sonostate più istituite nel periodo successivo in quanto la società è rimasta inoperativa,trovandosi, già a quel tempo, in stato di insolvenza. Sono stati soddisfatti sia ilavoratori sia i fornitori, che infatti non si sono insinuati al passivo fallimentare.Secondo la difesa la sentenza non analizza l'arco temporale in cui sonomaturati i crediti ammessi al passivo, non chiarisce quale effetto possa esserederivato dal comportamento dell'amministratore, né spiega come quest'ultimopossa aver influito sullo stato di insolvenza della società, già grave al 31 dicembre2008.La pronuncia, inoltre, non ha valutato gli indici dimostrativi della buona fededell'imputato e in particolare: che egli ha prestato garanzie personali a favore dellasocietà per i debiti assunti nei confronti degli istituti bancari; che non si è spogliatodei propri beni personali; che, in qualità di garante, ha subìto le azioni esecutivedelle banche sul proprio patrimonio personale.L'imputato non si è sottratto alle ricerche del curatore, ma non ha avutoconoscenza delle comunicazioni perché trasferitosi altrove per ragioni personali.Le uniche scelte ascrivibili all'amministratore sono di non aver posto la societàin liquidazione, di non aver tenuto le scritture contabili dopo il 2008 e di averacquistato un veicolo nel 2010 intestandolo alla società.Si tratta, però, di comportamenti colposi, adottati per mera superficialità, noncon la volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.2.2. Il terzo e il quarto motivo contestano il mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall.I giudici di merito non hanno colto la differenza tra le poste debitorie derivantidallo svolgimento dell'attività di impresa e quelle che sarebbero frutto dell'attivitàfraudolenta dell'amministratore, uniche rilevanti, secondo il difensore, ai fini dellavalutazione della entità del danno cagionato alla fallita.2.3. Il quinto deduce la configurabilità, al più, del reato di bancarotta semplicedocumentale, rispetto al quale è maturato il termine massimo di prescrizione.3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Parte pubblica e difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scrittenei termini in epigrafe riportate, supportandole con l’esposizione delle ragioni difatto e di diritto a sostegno delle stesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I primi due motivi, che contestano la sussistenza del dolo specifico, sonoinfondati.2.1. Sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza dei rilievimossi alla sentenza di appello, è necessario ricordare che tale decisione non puòessere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazionecon la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe lepronunce si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridichepienamente convergenti.Quindi, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteriomogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazionedelle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativaunitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595).Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudicidi secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteriomogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alledeterminazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche,e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementinuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nelladecisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno,Rv. 259929 - 01).2.2. L'imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di bancarottafraudolenta documentale, a lui ascritto nella veste di amministratore della societàfallita per aver omesso la tenuta dell'intera contabilità dal 31 dicembre 2008 sinoalla data del fallimento dichiarato il 14 marzo 2016.Viene in rilievo l'ipotesi della bancarotta fraudolenta documentale c.d."specifica" integrata dalla sottrazione o distruzione o falsificazione (totale oparziale) dei libri e delle altre scritture contabili e connotata, sotto il profilosoggettivo, dal dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri uningiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.In detta fattispecie va ricompresa, secondo giurisprudenza consolidata,anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili, purché sorretta (al pari dellealtre ipotesi) da dolo specifico, altrimenti risulterebbe impossibile distinguere talefattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplicedocumentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915;Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).2.3. Nella specie la materialità del fatto è incontroversa, mentre si discutedella sussistenza dell'elemento soggettivo.Orbene tutti gli elementi di fatto posti a base dei rilievi difensivi erano già statisottoposti al Tribunale e da quell’ufficio vagliati e confutati (cfr. pagg. 5-7 ove siripercorrono le allegazioni e produzioni difensive), senza che il ricorso introducaelementi di novità.Il dolo specifico è stato ravvisato nel fine di recare pregiudizio ai creditori edè stato desunto dalle seguenti circostanze (pagg. 7-9 sentenza di primo grado epagg. 4-6 sentenza di appello): il fallimento è stato chiuso per mancanza diqualunque elemento attivo, a fronte di crediti ammessi al passivo per oltre 500milaeuro; dall’ultimo bilancio depositato (risalente al 2008) risultavano varie postecrediti per 73.275,00 euro) che si sono “volatilizzate” in quanto l’assenza discritture contabili ha impedito di conoscerne la sorte; diversamente da quantosostenuto dall’imputato, i debiti non erano limitati a quelli dei due istituti di credito(inferiori a 100mila euro) in tesi garantiti con beni personali dell’amministratore,poiché ammontavano ad oltre 500mila euro (dato con cui il ricorso evita dimisurarsi); nel 2010, quindi in data successiva al deposito dell’ultimo bilancio,l’imputato ha acceso, a nome della società, un finanziamento per l’acquisto diun’autovettura facendo gravare i ratei sul conto corrente intestato alla fallita, cosìdimostrando “che l’azienda ha continuato a operare e a svolgere attività economicao che comunque l’imputato ha utilizzato la contabilità della societàincrementandone il debito” (pag. 8 sentenza di primo grado).La “doppia conforme” di condanna poggia, dunque, su una scansioneargomentativa suscettibile di illuminare, senza cadute logiche, il foro internodell’agente in termini coincidenti con la fattispecie di reato oggetto di addebito, enon viene scalfita dai rilievi difensivi, meramente reiterativi di doglianze giàscrutinate dai giudici di merito.3. Sono infondati anche il terzo e il quarto motivo, che contestano il mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, leggefall.Secondo ius receptum, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, lacircostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, commaterzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massacreditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avutosulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tuteladegli interessi creditori (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943 –01; Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345 – 01).Queste pronunce spiegano che l'occultamento delle scritture contabili,rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita,impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture nonpuò essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo chele contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione diun danno particolarmente ridotto.Nel caso in rassegna la Corte di appello ha escluso che l’impresa avessedimensioni ridotte (e che pertanto fosse presumibile un danno particolarmenteesiguo) alla luce della notevole entità del passivo, pari, come detto, ad oltre500mila euro (cfr. in termini Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943– 01, cit.).4. Il quinto motivo è infondato.Il riconoscimento della sussistenza del delitto di bancarotta fraudolentadocumentale esclude, automaticamente, la possibilità di ravvisare la fattispecie dibancarotta semplice.5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]