CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 21431/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 12916-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 444/2016 emessa dalla CORTE DI APPELLO di GENOVA, depositata in data 18.04.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − Mur i aldo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 444/2016 emessa dalla Corte Di Appello di Genova, depositata in data 18.04.2016; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale; − in pr ossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno rinunciato al ricorso; − all’ atto di rinuncia è seguito atto di accettazione con contestuale rinuncia al ricorso incidentale da parte dei controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; − all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevata l’irregolarità dell’atto di rinuncia ex art. 390, comma 2 c.p.c., il collegio, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la regolarizzazione; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, all’atto di rinuncia del ricorrente è segu ito atto di accettazione con contestuale rinuncia del ricorso incidentale da parte dei controricorrenti notificato via PEC; − il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezio