CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17967/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo con la quale la Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato l’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nei due connessi motivi, deduceche il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni dellagiurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,all'ingresso nel sodalizio giudicato con la sentenza sub 2) del provvedimento impugnato, inconsiderazione del ruolo svolto in entrambi i casi dal condannato, ossia quello di corriere, siapure in favore di sodalizi diversi; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e noncorrelato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego; ribadito, invero, il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illecitistessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez.3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità didisegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); richiamato, con specifico riferimento alla continuazione tra reato associativo e reati fine,il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi siano statiprogrammati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodaliziocriminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi perescludere l’unicità di disegno criminoso, ossia la distanza temporale (di ben un anno) tra ifatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicati con la sentenza sub 2) e l'ingresso delcondannato nel sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti di cui alla sentenza sub 1), adimostrazione dell’inesistenza di un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;rilevato che il Giudice dell’esecuzione non ha mancato di evidenziare come lacircostanza che il ricorrente cedesse stupefacente già nel giugno del 2018 –peraltro infavore di partecipi a sodalizio del tutto diverso da quello per cui è stato condannato con lasentenza sub 1)– lungi dal costituire prova dell'unitaria e anticipata deliberazione, costituivasintomo di una dedizione al crimine e alla professionalità nelle condotte illecite; ritenuto che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrentenon si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che sistima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]