CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 maggio 2022, la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto con cui l'imputato era stato condannato alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione e ad euro 14.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81, secondo medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva, a fini di spaccio, 120 grammi di cocaina e 73,78 grammi di hashish suddivisi in diversi involucri, che venivano rinvenuti nel corso di una perquisizione domiciliare insieme a un bilancino di precisione, in un'abitazione presso la quale l'imputato era domiciliato; con la medesima sentenza, erano state disposte dal Tribunale la confisca delle somme in sequestro, della sostanza stupefacente, dei restanti oggetti in sequestro. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha revocato la confisca del denaro, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano: 1) la violazione dell'art. 73, commi 1, 4 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.; 2) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione; 3) l'erronea qualificazione dei reati contestati e, in particolare, la mancata qualificazione del reato contestato in quello di cui al quinto comma della medesima disposizione. Più precisamente, la difesa sostiene che il fatto che l'imputato sia stato trovato in possesso di due tipi di sostanze stupefacenti non esclude affatto che il reato possa essere configurato come detenzione di lieve entità. Inoltre, come già ammesso dallo stesso imputato, sarebbero state le difficoltà personali e la gravissima crisi economica, aggravata dall'essere vittima del delitto di usura, ad averlo portato a sbagliare. La derubricazione del reato nella fattispecie di lieve entità sarebbe giustificata, secondo la difesa, non solo per l'offensività della condotta ma anche in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena. L'imputato, inoltre, ancora prima dell'inizio delle perquisizioni avrebbe reso confessione, riconoscendo i fatti addebitati e manifestando evidenti segni di resipiscenza. Inoltre, sottolinea la difesa, sarebbe emerso chiaramente che l'attività di detenzione a fini di spaccio era esercitata in maniera rudimentale, disorganizzata, precaria e occasionale, tanto è vero che le somme di denaro rinvenute e sottoposte a sequestro erano somme certamente non di provenienza illecita, ma frutto di risparmi personali. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta la mancata derubricazione o riqualificazione del reato contestato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, quantomeno con riferimento alla sostanza hashish. 2.3. In terzo luogo, si lamentano la violazione dell'art. 62, n. 4), cod. pen., e degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., nonché l'omessa motivazione in relazione alla circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità. Più precisamente, la difesa lamenta il mancato riconoscimento di tale attenuante, in quanto le somme di 2 /k., denaro rinvenute presso l'imputato non sarebbero da considerarsi provento della cessione, bensì frutto di risparmi personali. 2.4. Con un quarto motivo, si lamentano la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. La pena inflitta all'imputato, infatti, sarebbe sproporzionata ed eccessiva, anche per un aumento per la continuazione troppo gravoso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi di doglianza, con cui si contesta - in sostanza - la mancata riqualificazione del reato contestato nella ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili. A fronte di mere asserzioni difensive, reiterate con il ricorso per cassazione, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di stupefacenti. Più precisamente, si è ripetutamente affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (ex plurimis, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2019, Rv. 274076 - 01). Inoltre, il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente motivato in ordine al non esiguo quantitativo di sostanza sequestrata, anche in considerazione del significativo principio attivo rinvenuto. Come evidenziato in motivazione, infatti, i 79,988 grammi di principio attivo puro di cocaina equivalgono a circa 106 singole dosi medie giornaliere da 0,75 grammi. L'imputato, poi, era in possesso anche di oltre 30 dosi droganti di hashish, il cui quantitativo comprova il fatto che lo stesso si fosse attrezzato per soddisfare le varie esigenze dell'utenza. 3.2. Il terzo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione dell'art. 62, n. 4), cod. pen., nonché l'omessa motivazione in relazione alla circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità - è inammissibile. Con riferimento alla detenzione, infatti, si deve guardare non al lucro effettivamente conseguito ma a quello che si sarebbe potuto conseguire con la vendita delle sostarle stupefacenti sequestrate. Nel caso di specie, il lucro che si poteva conseguire era evidentemente alto, in considerazione dell'elevato quantitativo di stupefacente sequestrato, quale emerge dalla semplice lettura dell'imputazione. E tale c1/4, conclusione vale g ancheprescindere dall'assorbente considerazione che, dalla ricostruzione dei motivi di appello operata dalla sentenza impugnata e non contestata dal ricorrente, non risulta che una simile doglianza era stata mossa; con la conseguenza che la Corte d'appello non aveva l'onere di fornire una motivazione sul punto. 3.3. Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessiva severità della pena inflitta all'imputato, è inammissibile, in quanto generico. Infatti, i giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, hanno considerato con rigore e congruità tutti gli elementi rilevanti, giungendo ad una pena prossima al minimo. 4. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc