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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05585/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che con sentenza in data 13/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 13/6/2025 del Tribunale di Roma, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110,81, 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia, riformandola quanto ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, benefici che revocava.

Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg.3-4 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale richiamando il dato ponderale e la varietà delle sostanze stupefacenti, ha, con motivazione congrua e logica, assolto all'obbligo di motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Va ricordato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza- come avvenuto nella specie- , ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez.7, n.39396 del 27/05/2016, Rv.268475; Sez.2 n. 17347 del 26/01/2021, Rv.281217 - 01).

La Corte territoriale ha, quindi, confermato l'entità della pena irrogata dal primo giudice, sia con riferimento all'entità della pena base che all'aumento a titolo di continuazione, ritenendola congrua ed adeguata al fatto e richiamando la natura e quantità della sostanza stupefacente.

La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che con sentenza in data 13/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 13/6/2025 del Tribunale di Roma, nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110,81, 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia, riformandola quanto ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, benefici che revocava. Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg.3-4 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale richiamando il dato ponderale e la varietà delle sostanze stupefacenti, ha, con motivazione congrua e logica, assolto all'obbligo di motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Va ricordato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza- come avvenuto nella specie- , ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez.7, n.39396 del 27/05/2016, Rv.268475; Sez.2 n. 17347 del 26/01/2021, Rv.281217 - 01). La Corte territoriale ha, quindi, confermato l'entità della pena irrogata dal primo giudice, sia con riferimento all'entità della pena base che all'aumento a titolo di continuazione, ritenendola congrua ed adeguata al fatto e richiamando la natura e quantità della sostanza stupefacente. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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