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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 21431/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso 12916-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 444/2016 emessa dalla CORTE DI APPELLO di GENOVA, depositata in data 18.04.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − Mur i aldo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 444/2016 emessa dalla Corte Di Appello di Genova, depositata in data 18.04.2016; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale; − in pr ossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno rinunciato al ricorso; − all’ atto di rinuncia è seguito atto di accettazione con contestuale rinuncia al ricorso incidentale da parte dei controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; − all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevata l’irregolarità dell’atto di rinuncia ex art. 390, comma 2 c.p.c., il collegio, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la regolarizzazione; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, all’atto di rinuncia del ricorrente è segu ito atto di accettazione con contestuale rinuncia del ricorso incidentale da parte dei controricorrenti notificato via PEC; − il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 12916-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 10, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 444/2016 emessa dalla CORTE DI APPELLO di GENOVA, depositata in data 18.04.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − Mur i aldo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 444/2016 emessa dalla Corte Di Appello di Genova, depositata in data 18.04.2016; − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso contenente ricorso incidentale; − in pr ossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno rinunciato al ricorso; − all’ atto di rinuncia è seguito atto di accettazione con contestuale rinuncia al ricorso incidentale da parte dei controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; − all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevata l’irregolarità dell’atto di rinuncia ex art. 390, comma 2 c.p.c., il collegio, con ordinanza interlocutoria, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la regolarizzazione; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, all’atto di rinuncia del ricorrente è segu ito atto di accettazione con contestuale rinuncia del ricorso incidentale da parte dei controricorrenti notificato via PEC; − il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezio
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